CONTO ENERGIA - AGEVOLAZIONI PER LA SOSTITUZIONE DELL'AMIANTO - CUMULABILITA' - D.M. 05/05/2011 Art.14, comma 1 lettera c)
RIMOZIONE AMIANTO LA NORMA Art. 14. Premi per specifiche tipologie e applicazioni di impianti fotovoltaici ....................................................................
c) di 5 centesimi di euro/kWh per gli impianti di cui
all’art. 3, comma 1, lettera
coperture in eternit o comunque contenenti amianto;
CUMULABILITA' Art.5 RASSEGNA STAMPA (WEB)
Il Gestore Servizi Energetici (GSE), a fronte delle numerose richieste pervenute da parte degli operatori, ha fornito sul proprio sito Internet chiarimenti in merito ai criteri per la corretta applicazione della maggiorazione di 0,05 Euro/kWh riconosciuta per l'installazione di impianti fotovoltaici in sostituzione di coperture in eternit o contenenti amianto, di cui all’art. 14, comma 1, lett. c) del D.M. 05/05/2011, . In particolare, con le Regole Applicative è già stato chiarito che la maggiorazione è applicabile in caso di interventi di smaltimento effettuati dopo il 13/05/2011.
Ora, per tenere conto dell’avvicendamento normativo, intervenuto tra il D.M. 06/08/2010 (Terzo Conto Energia) e il D.M. 05/05/2011 (Quarto Conto Energia), il GSE, a parziale modifica di quanto indicato nelle citate Regole Applicative, la maggiorazione di 0,05 Euro/kWh sarà applicata anche agli interventi avviati tra il 25/08/2010 e il 13/05/2011, purché gli impianti fotovoltaici installati in sostituzione di coperture contenenti amianto entrino in esercizio entro e non oltre il 30/06/2012.