Mancata indicazione del credito d'imposta nel quadro RU (Ipsoa - 8/9/2011)

 

E' possibile utilizzare oggi il credito spettante non usufruito nel
2009?

Domanda


Una srl che nel 2008 aveva sostenuto costi per Ricerca e Sviluppo non ha potuto utilizzare il credito
relativo causa la fine delle disponibilità. Secondo indicazioni di Unico'09 non è stato compilato il
relativo quadro RU riservato solo a chi aveva ottenuto il "nulla osta". Recentemente è stata data la
possibilità di utilizzare nel 2011 circa il 47% del credito spettante, ma condizione necessaria per la sua
compensazione è sia inserito in dichiarazione. Non potendo più fare una integrativa, a favore, di
Unico'09 (in quanto già prescritti i termini), come si può legittimamente indicare e utilizzare il credito
parziale spettante?

Risposta
Federico Gavioli

 

La questione sollevata dal gentile lettore è molto controversa e dibattuta; il quadro RU della
dichiarazione dei redditi, relativo ai crediti di imposta concessi alle imprese, è fra i più complessi
quadri di Unico e proprio per questo la compilazione, tra gli operatori del settore, è rinviata a ridosso
dell'invio del modello dichiarativo. Si tratta di un quadro estremamente critico in quanto omissioni di
compilazione possono in certi casi provocare la decadenza dal credito di imposta fruito.
L'omessa compilazione del quadro RU, come detto, può avere conseguenze negative estremamente
rilevanti; infatti per alcuni fattispecie i relativi provvedimenti istitutivi impongono la compilazione del
quadro RU a pena di decadenza. Fra questi rientra il credito di imposta per investimenti di ricerca e
sviluppo di cui al Decreto legge n. 185/2008; dal 2009 è regolato dalla particolare procedura di
prenotazione preventiva di cui all'articolo 29 del D.L. n. 185/2009 ed è stato espressamente chiarito
che l'omessa indicazione nel quadro RU può essere sanata con la rettifica a favore della dichiarazione
dei redditi (cfr. circolare n. 17/E/2009) entro il termine di presentazione della dichiarazione dell'anno
successivo. La circolare precisa, inoltre, che la correzione del quadro RU vale ad evitare la decadenza
dell'agevolazione ma non permette di utilizzare automaticamente il credito in compensazione interna.
Nel caso in esame, poiché i termini sono già "scaduti", il credito potrebbe essere ritenuto
inutilizzabile. In questo contesto, tuttavia, si inserisce un'importante sentenza della giurisprudenza di
merito che si riporta. Secondo i giudici tributari di secondo grado il diritto al credito di imposta
dedotto dal contribuente non può essere disconosciuto dal fisco a causa di un errore materiale
compiuto dai contribuente nell'effettuare la dichiarazione dei redditi, in particolare per la mancata
compilazione del quadro RU. A tal fine, l'omessa compilazione del quadro RU non ha natura sostanziale
(come, invece, asserito dall'Amministrazione finanziaria), ma ha natura meramente formale. Nel caso
in esame, quindi, la Commissione Tributaria Regionale del Lazio con la sentenza n. 11/20/10
depositata il 18/01/2010 ha annullato la cartella di pagamento emessa dal Concessionario della
Provincia di Roma che chiedeva la somma di oltre 4.000 euro per ritenuta indebita compensazione. In
particolare, l'Agenzia delle Entrate aveva contestato al contribuente di avere utilizzato in
compensazione il credito d'imposta spettante per l'assunzione dei dipendenti, senza però averlo
comunicato al fisco nel Modello Unico quadro RU. Per cui ne è seguita l'iscrizione a ruolo per il
connesso recupero sulla base della considerazione che la mancata compilazione del quadro RU
costituisce un errore sostanziale (non quindi semplicemente formale). Tesi che, invece, non ha
"convinto sia la Commissione Tributaria provinciale sia quella Regionale di Roma che, al contrario del
fisco, hanno ritenuto che il diritto al credito di imposta dedotto dal contribuente non poteva venire
vanificato da un errore materiale compiuto dai contribuente nell'effettuare la dichiarazione dei
redditi, con la mancata compilazione del quadro RU. Inoltre, sensi dell'art. 20 del c.d. Statuto del
contribuente i rapporti tra il contribuente e l'Amministrazione finanziaria devono essere improntati ai
principio della collaborazione e buona fede. Ne consegue che, nella specie, è agevole rilevare la
inosservanza di tali doveri da parte dell'ufficio. Infatti, la C.T.R. ha osservato che l'Agenzia delle
Entrate, dopo aver invitato il contribuente a fornire chiarimenti sulla mancata compilazione del
quadro RU, una volta acquisiti tali chiarimenti attraverso l'istanza in autotutela, nell'ottica del
principio di collaborazione e buona fede, avrebbe potuto invitare il contribuente a fornire maggiori
chiarimenti, nonché a fornire ulteriore documentazione invece di esercitare direttamente la pretesa
impositiva con l'emissione della cartella di pagamento. Infine, la Commissione regionale ha rilevato in
base al principio costantemente affermato dalla Suprema Corte di Cassazione (sentenza n. 1128 del
2009) la dichiarazione del contribuente è in linea di principio sempre emendabile. Pertanto è stato
respinto l'appello dell'Agenzia delle Entrate, la quale è stata anche condannata al pagamento delle
spese di giudizio".
Questo articolo è tratto da:
Esperto Ipsoa
08/09/2011