COMUNICATO STAMPA del 14/04/2011
Il decreto interministeriale 4 marzo 2011 emanato in base all’articolo 2, comma 236, della legge 23
dicembre 2009, n. 191, che sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 18 aprile 2011, dispone le
modalità di utilizzo degli stanziamenti previsti dallo stesso comma 236 in relazione al credito
d’imposta inerente alle attività di ricerca e sviluppo di cui all’articolo 1, commi da 280 a 283, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296.
In particolare, il decreto stabilisce che le risorse sono utilizzate dai soggetti che hanno avviato gli
investimenti in attività di ricerca e sviluppo anteriormente al 29 novembre 2008 (data di entrata in
vigore del decreto-legge n. 185 del 2008 che ha disposto la procedura di monitoraggio su detto
credito d’imposta) e che non hanno ricevuto il nulla-osta per la fruizione del credito d’imposta, per
esaurimento delle risorse disponibili, all’esito del “click-day” del 6 maggio 2009.
Il comma 3 dell’articolo 1 stabilisce che l’utilizzo delle risorse è consentito “nella misura massima
del 20,37 per cento dell’importo complessivamente richiesto per tutti e tre gli anni 2007, 2008 e
2009 a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto e dell’ulteriore 27,16 per cento
del predetto importo a decorrere dall’anno 2011”.
Tenuto conto che la pubblicazione del decreto è avvenuta nel corso di questo anno, è possibile
utilizzare il credito d’imposta immediatamente - ed esclusivamente tramite il mod. F24 - nella
misura massima complessiva del 47,53 per cento.