Sblocco agevolazione per R&S.
La comunicazione in Unico 2012
La comunicazione in Unico 2012
Nella prossima dichiarazione l’indicazione dei costi relativi agli investimenti effettivamente realizzati sulla base dei quali è determinato il credito d’imposta
Credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo: modalità di utilizzo e indicazione nella dichiarazione dei redditi alla luce del Dm 4 marzo 2011.
I soggetti che hanno maturato il credito di imposta per investimenti in ricerca e sviluppo di cui alla legge 296/2006, hanno iniziato l’attività di ricerca prima del 29 novembre 2008 e hanno inviato correttamente il formulario (modello FRS) al Centro operativo di Pescara, ma non hanno ricevuto da parte dell’Agenzia delle Entrate il nulla-osta alla fruizione del credito maturato, per esaurimento delle risorse disponibili, a seguito delle indicazioni fornite con il Dm 4 marzo 2011 possono utilizzare immediatamente – tramite modello F24 – il beneficio fiscale, ancorché nel limite del 47,53% dell’ammontare del credito corrispondente agli investimenti effettivamente realizzati nei periodi di imposta per i quali era stato presentato il formulario.
L’ammontare dei costi relativi agli investimenti, sulla base dei quali è determinato il credito di imposta cui applicare la percentuale del 47,53%, nonché il credito d’imposta spettante dovranno essere indicati nel modello Unico del prossimo anno.
Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 100/E del 19 ottobre, emanata a seguito di un’istanza di interpello in cui il contribuente, con attività di ricerca avviata prima del 29 novembre 2008, potendo utilizzare il relativo credito di imposta in base alle modalità stabilite dal decreto dello scorso 4 marzo, ha chiesto di conoscere l’esatta interpretazione della disposizione che impone l’indicazione del credito di imposta nella dichiarazione dei redditi, data l’assenza di istruzioni al riguardo nel modello Unico 2011.
Il documento di prassi propone, in primo luogo, una panoramica della normativa vigente in materia di credito d’imposta per la ricerca, istituito dall’articolo 1, commi da 280 a 283, della legge 296/2006 (Finanziaria 2007). La norma aveva attribuito alle imprese (e alle stabili organizzazioni) che investivano risorse in attività di ricerca e sviluppo – sia svolgendole direttamente sia commissionandole a terzi sulla base di appositi contratti, avvalendosi dei relativi risultati – un credito d’imposta pari al 10% delle spese sostenute nel triennio 2007-2009 per i soggetti con periodo di imposta coincidente con l’anno solare ovvero a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006 e fino alla chiusura del periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2009 per i soggetti con periodo d’imposta “a cavallo”, per un importo massimo agevolabile pari a 50 milioni di euro per ciascun periodo di imposta. Il credito era elevato al 40% se i costi erano relativi a contratti stipulati con università o enti pubblici di ricerca.
Le disposizioni di attuazione della disciplina agevolativa sono state emanate con decreto interministeriale 76/2008, con cui sono state individuate, nel dettaglio, le attività di ricerca e sviluppo agevolabili, le modalità di verifica e accertamento dell’effettività delle spese sostenute, nonché gli obblighi di comunicazione a carico delle imprese.
La risoluzione si concentra, in particolare, sugli obblighi di comunicazione e sulle modalità di fruizione dell’agevolazione. In merito ai primi, evidenzia che, in base al comma 282, il credito di imposta doveva essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi (quadro RU) e che, ai sensi dell’articolo 5 del decreto di attuazione, nella dichiarazione dei redditi dovevano essere indicati, a pena di decadenza, i costi sulla base dei quali il credito di imposta veniva determinato.
Sulle modalità di fruizione, stabilite sempre nel comma 282, la risoluzione ricorda che il credito di imposta poteva essere utilizzato: in compensazione “interna” – da esporre nel modello Unico – ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi e dell’Irap dovute per il periodo di imposta in cui le spese erano sostenute; in compensazione “esterna”, per l’eccedenza, a decorrere dal mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta con riferimento al quale il credito era concesso.
Il documento, poi, prosegue nell’esame delle disposizioni successive che hanno condizionato il beneficio a specifici adempimenti da porre in essere per la fruizione del credito di imposta. In particolare, l’articolo 29 del decreto legge 185/2008 che, nello stabilire un tetto massimo di copertura finanziaria allo scopo di monitorare le risorse destinate al finanziamento del credito di imposta per la ricerca, ha reso la fruizione dell’agevolazione non più automatica, ma subordinata alla presentazione di una istanza preventiva.
