Credito di imposta per investimenti di ricerca e sviluppo non usufruito nel 2009: è possibile utilizzare oggi il credito parziale spettante
Una srl che nel 2008 aveva sostenuto costi per Ricerca e Sviluppo non ha potuto utilizzare il credito relativo causa la fine delle disponibilità. Secondo indicazioni di Unico'09 non è stato compilato il relativo quadro RU riservato solo a chi aveva ottenuto il "nulla osta". Recentemente è stata data la possibilità di utilizzare nel 2011 circa il 47% del credito spettante, ma condizione necessaria per la sua compensazione è sia inserito in dichiarazione. Non potendo più fare una integrativa, a favore, di Unico'09 (in quanto già prescritti i termini), come si può legittimamente indicare e utilizzare il credito parziale spettante?
La questione sollevata dal gentile lettore è molto controversa e dibattuta; il quadro RU della dichiarazione dei redditi, relativo ai crediti di imposta concessi alle imprese, è fra i più complessi quadri di Unico e proprio per questo la compilazione, tra gli operatori del settore, è rinviata a ridosso dell'invio del modello dichiarativo. Si tratta di un quadro estremamente critico in quanto omissioni di compilazione possono in certi casi provocare la decadenza dal credito di imposta fruito.
L'omessa compilazione del quadro RU, come detto, può avere conseguenze negative estremamente rilevanti; infatti per alcuni fattispecie i relativi provvedimenti istitutivi impongono la compilazione del quadro RU a pena di decadenza. Fra questi rientra il credito di imposta per investimenti di ricerca e sviluppo di cui al Decreto legge n. 185/2008; dal 2009 è regolato dalla particolare procedura di prenotazione preventiva di cui all'articolo 29 del D.L. n. 185/2009 ed è stato espressamente chiarito che l'omessa indicazione nel quadro RU può essere sanata con la rettifica a favore della dichiarazione dei redditi (cfr. circolare n. 17/E/2009) entro il termine di presentazione della dichiarazione dell'anno successivo.
La circolare precisa, inoltre, che la correzione del quadro RU vale ad evitare la decadenza dell'agevolazione ma non permette di utilizzare automaticamente il credito in compensazione interna.
Nel caso in esame, poiché i termini sono già "scaduti", il credito potrebbe essere ritenuto inutilizzabile. In questo contesto, tuttavia, si inserisce un'importante sentenza della giurisprudenza di merito che si riporta. Secondo i giudici tributari di secondo grado il diritto al credito di imposta dedotto dal contribuente non può essere disconosciuto dal fisco a causa di un errore materiale compiuto dai contribuente nell'effettuare la dichiarazione dei redditi, in particolare per la mancata compilazione del quadro RU.
A tal fine, l'omessa compilazione del quadro RU non ha natura sostanziale (come, invece, asserito dall'Amministrazione finanziaria), ma ha natura meramente formale. Nel caso in esame, quindi, la Commissione Tributaria Regionale del Lazio con la sentenza n. 11/20/10 depositata il 18/01/2010 ha annullato la cartella di pagamento emessa dal Concessionario della Provincia di Roma che chiedeva la somma di oltre 4.000 euro per ritenuta indebita compensazione.
In particolare, l'Agenzia delle Entrate aveva contestato al contribuente di avere utilizzato in compensazione il credito d'imposta spettante per l'assunzione dei dipendenti, senza però averlo comunicato al fisco nel Modello Unico quadro RU. Per cui ne è seguita l'iscrizione a ruolo per il connesso recupero sulla base della considerazione che la mancata compilazione del quadro RU costituisce un errore sostanziale (non quindi semplicemente formale).
Tesi che, invece, non ha "convinto sia la Commissione Tributaria provinciale sia quella Regionale di Roma che, al contrario del fisco, hanno ritenuto che il diritto al credito di imposta dedotto dal contribuente non poteva venire vanificato da un errore materiale compiuto dai contribuente nell'effettuare la dichiarazione dei redditi, con la mancata compilazione del quadro RU. Inoltre, sensi dell'art. 20 del c.d. Statuto del contribuente i rapporti tra il contribuente e l'Amministrazione finanziaria devono essere improntati ai principio della collaborazione e buona fede.
Ne consegue che, nella specie, è agevole rilevare la inosservanza di tali doveri da parte dell'ufficio. Infatti, la C.T.R. ha osservato che l'Agenzia delle Entrate, dopo aver invitato il contribuente a fornire chiarimenti sulla mancata compilazione del quadro RU, una volta acquisiti tali chiarimenti attraverso l'istanza in autotutela, nell'ottica del principio di collaborazione e buona fede, avrebbe potuto invitare il contribuente a fornire maggiori chiarimenti, nonché a fornire ulteriore documentazione invece di esercitare direttamente la pretesa impositiva con l'emissione della cartella di pagamento.
Infine, la Commissione regionale ha rilevato in base al principio costantemente affermato dalla Suprema Corte di Cassazione (sentenza n. 1128 del 2009) la dichiarazione del contribuente è in linea di principio sempre emendabile. Pertanto è stato respinto l'appello dell'Agenzia delle Entrate, la quale è stata anche condannata al pagamento delle spese di giudizio".
Settembre 2011
A cura di Federico Gavioli
Il Quotidiano IPSOA