Credito d'imposta per Ricerca e Sviluppo
Il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 4 marzo 2011, pubblicato sulla G.U. n.89 del 18 aprile 2011, ha fissato la percentuale di fruizione del credito di imposta per la ricerca e lo sviluppo per le imprese che non hanno potuto beneficiare del bonus a seguito dell’esaurimento delle risorse disponibili avvenuto dopo pochi secondi dall’attivazione del c.d. “click day” dello scorso 6 maggio 2009. La Legge Finanziaria per l’anno 2010 ha incrementato le risorse stanziate per 400 milioni di euro (poi ridotti a 350 milioni di euro dal D.L. n.40/2010). Per le imprese che hanno iniziato l’attività di ricerca e sviluppo entro il 29 novembre 2008 e che non avevano ricevuto il nulla-osta alla fruizione del credito a seguito della presentazione del modello FRS (avvenuta tra il 6 maggio 2009 e il 5 giugno 2009), il credito di imposta viene concesso ed è utilizzabile sin da subito nella misura massima del 47,53% di quanto richiesto.
Dal 18 aprile 2011 è, dunque, possibile fruire del credito di imposta per la ricerca e sviluppo in compensazione per il pagamento di debiti di qualsiasi altra imposta o contributo il cui pagamento transiti nel modello F24.
Modalità di fruizione del beneficio fiscale
Il credito d’imposta in oggetto è stato concesso dall’art.1, commi da 280 a 283 della L. n.296/06, a tutte le imprese che hanno sostenuto nel triennio 2007-2008-2009 spese connesse all’attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo.
Fino all’entrata in vigore del D.L. n.185/08 (cioè fino al 29 novembre 2008) il credito d’imposta era fruibile in via automatica, senza necessità preventiva di presentare un’istanza ma con il solo obbligo di indicazione dello stesso nella dichiarazione dei redditi. In seguito l’art.29, co.2 del D.L. n.185/08, ha previsto un tetto massimo di fondi, disponendo che la fruizione del credito d’imposta fosse regolata secondo la procedura di prenotazione e assegnazione delle risorse per le attività di ricerca già avviate alla data del 29 novembre 2008: le imprese interessate hanno così presentato il modello FRS in via telematica all’Agenzia delle Entrate tra il 6 maggio 2009 e il 5 giugno 2009, ma le risorse disponibili sono state polverizzate subito dopo l’apertura del “click day”.
Pertanto, riassumendo l’evolversi tortuoso della normativa, dobbiamo distinguere le attività di ricerca e sviluppo avviate:
- prima del 29 novembre 2008;
- dal 29 novembre 2008.
L’incremento delle risorse inizialmente stanziate dell’ulteriore importo di 350 milioni di euro
(ad opera della L. n.191/09, per favorire i contribuenti che non hanno ricevuto il nulla-osta alla fruizione per l’esaurimento delle risorse disponibili) riguarda le attività di ricerca e sviluppo avviate prima del 29 novembre 2008.
Pertanto, si possono presentare le seguenti circostanze:
- il credito d’imposta maturato negli anni 2007 e 2008 è stato utilizzato in compensazione dalle imprese entro il 31 dicembre 2008 mediante il modello F24 e si considera validamente fruito;
- il credito d’imposta maturato negli anni 2007, 2008 e 2009 non è stato fruito entro la data del 31 dicembre 2008 ma ne è stata autorizzata la fruizione da parte dell’Agenzia delle Entrate il
6 maggio 2009 (alla data odierna è già stato, presumibilmente, interamente utilizzato); - il credito d’imposta maturato negli anni 2007, 2008 e 2009 non è stato fruito entro la data del 31 dicembre 2008 e non ne è stata autorizzata la fruizione da parte dell’Agenzia delle Entrate. Tali imprese, che corrispondono a circa il 70% di quelle che hanno presentato il modello FRS, possono beneficiare da subito del bonus pari al 47,53% di quanto richiesto inizialmente (risultante dal modello FRS presentato telematicamente e respinto).
Modalità di compilazione del modello F24
Dalla data di pubblicazione in G.U. del Decreto 4 marzo 2011, cioè dal 18 aprile 2011, è possibile utilizzare esclusivamente in compensazione il credito d’imposta fruibile da ciascuna impresa interessata (nella misura percentuale stabilita). Il codice tributo da utilizzare è il 6808, istituito dall’Agenzia delle Entrate con la R.M. n.361/08. Nel caso in cui nel modello FRS sia stato indicato un ammontare complessivo del credito di imposta pari ad €50.000 (relativo a spese del 2007, 2008 e 2009), l’importo compensabile in F24 (nel caso in cui il credito non sia stato fruito nemmeno parzialmente entro il 31/12/08) sarà pari ad €23.765.