Il credito d’imposta R&S al 47,53% va indicato in UNICO 2012 (Eutekne - 20/10/2011)

 

Eutekne / Giovedì 20 ottobre 2011

Il credito d’imposta R&S al 47,53% vaindicato in UNICO 2012
Con la ris. 100, l’Agenzia delle Entrate precisa che, in questo modo, viene
rispettato l’obbligo di indicazione in dichiarazione richiesto dalla norma


/ Pamela ALBERTI

Gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, avviati prima del 29 novembre 2008,
effettivamente realizzati nel periodo d’imposta per il quale è stato presentato il modello
“FRS” devono essere indicati in UNICO 2012; ciò al fine di ottemperare all’obbligo di
indicazione in dichiarazione previsto dall’art. 1 comma 282 della L. 296/2006.
Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 100, pubblicata ieri, 19 ottobre
2011.
La società istante, con riferimento a un’attività di ricerca avviata prima del 29 novembre
2008, ha presentato il modello FRS nei termini previsti, ma ha ricevuto il diniego alla
fruizione per l’esaurimento delle risorse disponibili. A seguito del suddetto diniego,
l’istante non aveva quindi indicato il beneficio fiscale in dichiarazione.
Considerato che la società può ora utilizzare il credito d’imposta in virtù del DM 4 marzo
2011, la stessa ha chiesto chiarimenti in ordine alla modalità di indicazione in
dichiarazione degli investimenti realizzati e del relativo credito d’imposta, alla luce
dell’obbligo imposto dall’art. 1 comma 282 della L. 296/2006.
La risoluzione in commento si occupa, anzitutto, di fornire un quadro completo della
normativa relativa al credito d’imposta per la ricerca e sviluppo, introdotto dall’art. 1 commi
280-282 della L. 296/2006 e successivamente modificato. Si ricorda che la citata norma ha
riconosciuto un credito d’imposta pari al 10% dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti nel
triennio 2007-2009, innalzando il beneficio al 40% dei suddetti costi sostenuti in relazione
a contratti stipulati con Università o enti pubblici di ricerca.
L’agevolazione, inizialmente di natura automatica, è poi stata sottoposta, ai sensi dell’art.
29 del DL 185/2008, all’obbligo di presentazione del modello FRS nei termini previsti.
Dall’esame della normativa istitutiva dell’agevolazione e del quadro interpretativo, la
risoluzione precisa che, per le attività di ricerca avviate prima del 29 novembre 2008, il
diniego del predetto nulla-osta non impedisce la maturazione del credito di imposta,
ma inibisce l’utilizzo del credito di imposta maturato – nei termini in precedenza specificati
– nei relativi periodi di imposta, a causa dell’esaurimento delle risorse disponibili, senza
tuttavia escludere la possibilità di un futuro utilizzo in funzione delle disponibilità
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1 di 2 20/10/2011 9.53finanziarie eventualmente stanziate negli esercizi successivi. L’art. 2 comma 236 della L. n.
191/2009 (Finanziaria 2010) ha infatti incrementato le risorse stanziate per il bonus ricerca
di ulteriori 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, successivamente ridotti
a 350 milioni complessivi dall’art. 4 comma 1 del DL 40/2010.
Il DM 4 marzo 2011, pubblicato sulla G.U. del 18 aprile 2011, ha fissato al 47,53%
dell’importo indicato nel formulario la percentuale di utilizzo del credito d’imposta
maturato con riferimento agli investimenti in ricerca e sviluppo effettuati prima del 29
novembre 2008 (data di entrata in vigore del DL 185/2008) che non hanno ottenuto il nulla
osta alla fruizione per esaurimento delle risorse disponibili (si veda “Credito R&S
utilizzabile per il 47,53%” del 16 aprile 2011).
Con riferimento alle modalità di utilizzo del credito d’imposta in oggetto, l’Agenzia delle
Entrate, nel comunicato stampa del 15 aprile 2011, ha affermato che il beneficio fiscale può
essere utilizzato immediatamente ed esclusivamente in F24, mediante il codice tributo
“6808”, indicando quale anno di riferimento “2011”.
Indicazione dell’investimento effettivamente realizzato
Il citato DM 4 marzo 2011 non ha, tuttavia, fornito alcuna precisazione in merito
all’obbligo di indicazione in dichiarazione, a pena di decadenza, dei costi sostenuti e del
relativo credito d’imposta, sancito dal combinato disposto dell’art. 1 comma 282 della L.
296/2006 e dell’art. 5 del DM 76/2008.
L’obbligo di dichiarare la fruizione del credito d’imposta, secondo l’Agenzia, è soddisfatto
indicando nel modello UNICO 2012 (dichiarazione dei redditi 2011) l’ammontare dei
costi degli investimenti effettivamente realizzati in base ai quali si determina l’importo del
bonus.
A riguardo, la ris. 100/2011 precisa che, per calcolare il credito utilizzabile, si può prendere
a riferimento l’importo indicato nell’apposito formulario (modello FRS), purché questo
corrisponda all’investimento effettuato.
Nel caso di investimenti realizzati in misura inferiore rispetto a quanto indicato nel
formulario, l’ammontare del credito d’imposta cui applicare la percentuale massima del
47,53% deve essere calcolato in base alle attività effettivamente realizzate per gli stessi anni
d’imposta per cui è presentato il modello.