Credito d'imposta per la ricerca legato al COMMITTENTE SOSTANZIALE (www.nuovofiscooggi.it 24/08/2009)

Fonte: www.nuovofiscooggi.it

 

Credito d’imposta per la ricerca
legato al committente sostanziale
La residenza va verificata in capo alla stabile organizzazione se è questa, di fatto, ad affidare l’attività
Non spetta il “credito d’imposta per la ricerca” alla società – residente nel territorio dello Stato - in relazione all’attività svolta su incarico di un committente “estero”, operante per il tramite di una stabile organizzazione avente sede in Svizzera. E’ questo l’importante chiarimento fornito dall’agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 235/E del 24 agosto.
Il credito d’imposta
L’articolo 17, comma 2, del Dl 185/2008 - con una norma di interpretazione autentica – ha chiarito che le disposizioni in materia di credito d’imposta per la ricerca, di cui all'articolo 1, commi da 280 a 283, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Finanziaria 2007),“…si interpretano nel senso che il credito d'imposta ivi previsto spetta anche ai soggetti residenti e alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti che eseguono le attività di ricerca e sviluppo nel caso di contratti stipulati con imprese residenti o localizzate negli Stati membri della Comunità europea, negli Stati aderenti all’accordo sullo Spazio economico europeo ovvero in Stati o territori che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996”.
In tali ipotesi, il credito d’imposta è determinato assumendo come importo agevolabile quello pattuito per la ricerca contrattuale commissionata, “nell’ambito di un’operazione effettuata alle normali condizioni di mercato e che non comporti elementi di collusione”, di cui all’articolo 4, comma 1, lettera d), del Dm 76/2008.
Riguardo ai soggetti committenti la ricerca, con la circolare n. 17/E del 17 aprile 2009, al paragrafo 2.5, è stato altresì precisato che “per consentire ai soggetti residenti che eseguono le attività di ricerca di beneficiare del credito d'imposta le imprese committenti devono essere residenti o localizzate:
in Stati membri della Comunità europea;
in Stati aderenti all’accordo sullo Spazio economico europeo (SEE); al riguardo si fa presente che, in base agli accordi conclusi ai sensi dell’articolo 310 del Trattato CE, lo Spazio economico europeo comprende, oltre agli Stati membri della Comunità europea, la Norvegia, l’Islanda e il Liechtenstein;
in Stati o territori compresi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 settembre 1996, recante l’elenco degli Stati con i quali è attuabile lo scambio di informazioni ai sensi delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni sul reddito in vigore con la Repubblica italiana”.
La circostanza che il soggetto committente l’attività di ricerca sia residente o localizzato in determinati Stati è funzionale all’esigenza dell’Amministrazione finanziaria di acquisire dalle autorità fiscali estere i dati e le informazioni necessarie a comprovare la spettanza dell’agevolazione alla società interpellante.
La risoluzione
L’Agenzia ha chiarito che nell’ipotesi in cui l'attività di ricerca è commissionata “formalmente” da una società residente in uno Stato membro della Comunità europea che, tuttavia, opera, ai fini dell'attività di ricerca e sviluppo, per il tramite di una stabile organizzazione, il menzionato requisito della residenza o localizzazione deve essere soddisfatto dalla stabile organizzazione mediante la quale l’attività di ricerca è “sostanzialmente” commissionata.
L’autonomo rilievo della stabile organizzazione quale committente dell’attività di ricerca, ai fini dell’agevolazione in esame, del resto – ha rammentato l’Amministrazione - era stato già affermato, in generale, con la citata circolare n. 17/E, con riguardo all’ipotesi in cui il soggetto committente l’attività di ricerca e, pertanto, il beneficiario del credito d’imposta, sia la stabile organizzazione nel territorio dello Stato di un’impresa non residente.
Relativamente al caso in esame, pertanto, l’Agenzia ha ritenuto non spettante alla società interpellante il beneficio del credito d’imposta per la ricerca, in quanto la stabile organizzazione mediante la quale è commissionata l’attività di ricerca risulta localizzata in un paese extra-Ue (Svizzera), cui non torna applicabile la disciplina comunitaria vigente tra gli Stati membri in materia di libera prestazione di servizi e con il quale non esistano adeguati strumenti per lo scambio di informazioni.
Ciò in conformità all’orientamento della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità che ammette restrizioni al campo di applicazione degli incentivi fiscali: “…quando la normativa di uno Stato membro fa dipendere il beneficio della concessione di un vantaggio fiscale dall'adempimento di condizioni la cui osservanza può essere verificata soltanto ottenendo informazioni dalle autorità competenti di un paese terzo, è in linea di principio legittimo per tale Stato membro rifiutare la concessione di detto vantaggio se, in particolare l'assenza di un obbligo convenzionale da parte di tale paese terzo di fornire informazioni, risulti impossibile ottenere le informazioni stesse dal detto paese” (sentenza Corte di giustizia, causa C-101/05).
Antonino Iacono

pubblicato Lunedì 24 Agosto 2009