Il de minimis è un argomento ostico, queste sono le informazioni minime che bisogna sapere.
Non tutti i contributi sono in de minimis.
L'UE ha stabilito la percentuale massima delle agevolazioni che possono essere concesse, tenendo conto i seguenti parametri:
- Dimensione dell'impresa;
- Localizzazione;
- Attività svolta;
- Iniziative agevolabili.
Se la percentuale prevista dal bando è inferiore al massimale, il contributo non è in de minimis (es. Bandi regionali e nazionali su R. & S.). Se la percentuale è superiore, il contributo è in de minimis
Le agevolazioni che non sono aiuti di stato, indipendentemente dalla percentuale, non sono in de minimis:
Es.
- vecchia tremonti
- crediti d'imposta per ricerca e sviluppo
- Ecc.
Non esiste una banca dati con l'elenco delle agevolazioni in de minimis
Se in sede di presentazione della domanda, o nel corso dell'istruttoria viene richiesta la dichiarazione de minimis, l'agevolazione è sicuramente in de minimis.
Quasi sempre nei decreti di concessione viene indicato se il contributo è in de minimis
Il Registro nazionale degli Aiuti di Stato, con il riepilogo dei contributi in de minimis concessi ad ogni impresa, è stato istituito ma non è ancora operativo
Il massimale di contributi in de minimis nel triennio, è pari ad € 200.000,00 ( per le imprese di trasporto il limite è di € 100.000,00; per l'agricoltura il limite di € 15.000,00; per il settore pesca ed acquacoltura il limite è di € 30.000,00)
Possono essere in de minimis le seguenti agevolazioni:
- Contributi a fondo perduto
- Crediti d'imposta
- Garanzie
- Contributi in conto interessi
- Aiuti in campo previdenziale erogati dall'Inps
La verifica, del limite di € 200.000,00, deve essere fatta su tre esercizi finanziari e non su tre anni.
Es.
Data domanda: 1 /2/2015
La verifica deve essere fatta solo per il 2015-2014-2013. Non devono essere presi in considerazione i 36 mesi (tre anni): periodo 31/1/2015 - 31/01/2012.
Rileva la data di concessione e non la data di erogazione del contributo
Data domanda: 1/2/2015
Contributo concesso nel 2012 (precedente al triennio 2013-2014-2015) ed erogato nel 2013: non deve essere preso in considerazione.
Se nel triennio il contributo è stato concesso ed erogato, può essere preso in considerazione il minor contributo eventualmente erogato.
Non è possibile richiedere una percentuale inferiore del contributo previsto dal bando per poter rientrare nel de minimis:
Contributi già ottenuti in de minimis nel triennio: 100
Agevolazione prevista dal bando: 50%
Spesa prevista: 220
Contributo: 110
Non posso fare domanda perché: (100+110) > 200
In passato era possibile richiedere 100 (invece di 110).
Attenzione
Presento domanda e dichiaro di avere ottenuto 120 in de minimis.
Chiedo un contributo di 80 (rientro quindi nel limite di 200: 120+80).
La pa o la ditta, dopo aver presentato la domanda, si rende conto che i contributi in de minimis sono 122.
Perdo tutto il contributo di 80 in quanto supero 200 [(122 + 80)> 200].
In passato potevo ridurre il contributo a 78.
De minimis per i gruppi (nuova normativa a partire dall' 1/1/2014)
Le regole europee stabiliscono che, ai fini della verifica del rispetto dei massimali, “le entità controllate (di diritto o di fatto) dalla stessa entità debbano essere considerate come un’unica impresa beneficiaria”. Ne consegue che nel rilasciare la dichiarazione «de minimis» si dovrà tener conto degli aiuti ottenuti nel triennio di riferimento non solo dall’impresa richiedente, ma anche da tutte le imprese, a monte o a valle, legate ad essa da un rapporto di collegamento (controllo), nell’ambito dello stesso Stato membro. Fanno eccezione le imprese tra le quali il collegamento si realizza attraverso un Ente pubblico, che sono prese in considerazione singolarmente. Fanno eccezione anche le imprese tra quali il collegamento si realizza attraverso persone fisiche, che non dà luogo all’”impresa unica”.
CONCUSIONI
E' opportuno avere una cartella con tutti i contributi concessi ed erogati, tenendo distinti quelli in de minimis
CASISTICA
Attenzione ai fondi di garanzia
Per il quanto riguarda il Fondo Garanzia Centrale gestito da MCC l'11/12/2012 è stato chiarito quanto segue:
Quali operazioni del Fondo vanno in "de minimis"
"Per quanto riguarda il Fondo di garanzia, soltanto alcuni interventi sono sottoposti alle norme previste dal regime "de minimis", (mentre gli altri rientrano nel raggio d'azione del cosiddetto regime autorizzato o Regolamento (CE) N. 800/2008). Le garanzie "de minimis" sono quelle prestate a fronte degli interventi definiti dalle Disposizioni Operative come "Altre operazioni", una categoria che, nonostante il nome, è tutt'altro che marginale. Di fatto abbiamo a che fare con tutte le operazioni finanziarie ad eccezione dei "Prestiti partecipativi", delle "Partecipazioni" e dei "Finanziamenti a medio-lungo termine". Questi ultimi, per rientrare nel regime autorizzato, sono intesi specificamente come finanziamenti di durata compresa tra 18 mesi e 10 anni, concessi a fronte di investimenti materiali ed immateriali da effettuare nel territorio nazionale successivamente alla data di presentazione della richiesta di finanziamento al soggetto finanziatore. Tutti i finanziamenti a fronte di investimenti di durata diversa da quella indicata o già iniziati al momento della domanda di finanziamento sono comunque ammissibili all'intervento del Fondo, ma rientrano nel regime "de minimis".