(2920) Cumulabilità limitata tra "Secondo conto energia" e detassazione ambientale (Fonte: Eutekne.info - 6/8/2012)

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Cumulabilità limitata tra «Secondo conto energia» e detassazione ambientale

Lo prevede espressamente una norma contenuta nel «Quinto conto energia»

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 / Lunedì 06 agosto 2012
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Con il DM 5 luglio 2012 sono state introdotte le nuove regole per gli incentivi alla produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici, operative a decorrere dal 27 agosto 2012 come previsto dalla delibera dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas del 12 luglio 2012 n. 292/2012/R/efr. Tra le disposizioni contenute nel cosiddetto “Quinto conto energia”, di particolare rilevanza appare l’articolo 19 denominato “cumulabilità delle tariffe di cui al decreto 19 febbraio 2007 con altri incentivi pubblici”. La norma in esame afferma che “L’articolo 9, comma 1, primo periodo, del decreto 19 febbraio 2007 del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, si intende nel senso che il limite di cumulabilità ivi previsto si applica anche alla detassazione per investimenti di cui all’articolo 6, commi da 13 a 19, della legge 23 dicembre 2000 n. 388 e all’articolo 5 del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102”.

Il richiamato articolo 9, comma 1, del DM 19 febbraio 2007 (Secondo conto energia) dispone che “Le tariffe incentivanti di cui all’art. 6 e il premio di cui all’art. 7 non sono applicabili all’elettricità prodotta da impianti fotovoltaici per la cui realizzazione siano o siano stati concessi incentivi pubblici di natura nazionale, regionale, locale o comunitaria in conto capitale e/o in conto interessi con capitalizzazione anticipata, eccedenti il 20% del costo dell’investimento”. Tale disposizione viene prevista, a livello generale, dall’art. 2, comma 152 della L. 244/2007 ed è stata poi ripresa dall’art. 5, comma 4 del DM 6 agosto 2010.

La citata norma aveva dato luogo a diverse interpretazioni, basate prevalentemente sulla rilevanza o meno della natura dei benefici riconosciuti.
Considerando rilevante la natura dell’agevolazione, si ritenevano escluse dall’ambito applicativo di tale disposizione le agevolazioni riconosciute sotto forma di “detassazione” – tra cui quella per gli investimenti ambientali – non trattandosi di “contributi” in senso stretto.

Assonime, nell’approfondimento n. 8/2011, aveva affermato che la detassazione ambientale, pur non potendosi comprendere letteralmente nell’ambito della suddetta disposizione (contributo in conto capitale e conto interessi), “si può comunque ritenere, latu sensu e da un punto di vista economico e finanziario, un incentivo pubblico”. Di conseguenza, secondo l’Associazione, la disciplina relativa al fotovoltaico avrebbe dovuto seguire le regole di cumulabilità “parziale” con altri incentivi; in altri termini, si riteneva possibile il cumulo della tariffa incentivante purché l’altro incentivo (la detassazione ambientale, nel caso di specie) non eccedesse il 20% del costo dell’investimento.

Cumulabilità “parziale” anche per le detassazioni

L’articolo 19 del DM 5 luglio 2012, ammettendo implicitamente l’irrilevanza della natura dell’agevolazione, prevede l’applicabilità del limite di cumulo del 20%, previsto dal Secondo conto energia, anche alla detassazione per gli investimenti ambientali (articolo 6, commi da 13 a 19, della L. 388/2000) e alla Tremonti-ter (articolo 5 del DL 78/2009 convertito). In altri termini, le suddette agevolazioni, ancorché riconosciute sotto forma di detassazione, vengono considerate quali “contributi” ai fini della disciplina relativa alla cumulabilità con la tariffa incentivante.

Trattandosi di una norma con valenza interpretativa che, essendo riferita al Secondo conto energia, assume valenza retroattiva, potrebbero sorgere problematiche per i contribuenti che hanno già fruito di entrambe le agevolazioni in misura piena, senza osservare il citato limite del 20%. Sulla base dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con riferimento alla Tremonti-ter (cfr. risoluzione n. 132/2010), nel caso in cui il contribuente si sia avvalso della detassazione in sede di dichiarazione e si veda poi negare la cumulabilità con altri benefici, occorre presentare una dichiarazione integrativa “a sfavore” ai sensi dell’art. 2 comma 8 del DPR 322/98, al fine di “neutralizzare” l’agevolazione non spettante. Tale dichiarazione deve essere presentata entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione originaria.

Si osserva infine che, con riferimento alla cumulabilità nel “nuovo” conto energia, il comma 4 dell’articolo 12 riprende l’infelice formulazione letterale  del precedente DM 5 maggio 2011, affermando che “Dal 1° gennaio 2013, si applicano le condizioni di cumulabilità degli incentivi secondo le modalità di cui all’art. 26 del decreto legislativo n. 28 del 2011, come definite con i decreti attuativi di cui all’articolo 24, comma 5, dello stesso decreto”. L’art. 26, comma 3, del DLgs. 28/2011 ha sancito l’inapplicabilità del divieto di cumulo alla detassazione per gli investimenti in macchinari e apparecchiature, agevolazione diversa da quella relativa agli investimenti ambientali.