Aiuti de minimis: Assonime illustra il nuovo regolamento (Ipsoa 15/04/2014)

 

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15 Aprile 2014 Ore 06:00

Aiuti de minimis: Assonime illustra il nuovo regolamento

Assonime, nella circolare n. 13 del 14 aprile 2014

illustra il nuovo regolamento europeo sugli aiuti de minimis, quali non rientrano nel controllo degli aiuti di Stato in quanto si presume che non incidano in maniera significativa sulla concorrenza e sugli scambi tra gli Stati membri.

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    Franco Giampietro, Muratori Alberto
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    Il regolamento n. 1407/2013approvato dalla Commissione europea il 18 dicembre 2013 si sostituisce al regolamento n. 1998/2006 e troverà applicazione fino al 2020.

    Ambito oggettivo e definizioni

    In primo luogo, il regolamento in commento individua l’ambito di applicazione e fornisce una serie di definizioni, precisando che sono esclusi dalla disciplina in commento gli aiuti:
    - alle imprese che operano nel settore della pesca e dell’acquacoltura;
    - alle imprese che operano nella produzione primaria dei prodotti agricoli;
    - alle imprese operanti nei settori della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli quanto l’importo è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati dai produttori primari oppure che sono stati immessi sul mercato dalle imprese interessate o ancora quando l’aiuto è subordinato al suo trasferimento totale o parziale ai produttori primari;
    - alle attività connesse all’esportazione;
    - alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese connesse all’attività dell’esportazione;
    - subordinati all’impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli di importazione.
      
    Per individuare i beneficiari dell’aiuto, il regolamento riprende la nozione elaborata dalla giurisprudenza comunitaria che considera impresa (qualsiasi entità che eserciti attività economica, a prescindere dallo status giuridico e dalle sua modalità di finanziamento” e ricorda inoltre che tutte le attività controllate dalla stessa entità debbano essere considerate un’unica impresa.
      
      
    All’articolo 2 chiarisce poi che per “unica impresa” si deve intendere l’insieme di entità giuridicamente separate tra le quali intercorre una relazione tra le seguenti:
     
    - un’impresa detiene la maggioranza di diritti di voto degli azionisti o degli altri soci in un’altra impresa;
    - un’impresa ha il diritto di nomina o revoca della maggiorana dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa;
    - un’impresa ha diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in ragione di un contratto concluso tra loro o in virtù di una clausola statutaria;
    - un’impresa azionista o socia di un’altra controlla da sola la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o dei soci di un’altra impresa in virtù di accordi stipulati tra azionisti o soci di quest’ultima.

    Calcolo dei massimali

    Assonime rileva che la concessione degli aiuti de minimis non è soggetta all’obbligo di notifica della Commissione europea in quanto si presume che la loro ridotta entità non determini un’incidenza significativa sulla concorrenza e sugli scambi.
    Per quel che concerne i massimali essi sono pari:
    - € 200.00,00 nell’arco di tre esercizi finanziari;
    - € 100.00,00 nell’arco di tre esercizi finanziari, per le imprese che operano nel settore del trasporto merci su strada per conto terzi.
    Per stabilire il momento della loro concessione, ai fini del calcolo del suddetto triennio, occorre fare riferimento alla data in cui all’impresa beneficiaria viene accordato il diritto di ricevere l’aiuto, a prescindere dalla data della sua erogazione.
    Ai fini del calcolo dell’aiuto, ed in particolare per quello dell’equivalente sovvenzione lordo, l’articolo 4 stabilisce che il regolamento n. 1407/2013 è applicabile soltanto agli aiuti qualificabili come “trasparenti”, ossia a quelli per i quali è possibile calcolare ex ante con precisione il suddetto equivalente sovvenzione lordo, senza effettuare una specifica valutazione del rischio.

    Cumulo con altri aiuti

    L’articolo 5 del regolamento n. 1407/2013 detta le regole per il cumulo degli aiuti de minimis con altri aiuti, disponendo che:
    - nel caso di cumulo con aiuti concessi in base al regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione, il massimale è elevato ad € 500.00,00 nell’arco di tre esercizi finanziari;
    - nel caso di cumulo con aiuti concessi in base a regolamenti diversi dal suddetto, il massimale resta fermo ad € 200.00,00.
    Non è, invece, ammesso il cumulo con aiuti concessi per gli stessi costi ammissibili o relativi alla stessa misura di finanziamento del rischio, se lo stesso comporta il superamento dell’intensità dell’aiuto o dell’importo di aiuto più elevato fissato, a seconda del caso, da un regolamento di esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione.

    Controllo

    Infine, Assonime rileva come al fine di evitare che la disciplina sugli aiuti de minimis sia aggirata e i massimali superati, il regolamento n. 1407/2013 impone alcuni obblighi, prevalentemente di natura informativa, sugli Stati membri.
    A cura della Redazione

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    Assonime, circolare 14/4/2014, n. 13