Ministero dell'Economia e delle Finanze - Decreto 4 marzo 2011 - PERCENTUALE UTILIZZO

 

 

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
DECRETO 4 marzo 2011 
Modalita' di utilizzo dell'ulteriore stanziamento disposto dal  comma
236 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre  2009,  n.  191,  per  le
finalita' di cui all'articolo  29,  comma  1,  del  decreto-legge  29
novembre 2008, n. 185. (11A05242) 

 

Decreta 


                               Art. 1  


  1. Fermo restando quanto gia' disposto con l'articolo 29, comma  2,
del  decreto-legge  29  novembre  2008,  n.   185,   convertito   con
modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, il presente decreto,
in attuazione dell'articolo 2, comma 236,  della  legge  23  dicembre
2009, n. 191, definisce le modalita' di utilizzo  degli  stanziamenti
pari a 150 milioni di euro per l'anno 2010 e a 200  milioni  di  euro
per l'anno 2011, ivi previsti, come ridotti dal comma 1 dell'articolo
4 del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40. 


  2. Le risorse di cui al comma 1 sono assegnate ai soggetti, di  cui
all'articolo 29, comma 2, lettera a), del decreto-legge  29  novembre
2008, n. 185, convertito con modificazioni  dalla  legge  28  gennaio
2009, n. 2, che, avendo  inoltrato  per  via  telematica  all'Agenzia
delle entrate il formulario  approvato  dal  Direttore  della  stessa
Agenzia con provvedimento n. 32277 del 24 marzo 2009, come modificato
dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate  n.  61886
del 21 aprile 2009, non hanno ricevuto il nulla-osta per la fruizione
del credito di imposta per esaurimento delle risorse disponibili. 


  3. I soggetti di cui al comma 2  utilizzano  il  credito  d'imposta richiesto,

 


    Roma, 4 marzo 2011 

risultante dai formulari denegati  per  esaurimento  delle
risorse disponibili, al netto degli importi  per  i  quali  e'  stata
eventualmente presentata richiesta di  rinuncia  mediante  l'utilizzo
del medesimo formulario, nella misura massima  del  20,37  per  cento
dell'importo complessivamente richiesto per  tutti  e  tre  gli  anni
2007, 2008 e  2009  a  decorrere  dalla  data  di  pubblicazione  del
presente decreto  e  dell'ulteriore  27,16  per  cento  del  predetto
importo  a  decorrere  dall'anno  2011.  
Resta   fermo   il   potere
dell'Agenzia delle entrate in ordine  al  controllo  della  effettiva
sussistenza dei presupposti per la spettanza del credito di imposta. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.