TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 25 marzo 2010, n. 40
Testo del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 71 del
26 marzo 2010), coordinato con la legge di conversione 22 maggio 2010, n. 73 (in questa stessa
Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in
materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma
dei cosiddetti "caroselli" e "cartiere", di potenziamento e razionalizzazione della riscossione
tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti
recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari
settori.». (10A06582) (GU n. 120 del 25-5-2010)
Art. 4 Fondo per interventi a sostegno della domanda
in particolari settori
2. E' escluso dall'imposizione sul reddito di impresa, nel limite
complessivo di settanta milioni di euro, il valore degli investimenti
in attivita' di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo
finalizzate alla realizzazione di campionari fatti nell'Unione
europea dalle imprese che svolgono le attivita' di cui alle divisioni
13, 14, 15 o 32.99.20 in relazione all'attivita' di fabbricazione di
bottoni della tabella ATECO di cui al provvedimento del Direttore
dell'Agenzia delle entrate in data 16 novembre 2007, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 296 del 21 dicembre 2007, a decorrere dal
periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009 e
fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31
dicembre 2010. L'agevolazione di cui al presente comma puo' essere
fruita esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte
sui redditi dovute per il periodo di imposta di effettuazione degli
investimenti. Per il periodo di imposta successivo a quello di
effettuazione degli investimenti l'acconto dell'IRPEF e dell'IRES e'
calcolato assumendo come imposta del periodo precedente quella che si
sarebbe applicata in assenza delle disposizioni di cui al presente
comma.
((3. L'agevolazione di cui al comma 2 e' fruibile nei limiti di
cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 3 giugno 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131
del 9 giugno 2009, e alla decisione della Commissione europea n.
C(2009)4277 del 28 maggio 2009, con cui e' stato approvato il regime
di aiuti temporanei di importo limitato previsto dalla comunicazione n. 2009/C 83/01
della Commissione, del 7 aprile 2009, relativa al
quadro di riferimento dell'accesso al finanziamento nell'attuale
situazione di crisi finanziaria ed economica, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. C 83 del 7 aprile 2009. ))
4. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da
adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono stabiliti criteri e modalita' di attuazione
dell'agevolazione di cui al comma 2, anche al fine di assicurare il
rispetto del limite complessivo di risorse stanziate.