Recupero dei crediti d’imposta con garanzie (Fonte: Eutekne - 5/8/2011)

 

FONTE:  Eutekne

/ Alfio CISSELLO SHARE
/ Venerdì 05 agosto 2011 STAMPA INVIA

Recupero dei crediti d’imposta con garanzie
Tali atti hanno natura di accertamento, e l’iscrizione a ruolo deve avvenire in
via frazionata e non per l’intero

Al fine di disconoscere la fruibilità dei vari crediti d’imposta previsti
dalla legislazione speciale (si pensi al bonus assunzioni, al bonus ricerca
e svilupppo e così via), gli Uffici sono legittimati a emettere apposito
atto ai sensi dell’art. 1, comma 421, della L. n. 311/2004.
Detti provvedimenti hanno sostanziale natura accertativa, in quanto,
per le più varie ragioni, disconoscono la debenza del credito d’imposta
e, di conseguenza, l’eventuale utilizzo in compensazione.
Per questo motivo, occorre che venga rispettata la procedura contemplata dal Legislatore per gli
accertamenti, e ciò vale soprattutto per i termini di decadenza e per l’iscrizione a ruolo.
In merito al primo punto, l’Agenzia delle Entrate deve rispettare i termini di cui all’art. 43 del
DPR n. 600/1973, e il termine ultimo previsto, a pena di decadenza, entro cui notificare l’atto
può essere ricavato dall’art. 27, comma 18 del DL n. 185/2008, norma che riguarda la specifica
ipotesi degli avvisi di recupero emessi per contrastare l’indebito utilizzo in compensazione dei
crediti inesistenti (sull’argomento, si veda “Compensazione di crediti «inesistenti» ordinaria”
dell’11 maggio 2011).
Quest’ultima disposizione prevede che l’avviso possa essere notificato entro il 31 dicembre
dell’ottavo anno successivo a quello di utilizzo del credito, quindi, per gli avvisi “ordinari”
(intendendosi per tali quelli emessi al di fuori del peculiare caso dei crediti inesistenti
indebitamente compensati) il termine dovrebbe coincidere con il 31 dicembre del quarto anno
successivo a quello di utilizzo.
Leggermente più articolato si presenta il secondo problema, che riguarda la riscossione delle
somme richieste mediante l’avviso di recupero.
La L. n. 311/2004, al riguardo, si profila alquanto ambigua, visto che si limita a specificare che
la riscossione avviene secondo le regole del DPR n. 602/1973, non indicando di che tipologia di
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1 di 5 05/08/2011 8.41iscrizione a ruolo si tratti.
A nostro avviso, non si può che optare per l’applicabilità dell’art. 15 del DPR n. 602/1973,
norma valevole per la riscossione delle somme richieste mediante accertamento, e per l’art. 19
del DLgs. n. 472/1997 in punto sanzioni amministrative. Pertanto, se viene presentato il ricorso,
le sanzioni non possono essere riscosse se non dopo la sentenza di primo grado che respinge il
ricorso e nella misura dei due terzi, mentre le imposte subito per un terzo del loro ammontare, e
non per l’intero.
Attenzione ai termini di decadenza
Una conferma la si rinviene nella pronuncia C.T. Prov. Taranto del 9 febbraio 2006 n. 505, ove
si evidenzia giustamente che l’art. 14 del DPR 602 è norma eccezionale valevole solo per le
liquidazioni/controlli formali delle dichiarazioni (in base a tale disposizione, le somme sarebbero
iscrivibili a ruolo immediatamente per la totalità, nonostante il ricorso).
Ulteriore riscontro deriva dal Legislatore.
Infatti, con l’art. 27, comma 18 del DL n. 185/2008, è stato previsto che l’atto di recupero
emesso ai sensi della L. n. 311/2004, se inerente crediti inesistenti utilizzati in compensazione,
legittimi la riscossione immediata e integrale ai sensi dell’art. 15-bis del DPR n. 602/1973
(norma che riguarda i ruoli straordinari, adottabili, in genere, quando vi è fondato pericolo per la
riscossione), il che sarebbe pleonastico se fosse stato applicabile l’art. 14 del DPR n. 602/1973,
che, del pari, consente subito la totale esigibilità degli importi.
Altra conseguenza della natura accertativa dell’atto è la possibilità di definizione agevolata
delle sanzioni e, a nostro avviso, anche dell’accertamento con adesione/acquiescenza, visto
che, pur ravvisando la presenza di opinioni contrarie, il DLgs. n. 218/1997 non pare contenere
inibizioni alla sua applicabilità.