DECRETO LEGGE 25 MARZ0 2010 NR.40 - Art.4, commi da 2 a 4

Gazzetta Ufficiale N. 71 del 26 Marzo 2010

DECRETO-LEGGE 25 marzo 2010 , n. 40

Disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l'altro,nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere», di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori. (10G0062).

 

Art. 4

Fondo per interventi a sostegno  della domanda in particolari settori

 2. E' escluso dall'imposizione sul reddito di impresa, nel limite
complessivo di settanta milioni di euro, il valore degli investimenti
in attivita' di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo
finalizzate alla realizzazione di campionari fatti dalle imprese che
svolgono le attivita' di cui alle divisioni 13 o 14 della tabella
ATECO di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle
entrate in data 16 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 296 del 21 dicembre 2007, a decorrere dal periodo d'imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009 e fino alla chiusura
del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2010.
L'agevolazione di cui al presente comma puo' essere fruita
esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui
redditi dovute per il periodo di imposta di effettuazione degli
investimenti. Per il periodo di imposta successivo a quello di
effettuazione degli investimenti l'acconto dell'IRPEF e dell'IRES e'
calcolato assumendo come imposta del periodo precedente quella che si
sarebbe applicata in assenza delle disposizioni di cui al presente
comma.
3. L'agevolazione di cui al comma 2 e' fruibile nei limiti di cui
al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre
2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato
agli aiuti d'importanza minore fino all'autorizzazione della
Commissione europea.
4. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da
adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono stabiliti criteri e modalita' di attuazione
dell'agevolazione di cui al comma 2, anche al fine di assicurare il
rispetto del limite complessivo di risorse stanziate.