MIUR - Decreto Ministeriale 3 settembre 2008 n. 864/Ric - CUMULABILITA' del credito d'imposta per Ricerca e Sviluppo L.296/2006 con le agevolazioni previste dal d.m. 593/2000

Decreto Ministeriale 3 settembre 2008 n. 864/Ric.

Cumulabilità delle agevolazioni a favore delle attività di ricerca e sviluppo di cui al decreto ministeriale 8 agosto 2000 n. 593 e successive modificazioni ed integrazioni, con le agevolazioni nella forma del credito di imposta previste dall'art. 1, commi 280 e ss., della legge 27 dicembre 2006 n. 296, come modificato dall'art. 1, comma 66, della legge 24 dicembre 2007 n. 244.

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, convertito, con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121;
VISTO l'articolo 1, commi 280 e ss. della legge 27 dicembre 2006, successivamente modificato dall'articolo 1, comma 66 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che istituisce, nelle forme e modalità ivi previste, un credito di imposta in favore delle imprese per lo svolgimento di attività di ricerca e sviluppo, in conformità alla vigente disciplina comunitaria degli Aiuti di Stato in materia;
VISTO il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze,  del 28 marzo 2008, n. 76, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del 18 aprile 2008, con il quale è stato adottato il Regolamento recante le disposizioni per l'adempimento degli obblighi di comunicazione a carico delle imprese, per le modalità di accertamento e verifica delle spese per il credito di imposta di cui alle norme indicate;
VISTA la Disciplina Comunitaria per gli Aiuti di Stato alla Ricerca, Sviluppo e Innovazione n. 2006/C323/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee del 30 dicembre 2006, n. C323/1;
VISTA la decisione della Commissione europea dell'11 dicembre 2007 C(2007) 6042 def. Con la quale si stabilisce che il credito di imposta sopra citato, non classificandosi come aiuto di Stato, non rientra nel campo di applicazione dell'articolo 87, paragrafo 1 del Trattato CE;
VISTA la Circolare n. 46/E con la quale la Agenzia delle Entrate, nel fornire specifici chiarimenti in ordine all'applicazione del citato credito di imposta, ribadisce la cumulabilità dello stesso con altri contributi pubblici e agevolazioni, “…salvo che le norme disciplinanti le altre misure a favore della ricerca non dispongano diversamente”;
VISTO il Decreto Legislativo n. 297 del 27 luglio 1999, e successive modifiche e integrazioni, recante: "Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori", ed istituente il Fondo per le Agevolazioni alla Ricerca (FAR);
VISTO il Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica in data 8 agosto 2000 n. 593, recante: “Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297”, approvato con la nota della Commissione Europea del 26 luglio 2000, n. D 430165, registrato alla Corte dei Conti il 12 dicembre 2000, Reg. n. 1 URST, foglio n. 1661 e pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale. n. 14 del 18 gennaio 2001;
VISTO il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 10 ottobre 2003, emanato d'intesa con il Ministro dell'Università e della Ricerca, recante "Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo per le agevolazioni alla Ricerca (FAR)”, registrato alla Corte dei Conti il 30 ottobre 2003 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25 novembre 2003 n. 274;
VISTO il Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca del 2 gennaio 2008, registrato alla Corte dei Conti il 16 aprile 2008, Reg. n. 1, foglio n. 388, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 22 maggio 2008;
CONSIDERATO che le richiamate disposizioni attuative del decreto legislativo n. 297/99 prevedono espressamente la non cumulabilità delle agevolazioni ivi previste con altre agevolazioni pubbliche nazionali o internazionali;
RILEVATA la necessità, al fine di garantire la migliore operativa della misura del credito di imposta descritta, di eliminare il divieto di cumulabilità previsto dal richiamato decreto ministeriale n. 593/00, con esclusivo riferimento alle agevolazioni previste dal citato credito di imposta;

 

D E C R E T A

 

Articolo unico

Le agevolazioni in favore delle attività di ricerca e sviluppo, previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, e disciplinate dal decreto ministeriale 8 agosto 2000, n 593, e successive modifiche e integrazioni, sono cumulabili, con effetto dal periodo di imposta successivo  a quello in corso al 31 dicembre 2006, con le agevolazioni nella forma del credito di imposta previste dall'articolo 1, commi 280 e ss. della legge 27 dicembre 2006, successivamente modificato dall'articolo 1, comma 66 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.


Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione ed entra in vigore con la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

(Registrato alla Corte del Conti il 26/11/2008 - Registro n.6 - Foglio n.89)
Roma, 3 settembre 2008