Ai fini della corretta fruizione del credito, a seguito delle novità introdotte a decorrere dal 1° gennaio 2009, è stata emanata la circolare 17/2009. Di quest’ultimo documento di prassi la risoluzione evidenzia il paragrafo relativo al monitoraggio del credito di imposta (cfr paragrafo 2.1) da cui si evince che:
In particolare, con riferimento alle attività avviate prima del 29 novembre 2008:
Sul punto, la risoluzione evidenzia che la circolare 17/2009 ha precisato che, a decorrere dal 2009, la fruizione del credito d’imposta per la ricerca è subordinata alla comunicazione del nulla osta da parte dell’Amministrazione finanziaria e può avvenire rispettando le modalità previste dal comma 282 dell’articolo 1 della Finanziaria 2007 a partire dall’anno cui si riferiscono le disponibilità finanziarie indicate nel nulla-osta.
La disamina normativa e interpretativa porta l’Agenzia ad affermare, sempre con riguardo alle attività di ricerca avviate prima del 29 novembre 2008, che, poiché il nulla-osta serve ad attestare che il relativo credito ha la necessaria copertura finanziaria, il suo mancato rilascio non equivale a una negazione del diritto acquisito (cioè del credito di imposta maturato), ma a un veto alla sua utilizzazione in quanto esaurite le risorse disponibili, veto peraltro non definitivo nel caso in cui, successivamente, venissero stanziate ulteriori risorse destinate al finanziamento dell’agevolazione.
Tale ipotesi si è verificata con la Finanziaria 2010 (articolo 2, comma 236, della legge 191/2009), con cui il legislatore ha ritenuto opportuno autorizzare a favore del credito di imposta per la ricerca un ulteriore stanziamento per il 2010 e il 2011, per complessivi 400 milioni di euro, successivamente ridotti a 350 dal decreto legge 40/2010.
Le modalità di utilizzo delle ulteriori risorse stanziate sono state disposte con il Dm 4 marzo 2011. In sintesi:
Considerato che il credito di imposta può essere utilizzato solo in compensazione “esterna”, il 15 aprile 2011, l’Agenzia ha comunicato che nel modello F24 occorre indicare:
- “6808”, come codice tributo (istituito con risoluzione 361/2008)
- sempre “2011”, come anno di riferimento.
In altre parole, per consentire il monitoraggio delle risorse finanziarie, nell’apposita colonna del modello F24 “anno di riferimento” va indicato l’anno “2011” anche per le compensazioni che saranno esercitate negli anni successivi a detta annualità.
Inoltre, l’Agenzia precisa che la percentuale massima del 47,53%, stabilita ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito di imposta, va applicata all’importo del credito indicato nel formulario solo se il soggetto interessato ha realizzato investimenti in attività di ricerca in misura almeno pari a quello indicato nel modello FRS. Nell’ipotesi, invece, in cui gli investimenti sono stati realizzati in misura inferiore a quella indicata nel formulario, la percentuale del 47,53% deve essere applicata all’ammontare del credito di imposta determinato sulla base di tale minore importo.
Infine, atteso che il divieto alla fruizione del credito di imposta maturato è venuto meno nel 2011 con l’emanazione del decreto che ne ha stabilito le modalità di utilizzo, la risoluzione puntualizza – rispondendo così al quesito posto dall’interpellante – che l’obbligo di indicazione nella dichiarazione dei redditi del credito di imposta e, a pena di decadenza, dei costi relativi agli investimenti effettivamente realizzati, sulla base dei quali il credito è determinato, è adempiuto con l’indicazione dei relativi importi nella dichiarazione dei redditi modello Unico 2012.
I soggetti che hanno maturato il credito di imposta per investimenti in ricerca e sviluppo di cui alla legge 296/2006, hanno iniziato l’attività di ricerca prima del 29 novembre 2008 e hanno inviato correttamente il formulario (modello FRS) al Centro operativo di Pescara, ma non hanno ricevuto da parte dell’Agenzia delle Entrate il nulla-osta alla fruizione del credito maturato, per esaurimento delle risorse disponibili, a seguito delle indicazioni fornite con il Dm 4 marzo 2011 possono utilizzare immediatamente – tramite modello F24 – il beneficio fiscale, ancorché nel limite del 47,53% dell’ammontare del credito corrispondente agli investimenti effettivamente realizzati nei periodi di imposta per i quali era stato presentato il formulario.
L’ammontare dei costi relativi agli investimenti, sulla base dei quali è determinato il credito di imposta cui applicare la percentuale del 47,53%, nonché il credito d’imposta spettante dovranno essere indicati nel modello Unico del prossimo anno.
Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 100/E del 19 ottobre, emanata a seguito di un’istanza di interpello in cui il contribuente, con attività di ricerca avviata prima del 29 novembre 2008, potendo utilizzare il relativo credito di imposta in base alle modalità stabilite dal decreto dello scorso 4 marzo, ha chiesto di conoscere l’esatta interpretazione della disposizione che impone l’indicazione del credito di imposta nella dichiarazione dei redditi, data l’assenza di istruzioni al riguardo nel modello Unico 2011.
Il documento di prassi propone, in primo luogo, una panoramica della normativa vigente in materia di credito d’imposta per la ricerca, istituito dall’articolo 1, commi da 280 a 283, della legge 296/2006 (Finanziaria 2007). La norma aveva attribuito alle imprese (e alle stabili organizzazioni) che investivano risorse in attività di ricerca e sviluppo – sia svolgendole direttamente sia commissionandole a terzi sulla base di appositi contratti, avvalendosi dei relativi risultati – un credito d’imposta pari al 10% delle spese sostenute nel triennio 2007-2009 per i soggetti con periodo di imposta coincidente con l’anno solare ovvero a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006 e fino alla chiusura del periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2009 per i soggetti con periodo d’imposta “a cavallo”, per un importo massimo agevolabile pari a 50 milioni di euro per ciascun periodo di imposta. Il credito era elevato al 40% se i costi erano relativi a contratti stipulati con università o enti pubblici di ricerca.
Le disposizioni di attuazione della disciplina agevolativa sono state emanate con decreto interministeriale 76/2008, con cui sono state individuate, nel dettaglio, le attività di ricerca e sviluppo agevolabili, le modalità di verifica e accertamento dell’effettività delle spese sostenute, nonché gli obblighi di comunicazione a carico delle imprese.
La risoluzione si concentra, in particolare, sugli obblighi di comunicazione e sulle modalità di fruizione dell’agevolazione. In merito ai primi, evidenzia che, in base al comma 282, il credito di imposta doveva essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi (quadro RU) e che, ai sensi dell’articolo 5 del decreto di attuazione, nella dichiarazione dei redditi dovevano essere indicati, a pena di decadenza, i costi sulla base dei quali il credito di imposta veniva determinato.
Sulle modalità di fruizione, stabilite sempre nel comma 282, la risoluzione ricorda che il credito di imposta poteva essere utilizzato: in compensazione “interna” – da esporre nel modello Unico – ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi e dell’Irap dovute per il periodo di imposta in cui le spese erano sostenute; in compensazione “esterna”, per l’eccedenza, a decorrere dal mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta con riferimento al quale il credito era concesso.
Il documento, poi, prosegue nell’esame delle disposizioni successive che hanno condizionato il beneficio a specifici adempimenti da porre in essere per la fruizione del credito di imposta. In particolare, l’articolo 29 del decreto legge 185/2008 che, nello stabilire un tetto massimo di copertura finanziaria allo scopo di monitorare le risorse destinate al finanziamento del credito di imposta per la ricerca, ha reso la fruizione dell’agevolazione non più automatica, ma subordinata alla presentazione di una istanza preventiva.
Ai fini della corretta fruizione del credito, a seguito delle novità introdotte a decorrere dal 1° gennaio 2009, è stata emanata la circolare 17/2009. Di quest’ultimo documento di prassi la risoluzione evidenzia il paragrafo relativo al monitoraggio del credito di imposta (cfr paragrafo 2.1) da cui si evince che:
- la novità introdotta dall’articolo 29 del Dl 185/2008 riguarda il credito maturato nei periodi d’imposta 2007 e 2008, non ancora utilizzato al 31 dicembre 2008 (la cui fruizione sarebbe stata possibile a seguito del rilascio di un nulla osta) e il credito maturato a decorrere dal 1° gennaio 2009 (la cui fruizione era condizionata all’accoglimento dell’istanza ovvero alla formazione del silenzio assenso)
- per l’assegnazione delle risorse, la procedura è caratterizzata da una data spartiacque, rappresentata dal 29 novembre 2008 (data di entrata in vigore del Dl 185/2008), al fine di poter distinguere tra attività di ricerca avviate prima di tale data (che avrebbero avuto precedenza nell’assegnazione della risorse) e attività di ricerca avviate dopo (che avrebbero avuto diritto alle risorse residue).
In particolare, con riferimento alle attività avviate prima del 29 novembre 2008:
- i contribuenti interessati dovevano presentare (a partire dal 6 maggio 2009 ed entro il 5 giugno 2009) in via telematica al Centro operativo di Pescara, un formulario (modello FRS), approvato con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 24 marzo 2009, contenente i dati degli investimenti per i quali si richiedeva l’agevolazione, la cui funzione era quella di “prenotazione” per l’accesso alla fruizione del credito di imposta
- l’Agenzia delle Entrate doveva comunicare un nulla-osta ai soli fini della copertura finanziaria. In caso di esaurimento delle risorse, la fruizione del credito sarebbe stata possibile negli esercizi successivi in funzione delle disponibilità finanziarie (articolo 29, comma 3, lettera a), del Dl 185/2008).
