MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 4 marzo 2011
Modalita' di utilizzo dell'ulteriore stanziamento disposto dal comma
236 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, per le
finalita' di cui all'articolo 29, comma 1, del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185. (11A05242)
Decreta
Art. 1
1. Fermo restando quanto gia' disposto con l'articolo 29, comma 2,
del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con
modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, il presente decreto,
in attuazione dell'articolo 2, comma 236, della legge 23 dicembre
2009, n. 191, definisce le modalita' di utilizzo degli stanziamenti
pari a 150 milioni di euro per l'anno 2010 e a 200 milioni di euro
per l'anno 2011, ivi previsti, come ridotti dal comma 1 dell'articolo
4 del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono assegnate ai soggetti, di cui
all'articolo 29, comma 2, lettera a), del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2, che, avendo inoltrato per via telematica all'Agenzia
delle entrate il formulario approvato dal Direttore della stessa
Agenzia con provvedimento n. 32277 del 24 marzo 2009, come modificato
dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 61886
del 21 aprile 2009, non hanno ricevuto il nulla-osta per la fruizione
del credito di imposta per esaurimento delle risorse disponibili.
3. I soggetti di cui al comma 2 utilizzano il credito d'imposta richiesto,
Roma, 4 marzo 2011
risorse disponibili, al netto degli importi per i quali e' stata
eventualmente presentata richiesta di rinuncia mediante l'utilizzo
del medesimo formulario, nella misura massima del 20,37 per cento
dell'importo complessivamente richiesto per tutti e tre gli anni
2007, 2008 e 2009 a decorrere dalla data di pubblicazione del
presente decreto e dell'ulteriore 27,16 per cento del predetto
importo a decorrere dall'anno 2011. Resta fermo il potere
dell'Agenzia delle entrate in ordine al controllo della effettiva
sussistenza dei presupposti per la spettanza del credito di imposta.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.


