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Il limite è tarato sul de minimis
anche per il bonus occupazione
anche per il bonus occupazione
È stato lo stesso legislatore italiano ad allinearsi al tetto fissato agli aiuti di Stato da parte della Comunità europea, proprio per non incorrere nel divieto Ce
SINTESI: In materia di credito d’imposta per incremento occupazionale (relativo al 2006) ed in particolare, di applicabilità della regola del de minimis per cui gli aiuti statali sono ammessi entro un prescritto limite, va considerato che la legge n. 289 del 2002, articolo 63, si riallaccia con tutta evidenza alla norma di cui alla legge n. 388 del 2000, articolo 7, che esplicitamente prevede l’applicabilità della regola de minimis. Per cui è stata la legge italiana a prevedere, in modo autonomo rispetto al regolamento Europeo e al fine di evitare di incorrere nel divieto comunitario del de minimis, la fissazione di un limite all’ammontare del cumulo dei benefici. Un limite che la legge italiana ha appunto fatto coincidere con quello europeo di cui alla regola del de minimis (Cassazione, sezione tributaria, n. 20245 del 2013; Cassazione, sezione tributaria, n. 7361 del 2012).
Sentenza n. 21587 del 23 ottobre 2015 (udienza 8 settembre 2015)
Cassazione civile, sezione V - Pres. Di Blasi Antonino - Est. Bruschetta Ernestino Luigi - Pm. Soldi Anna Maria
Agevolazioni tributarie – Rapporto di lavoro – Credito di imposta – Regola del de minimis – Irrilevanza applicabilità normativa europea
Sentenza n. 21587 del 23 ottobre 2015 (udienza 8 settembre 2015)
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Agevolazioni tributarie – Rapporto di lavoro – Credito di imposta – Regola del de minimis – Irrilevanza applicabilità normativa europea