Sul punto, la risoluzione evidenzia che la circolare 17/2009 ha precisato che, a decorrere dal 2009, la fruizione del credito d’imposta per la ricerca è subordinata alla comunicazione del nulla osta da parte dell’Amministrazione finanziaria e può avvenire rispettando le modalità previste dal comma 282 dell’articolo 1 della Finanziaria 2007 a partire dall’anno cui si riferiscono le disponibilità finanziarie indicate nel nulla-osta.
La disamina normativa e interpretativa porta l’Agenzia ad affermare, sempre con riguardo alle attività di ricerca avviate prima del 29 novembre 2008, che, poiché il nulla-osta serve ad attestare che il relativo credito ha la necessaria copertura finanziaria, il suo mancato rilascio non equivale a una negazione del diritto acquisito (cioè del credito di imposta maturato), ma a un veto alla sua utilizzazione in quanto esaurite le risorse disponibili, veto peraltro non definitivo nel caso in cui, successivamente, venissero stanziate ulteriori risorse destinate al finanziamento dell’agevolazione.
Tale ipotesi si è verificata con la Finanziaria 2010 (articolo 2, comma 236, della legge 191/2009), con cui il legislatore ha ritenuto opportuno autorizzare a favore del credito di imposta per la ricerca un ulteriore stanziamento per il 2010 e il 2011, per complessivi 400 milioni di euro, successivamente ridotti a 350 dal decreto legge 40/2010.
Le modalità di utilizzo delle ulteriori risorse stanziate sono state disposte con il Dm 4 marzo 2011. In sintesi:
- hanno diritto alla ripartizione delle nuove risorse disponibili solo i soggetti che hanno avviato l’attività di ricerca prima del 29 novembre 2008 e hanno inviato correttamente i formulari entro il 15 giugno 2009, ma non hanno ottenuto il nulla-osta alla fruizione da parte dell'Agenzia delle Entrate per l’esaurimento delle risorse all’epoca disponibili
- ciascuna impresa può beneficiare di un credito di imposta complessivo pari al 47,53% dell’importo del credito indicato nel formulario. Ciò in quanto è prevista la possibilità di beneficiare di un ammontare massimo pari al 20,37% del credito di imposta complessivamente richiesto per gli esercizi 2007, 2008 e 2009 a partire dalla data di entrata in vigore del decreto, unitamente a un ammontare massimo del 27,16% a partire dal 2011. Dal momento che il decreto è entrato in vigore nel corso del 2011, secondo quanto comunicato dal ministero dell’Economia e delle Finanze il 14 aprile 2011, è possibile utilizzare immediatamente – esclusivamente tramite il modello F24 – sia il 20,37% sia il 27,16% dell’ammontare del beneficio richiesto, pari appunto al 47,53%.
Considerato che il credito di imposta può essere utilizzato solo in compensazione “esterna”, il 15 aprile 2011, l’Agenzia ha comunicato che nel modello F24 occorre indicare:
- “6808”, come codice tributo (istituito con risoluzione 361/2008)
- sempre “2011”, come anno di riferimento.
In altre parole, per consentire il monitoraggio delle risorse finanziarie, nell’apposita colonna del modello F24 “anno di riferimento” va indicato l’anno “2011” anche per le compensazioni che saranno esercitate negli anni successivi a detta annualità.
Inoltre, l’Agenzia precisa che la percentuale massima del 47,53%, stabilita ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito di imposta, va applicata all’importo del credito indicato nel formulario solo se il soggetto interessato ha realizzato investimenti in attività di ricerca in misura almeno pari a quello indicato nel modello FRS. Nell’ipotesi, invece, in cui gli investimenti sono stati realizzati in misura inferiore a quella indicata nel formulario, la percentuale del 47,53% deve essere applicata all’ammontare del credito di imposta determinato sulla base di tale minore importo.
Infine, atteso che il divieto alla fruizione del credito di imposta maturato è venuto meno nel 2011 con l’emanazione del decreto che ne ha stabilito le modalità di utilizzo, la risoluzione puntualizza – rispondendo così al quesito posto dall’interpellante – che l’obbligo di indicazione nella dichiarazione dei redditi del credito di imposta e, a pena di decadenza, dei costi relativi agli investimenti effettivamente realizzati, sulla base dei quali il credito è determinato, è adempiuto con l’indicazione dei relativi importi nella dichiarazione dei redditi modello Unico 2012.
Katia Caruso
pubblicato Mercoledì 19 Ottobre 2011