Cumulabilità incentivi per il fotovoltaico con la detassazione prevista dall’articolo 6, comma 13 della legge 388/2000 (Confindustria 16 Novembre 2011)

 

Fonte:http://www.energeticambiente.it

 

Cumulabilità incentivi per il fotovoltaico con la detassazione prevista dall’articolo 6, comma 13 della legge 388/2000
Roma, 16 Novembre 2011
Confindustria
Politiche industriali, Economia della Conoscenza, Europa e Internazionalizzazione


Il Ministero dello Sviluppo Economico, in risposta alle molteplici richieste di Confindustria , si è finalmente espresso sulla questione della cumulabilità delle agevolazioni per la produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici con la detassazione dal reddito di impresa per investimenti ambientali fatti dalle piccole e medie imprese, ai sensi dell’art. 6, comma 13, l. n. 388/2000 (cd. Tremonti ambientale).


In base alla ricostruzione della normativa vigente, il MiSE ritiene che gli incentivi per la produzione di energia elettrica da fonte solare siano cumulabili con la cd. Tremonti ambientale solo per gli impianti che entreranno in esercizio dal 1° gennaio 2013.
Si riporta di seguito il testo del parere del Ministero sul punto.
"L’art. 5, comma 4, del DM 5 maggio 2011 prevede che a partire dal 2013 si applicano le condizioni di cumulabilità degli incentivi secondo le modalità di cui all’art. 26 del d. lgs. 28/2011, come definite con i decreti attuativi di cui all’art. 24, comma 5, dello stesso d. lgs. n. 28. L’art. 26 disciplina, al comma 2, le condizioni di cumulabilità per gli impianti che entrano in esercizio dal 2013 consentendo, tra l’altro, il cumulo tra incentivi FER e la fruizione della detassazione dal reddito di impresa degli investimenti in macchinari ed apparecchiature (lett. d), e, al comma 3, con disposizione interpretativa, stabilisce che nel caso di fruizione della detassazione dal reddito di impresa per investimenti in macchinari ed apparecchiature, nonsi applica il divieto di cumulo previsto dall’art. 2, comma 152, della l. n. 244/2007.

Va inoltre rappresentato che, in base al citato DM 5 maggio 2011, proprio a partire dal 2013, l’energia elettrica da fotovoltaico sarà assoggettata ad una nuova tipologia di incentivazione, costruita come una sorta di tariffa onnicomprensiva sull’energia immessa in rete, caratterizzata da una riduzione del livello di incentivazione.

Per completezza di analisi, va osservato che per la peculiare caratteristica della detassazione ambientale (ed in particolare per il criterio dell’approccio incrementale che caratterizza il calcolo della quota ammissibile di aiuto) il vantaggio effettivo derivante dal cumulo potrebbe essere di fatto annullato in quanto il beneficio derivante dalla tariffa fotovoltaica dovrebbe essere detratto dai costi ammissibili alla detassazione. Ed invero, secondo la disciplina comunitaria sugli aiuti in materia ambientale, richiamata dall’Agenzia delle Entrate (risoluzione n. 226/E del 2002) i costi ammissibili devono essere, fra l’altro, calcolati al netto dei vantaggi e dei profitti operativi (v. punto 3 sub 80 Comunicazione 2008/C 82/01) nei quali rientrerebbe (almeno in parte) la tariffa incentivante del fotovoltaico. In conclusione, gli operatori dovrebbero valutare l’effettivo interesse a far valere questa possibilità”." Va osservato che l’art. 26 citato non ha ad oggetto l’incentivazione degli impianti fotovoltaici in quanto gli incentivi previsti al comma 2, lett. d, riguardano i nuovi sistemi incentrati su tariffa e incentivo da aste, valevoli per altre fonti rinnovabili, mentre il comma 3 richiama, attraverso il riferimento all’art. 2, comma 152, della legge 244/2007, i soli meccanismi dei certificati verdi e tariffa onnicomprensiva.

Ciò premesso, deve ritenersi che il fotovoltaico abbia una propria autonoma e speciale disciplina di settore contenuta nel citato art. 5 del DM 5 maggio 2011. Tale norma stabilisce al comma 1 le condizioni di cumulabilità con altri contributi e benefici pubblici, tra cui non figura la detassazione in esame. Il comma 4, come sopra riferito, rinvia all’art. 26 del d. lgs. n. 28/2011 per individuare la regola della cumulabilità a partire dal 2013.

In base a tale previsione, solo dall’1.1.2013 si potranno cumulare gli incentivi al fotovoltaico con la detassazione dal reddito di impresa per acquisto di apparecchiature e macchinari, tra cui rientra anche la detassazione per investimenti ambientali di cui alla legge in esame n. 388/2000. La ragione del diverso trattamento tra gli impianti fotovoltaici e le altre tecnologie rinnovabili discende dal fatto che il valore dell’incentivo per la tecnologia fotovoltaica è, a parità di potenza, più alto dell’incentivo riconosciuto ad altre fonti rinnovabili. La ratio dell’art. 5, comma 4, che prevede invece la possibilità di cumulo dal 2013, è quella di rendere più efficiente e omogeneo il generale sistema degli incentivi riconducendo, a partire dal 2013, la cumulabilità per gli impianti fotovoltaici alla regola generale della cumulabilità valevole per tutte le altre fonti rinnovabili