La mancata compilazione del quadro RU non comporta la decadenza del credito d’imposta maturato dal contribuente (http://www.businesspass.it)

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5) La mancata compilazione del quadro RU non comporta la decadenza del credito d’imposta maturato dal contribuente


Il diritto ai credito di imposta dedotto dal contribuente non può essere disconosciuto dal fisco a causa di un errore materiale compiuto dai contribuente nell’effettuare la dichiarazione dei redditi, in particolare per la mancata compilazione del quadro RU. A tal fine, l’omessa compilazione del quadro RU non ha natura sostanziale (come, invece, asserito dall’Amministrazione finanziaria), ma ha natura meramente formale Lo ha stabilito la Commissione Tributaria Regionale del Lazio con la sentenza  n. 11/20/10 depositata il 18/01/2010 (pubblicata sul sito del CommercialistaTelematico.com il 23/07/2010) la quale è stata annullata la cartella di pagamento emessa dal Concessionario della Provincia di Roma  che chiedeva la somma di oltre 4.000 euro per ritenuta indebita compensazione. In particolare, l’Agenzia delle Entrate aveva contestato al contribuente di avere utilizzato in compensazione il credito d’imposta spettante per l’assunzione dei dipendenti, senza però averlo comunicato al fisco nel Modello Unico quadro RU. Per cui ne è seguita l’iscrizione a ruolo per il connesso recupero sulla base della considerazione che la mancata compilazione del quadro RU costituisce un errore sostanziale (non quindi semplicemente formale). Tesi che, invece, non ha convinto sia la Commissione Tributaria provinciale sia quella Regionale di Roma che, al contrario del fisco, hanno ritenuto che il diritto al credito di imposta dedotto dal contribuente non poteva venire vanificato da un errore materiale compiuto dai contribuente nell’effettuare la dichiarazione dei redditi, con la mancata compilazione del quadro RU. Inoltre, sensi dell’art. 20 del c.d. Statuto del contribuente i rapporti tra il contribuente e l’Amministrazione finanziaria devono essere improntati ai principio della collaborazione e buona fede. Ne consegue che, nella specie, è agevole rilevare la inosservanza di tali doveri da parte dell’ufficio. Infatti, la C.T.R. ha osservato che l’Agenzia delle Entrate, dopo aver invitato il contribuente a fornire chiarimenti sulla mancata compilazione del quadro RU, una volta acquisiti tali chiarimenti attraverso l’istanza in autotutela, nell’ottica del principio di collaborazione e buona fede, avrebbe potuto invitare il contribuente a fornire maggiori chiarimenti, nonché a fornire ulteriore documentazione invece di esercitare direttamente la pretesa impositiva con l’emissione della cartella di pagamento. Infine, la Commissione regionale ha rilevato in base al principio costantemente affermato dalla Suprema Corte di Cassazione (sentenza n. 1128 del 2009) la dichiarazione del contribuente è in linea di principio sempre emendabile. Pertanto è stato respinto l’appello dell’Agenzia delle Entrate, la quale è stata anche condannata al pagamento delle spese di giudizio.