Aumenta da 7.500 a 15mila euro il “de minimis” agricolo
La Commissione Europea ha adottato due nuovi regolamenti sugli aiuti d'importanza minore "de minimis", compreso uno specifico per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli che porta da 7.500 a 15.000 euro il tetto per il settore. Tutte le misure che soddisfano i criteri individuati dai due regolamenti non costituiscono aiuti di Stato e, pertanto, non devono essere notificate alla Commissione prima della loro attuazione. Vediamo nel dettaglio la nuova normativa.
De minimis agricolo Reg. 1408/2013. Finora, in base al regolamento (CE) n. 1535/2007, gli aiuti che non superavano 7.500 euro per beneficiario e per triennio, o un massimale pari allo 0,75 per cento del valore della produzione agricola stabilito per ciascun Stato membro, erano considerati aiuti che non falsavano o rischiavano di falsare la concorrenza. Il nuovo regolamento, che si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014, aumenta l'importo per beneficiario a 15.000 euro su un periodo di tre esercizi finanziari e il massimale per Stato membro all'1 per cento del valore della produzione agricola. Il regolamento descrive inoltre in modo più completo i tipi di aiuti che possono rientrare nel suo campo di applicazione.
De minimis non agricolo Reg. 1407/2013. Il regolamento generale de minimis è applicabile a tutti i settori, esclusi gli aiuti concessi a imprese operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura e gli aiuti concessi a imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli, ricomprendendo però gli aiuti per la trasformazione e alla commercializzazione dei prodotti agricoli, a condizione che siano soddisfatte certe condizioni.
A tale riguardo, non devono essere considerate trasformazione o commercializzazione di prodotti agricoli: le attività svolte nell’azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita; la prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita. La vendita da parte di un produttore primario a consumatori finali è considerata commercializzazione se ha luogo in locali separati riservati a tale scopo. L’importo del massimale de minimis (generale) è mantenuto a 200.000 euro nell’arco di tre anni.
Proroga del regolamento di esenzione e degli orientamenti nel settore agricolo. La Commissione europea sta lavorando inoltre per un nuovo regolamento relativo alle esenzioni per categoria nel settore agricolo. Nel novembre 2013 la Commissione ha adottato una comunicazione per prorogare al 30 giugno 2014 la validità dell'attuale regolamento di esenzione e degli orientamenti.