Testo coordinato del Decreto-Legge 25 Marzo 2010, n.40 (Gazzetta Ufficiale n.71 del 26 marzo 2010)

 

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 25 marzo 2010, n. 40   
Testo del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 71 del
26 marzo 2010), coordinato con la legge di conversione 22 maggio 2010, n. 73 (in questa stessa
Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in
materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma
dei cosiddetti "caroselli" e "cartiere", di potenziamento e razionalizzazione della riscossione
tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti
recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari
settori.». (10A06582) (GU n. 120 del 25-5-2010) 

 

 

Art. 4   Fondo per interventi a sostegno della domanda 
                       in particolari settori

 

 2. E' escluso dall'imposizione sul reddito di impresa,  nel  limite
complessivo di settanta milioni di euro, il valore degli investimenti
in attivita' di ricerca  industriale  e  di  sviluppo  precompetitivo
finalizzate  alla  realizzazione  di  campionari  fatti   nell'Unione
europea dalle imprese che svolgono le attivita' di cui alle divisioni
13, 14, 15 o 32.99.20 in relazione all'attivita' di fabbricazione  di
bottoni della tabella ATECO di cui  al  provvedimento  del  Direttore
dell'Agenzia delle entrate in data 16 novembre 2007, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 296 del  21  dicembre  2007,  a  decorrere  dal
periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009  e
fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla  data  del  31
dicembre 2010. L'agevolazione di cui al presente  comma  puo'  essere
fruita esclusivamente in sede di versamento del saldo  delle  imposte
sui redditi dovute per il periodo di imposta di  effettuazione  degli
investimenti. Per il  periodo  di  imposta  successivo  a  quello  di
effettuazione degli investimenti l'acconto dell'IRPEF e dell'IRES  e'
calcolato assumendo come imposta del periodo precedente quella che si
sarebbe applicata in assenza delle disposizioni di  cui  al  presente
comma.  


((3. L'agevolazione di cui al comma 2 e' fruibile  nei  limiti  di
cui all'articolo 3 del  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri 3 giugno 2009, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  131
del 9 giugno 2009, e alla  decisione  della  Commissione  europea  n.
C(2009)4277 del 28 maggio 2009, con cui e' stato approvato il  regime
di aiuti temporanei di importo limitato previsto dalla  comunicazione n. 2009/C 83/01

della Commissione, del 7  aprile  2009,  relativa  al
quadro di  riferimento  dell'accesso  al  finanziamento  nell'attuale
situazione  di  crisi  finanziaria  ed  economica,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. C 83 del 7 aprile 2009. )) 

 
 4. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle  entrate,  da
adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto,  sono  stabiliti   criteri   e   modalita'   di   attuazione
dell'agevolazione di cui al comma 2, anche al fine di  assicurare  il
rispetto del limite complessivo di risorse stanziate.