Aiuti de minimis: guida al nuovo Regolamento (Fonte:http://www.pmi.it - 9/9/2014)

 

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Aiuti de minimis: guida al nuovo Regolamento

 

Guida aggiornata agli aiuti de minimis, alla luce del nuovo Regolamento UE: aiuti di Stato amlissibili, massimali, casi particolari e cumulo con altri incentivi alle imprese.

- 9 settembre 2014

 

Contributi per consulenze

Con il Regolamento UE 1407/2013, la Commissione Europea ha disciplinato la  programmazione 2014-2020, soffermandosi sui contributi de minimis, la cui elargizione segue oggi regole aggiornate.  A dirimere alcuni dubbi interpretativi sul nuovo Regolamento è intervenuta la Circolare n. 13/2014 Assonime, (Associazione società italiane per azioni).

=> Aiuti de minimis: nuovo modello per i finanziamenti

Quelli “de minimis” sono aiuti di Stato, come previsto dagli artt. 92 e 93 del Trattato che istituisce l’Unione Europea e si inseriscono nel  sistema di incentivi per le imprese. Il Regolamento 1407/2013 è valido solo per aiuti trasparenti, in cui è possibile conoscere in precedenza l’equivalente sovvenzione lorda, senza che sia necessaria una valutazione del rischio specifica.

 

Massimale

Il tetto rimane di 200.000 euro per gli aiuti di cui un’unica impresa può beneficiare da un singolo Stato membro, e di 100.000 euro per le imprese che si occupano di trasporto merci su strada per conto terzi, che comunque non possono utilizzare gli aiuti per l’acquisto dei mezzi adoperati per la propria attività d’impresa.

Aiuti ammissibili

Come previsto dall’art. 87 (ex art. 92), sono incompatibili con il Mercato Comune nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati o attraverso risorse statali che, favorendo alcune imprese o  produzioni, falsino o minaccino la concorrenza.

  • A carattere sociale concessi ai singoli consumatori, se accordati senza discriminazioni determinate dall’origine dei prodotti,
  • destinati a ovviare a danni dae calamità naturali o altri eventi eccezionali,
  • concessi all’economia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania che risentono della divisione del Paese, se necessari a compensarne gli svantaggi economici,
  • destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione,
  • destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell’economia di uno Stato membro,
  • destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse,
  •  destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, quando non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nella Comunità in misura contraria all’interesse comune,
  • le altre categorie di aiuti, determinate con decisione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.

=> Aiuti alle imprese in regime “de minimis”

Aiuti non ammissibili

  • Concessi a imprese del settore pesca e acquacoltura di cui al regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;
  • concessi a imprese del settore produzione primaria dei prodotti agricoli, qualora l’importo dell’aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate,
  • per attività connesse all’esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l’attività di esportazione;
  • subordinati all’impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli di importazione.

Attività considerate impresa: qualsiasi entità che eserciti attività economica indipendentemente dallo status giuridico e dalla modalità di finanziamento. Se la medesima entità controlla più attività, queste sono da considerarsi un’unica impresa (Regolamento UE 1407/2013), cioè un insieme di entità separate dal punto di vista giuridico ma legate da una relazione tra quelle previste dall’elenco seguente:

  • un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;
  • un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa;
  • un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima;
  • un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima.

Calcolo aiuti: casi particolari

L’Assonime ha spiegato, attraverso esempi concreti, come imputare e calcolare gli aiuti in caso di operazioni straordinarie. Se l’aiuto viene concesso a una impresa nata da una fusione o acquisizione, l’ammontare totale dell’aiuto sul quale è possibile applicare il Regolamento deve considerare ogni aiuto che le singole imprese fuse avevano ottenuto. Nel caso in cui si sia avuta una scissione, gli aiuti precedentemente ottenuti vengono imputati all’impresa che svolge le attività per le quali i finanziamenti erano stati erogati; se ciò è impossibile vengono divisi in maniera proporzionale rispetto al valore contabile delle imprese.

Cumulo aiuti

il Regolamento 1407/2013, all’art. 5, spiega che se il cumulo avviene con aiuti concessi in base al Regolamento UE 360/2012 della Commissione, il massimale è fissato a 500.000 euro spalmati su tre esercizi finanziari; se avviene con aiuti concessi su regolamenti diversi dal 360/2012, il massimale è di 200.000 euro. I cumuli con finanziamenti concessi per gli stessi costi o per la stessa misura di finanziamento del rischio non sono ammessi nel momento in cui causano lo sforamento dell’intensità dell’aiuto o dell’importo di aiuto più elevato individuato appositamente da un regolamento di esenzione o da una decisione della Commissione.

 

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