Fotovoltacio, gli incentivi si cumulano (Il Sole 24 Ore - 24/8/2012)

Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi
24.8.2012 - p.18
Fotovoltaico, gli incentivi si cumulano di Gavelli Giorgio

 

I costi sostenuti per l'investimento in un impianto fotovoltaico possono rientrare nell'ambito dell'agevolazione di cui all'articolo 6 della legge. 388/2000 (cosiddetta "detassazione ambientale" o " Tremonti-ambiente"), purché quest'ultima si mantenga entro il limite del 20% del costo dell'investimento.
L'esplicitazione di questo principio - oggetto di numerosi interrogativi da parte delle imprese sfociati anche in interpelli rivolti all'agenzia delle Entrate - è arrivato con l'articolo 19 del decreto 5 luglio 2012 del ministero dello Sviluppo economico (cosiddetto "quinto conto energia").
Peccato, però, che nel frattempo l'articolo 23, comma 7, del Dl 83/2012 abbia abrogato la detassazione degli investimenti ambientali e che, in attesa dei necessari chiarimenti, le imprese abbiano limitato gli investimenti o si siano assunte rischi interpretativi che oggi potrebbero contrastare con il dettato legislativo.
Il problema ora risolto dal legislatore era stato, tra l'altro, sollevato dall'approfondimento 8/2011 di Assonime.
Il primo quesito cui Assonime aveva risposto - con una tesi che ora ha trovato l'avallo legislativo - riguarda la natura "ambientale" dell'investimento in un impianto fotovoltaico ossia se esso risulti necessario (come richiesto dalla norma) «per prevenire, ridurre e riparare danni causati all'ambiente».
Risolto in senso positivo questo pre-requisito, Assonime, sempre facendo riferimento alla disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato per la tutela ambientale, aveva cercato di applicare a questo tipo di investimenti la tecnica di «approccio incrementale» prevista dalla legge 388/00, secondo cui la quota di reddito detassata corrisponde all'eccedenza rispetto alla media degli investimenti ambientali realizzati nei due periodi precedenti.
Un ultimo problema, infine, riguardava l'eventuale divieto di cumulo tra tariffa incentivante e detassazione ambientale. Se la legge 388/ 2000 non contiene preclusioni, la disciplina degli incentivi per le rinnovabili è assai più selettiva, al punto che per poter cumulare "certificati verdi" e " Tremonti-ter" si è resa necessaria una disposizione specifica (articolo 26, comma 3, Dl 28/2011).
Ciò nonostante, il decreto sul "quinto conto energia" conferma, anche sotto questo aspetto, quanto affermato da Assonime, ossia la possibilità di cumulo della tariffa con altri incentivi, purché questi ultimi non eccedano il 20% del costo dell'investimento. Qualora si superi tale soglia, ne deriva per l'Associazione la perdita del beneficio della tariffa incentivante erogata per l'energia prodotta dall'impianto fotovoltaico.
Tirano, pertanto, un sospiro di sollievo le imprese che si sono comportate in questo modo, mentre chi, per timore della incumulabilità, ha evitato di indicare l'incentivo ambientale in dichiarazione può intraprendere la strada dell'istanza di rimborso oppure (ma secondo l'Agenzia limitatamente al solo 2010) quella della dichiarazione integrativa "a favore".
Per il 2011 si è ancora in tempo a presentare la dichiarazione comprensiva dell'incentivo, eventualmente portando in compensazione il credito derivante dai versamenti a saldo già effettuati.
Dal 26 giugno scorso (data di entrata in vigore del Dl 83/2012) la " Tremonti-ambiente" è stata abrogata ma, secondo Assonime, i costi sostenuti per gli investimenti ambientali entro tale data possono ancora fruire dell'agevolazione, alle condizioni (e con i limiti) ora previsti dal decreto del 5 luglio 2012.
Discorso inverso, invece, per chi ha fruito dell'agevolazione in eccedenza rispetto al limite del 20% del costo dell'investimento: per non rischiare la perdita della tariffa incentivante si può pensare di restituire l'eccedenza goduta, con Unico 2012 o con una integrativa "a sfavore" per gli anni precedenti.
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Lo sviluppo
01 | DETASSAZIONE
L'articolo 6, commi 13-19, della legge n. 388/2000 prevedeva la non concorrenza alla formazione del reddito delle piccole e medie imprese del costo incrementale sostenuto per investimenti ambientali.
02 | CUMULABILITÀ
Ci si poneva da tempo il problema della cumulabilità tra questo incentivo e la tariffa incentivante per la produzione di energia da impianto fotovoltaico. Quest'ultima, ex articolo 9, comma 1, del Dm 19 febbraio 2007, ha rigide regole per la cumulabilità con altre provvidenze.
03 | NUOVO LIMITE
Il Dl Sviluppo 5 luglio 2012, all'articolo 19, ha chiarito - come già affermato da Assonime - che vi è cumulabilità della tariffa incentivante, oltre che con la Tremonti-ter (Dl n. 78/2009), anche con la detassazione ambientale, purché gli incentivi fruiti non eccedano il 20% del costo dell'investimento.
04 | IL FUTURO
Per il futuro il problema non si pone, atteso che la " Tremonti ambiente" è stata abrogata dall'articolo 23 del Dl n. 83/2012. Occorre, tuttavia, disciplinare gli effetti del cumulo per gli investimenti effettuati sino al 26 luglio scorso, sia per chi ha prudentemente evitato di avvalersene, sia per chi ha "splafonato" il limite del 20% del costo dell'investimento. Vista la decorrenza della revoca, anche Unico 2013 potrebbe essere interessato dal risparmio d'imposta.