(3127) Sugli aiuti "de minimis" il si dell'UE tra conferme e novità (www.fiscooggi.it - 10/01/2014)

Sugli aiuti “de minimis” il sì
dell’Ue tra conferme e novità
 
Pubblicato il nuovo regolamento comunitario la cui entrata ufficiale in vigore è avvenuta il primo gennaio
europa e aiuti
Terminata la fase della consultazione pubblica per la revisione del regolamento in scadenza il 31 dicembre 2013, la Commissione europea ha approvato il nuovo regolamento sugli aiuti d'importanza minore, cosiddetti “de minimis”, cioè degli aiuti che, data l’esiguità degli importi concessi ad un impresa in un determinato arco di tempo, non devono essere notificati in quanto inidonei ad incidere sugli scambi tra gli Stati membri e a determinare eventuali alterazioni della concorrenza.
L’esecutivo comunitario ha così provveduto, con il Regolamento UE N. 1407/2013 del 18 dicembre 2013, pubblicato sulla GUUE del 24 dicembre 2013, n. L352, ad aggiornare, e in parte a rivedere, alcune disposizioni del vecchio regolamento n. 1998/2006, in base alle mutate esigenze, ma senza particolari stravolgimenti: a fronte di alcune novità, molte norme risultano confermate nella sostanza o, tutt’al più, specificate e meglio chiarite. Tra le disposizioni confermate, spicca il massimale fruibile nei tre esercizi di riferimento, che rimane a 200mila euro.
Lo stesso giorno la Commissione ha approvato anche il nuovo Regolamento UE N. 1408/2013 del 18 dicembre 2013, relativo al settore specifico della produzione primaria di prodotti agricoli, per sostituire il precedente, anch’esso in scadenza a fine anno 2013. Entrambi i regolamenti si applicano dal 1° gennaio 2014 fino al 31 dicembre 2020.
A seguire le novità di rilievo concernenti il regolamento a carattere generale, applicabile, salvo alcune eccezioni, a tutti i settori economici.
 
Il massimale nella sua evoluzione storica
La determinazione del “massimale”, cioè della soglia massima di aiuti che un’impresa può ricevere nell’arco temporale di riferimento (tre anni) senza correre il rischio di alterare la concorrenza e di incorrere nella scure comunitaria, costituisce il fulcro della cosiddetta regola “de minimis”.
La logica sottostante alla regola “de minimis” è stata esposta per la prima volta dalla Commissione europea in maniera esplicita, prevedendone un’applicazione generalizzata, nella Comunicazione pubblicata nella GU C68 del 6 marzo 1996, nella quale viene ricordato che “qualsiasi intervento finanziario dello Stato accordato ad un'impresa falsa o può falsare in modo più o meno significativo la concorrenza tra tale impresa e i suoi concorrenti che non ne beneficiano”. Tuttavia, come sottolineato nella Comunicazione, non tutti gli aiuti hanno un impatto sensibile sugli scambi e sulla concorrenza tra Stati membri, come nel caso degli “aiuti di importo assai poco elevato”.
Pertanto, ai fini di una semplificazione amministrativa sia per gli Stati membri che per i servizi della Commissione - che è opportuno che concentrino le proprie risorse sui casi di effettivo rilievo a livello comunitario – l’esecutivo comunitario ha introdotto nel 1992, in particolare nell’ambito della “Disciplina comunitaria degli aiuti alle piccole e medie imprese”, (GU n. C 213 del 19. 8. 1992) una regola detta de minimis, che fissa un importo massimo quale soglia di aiuto al di sotto della quale si può considerare come inapplicabile l’ex articolo 92, paragrafo 1, del trattato (attuale articolo 107, paragrafo 1, del TFUE), e l'aiuto non è più soggetto all'obbligo di previa notifica alla Commissione.
Al fine di accrescere la trasparenza e la certezza del diritto, la Commissione ha poi ritenuto opportuno trasfondere il contenuto della Comunicazione sulla regola “de minimis”  in un regolamento (il Regolamento (CE) n. 69/2001 del 12 gennaio 2001), con cui ha “tradotto” in euro il massimale di aiuti che un’impresa può ricevere nell’arco di tre anni, determinato all’epoca nella Comunicazione in 100 000 ECU, fissandolo a 100.000 euro.
In seguito, “sulla base dell’esperienza acquisita nell’applicazione di detto regolamento e onde tener conto dell’andamento dell’inflazione e del prodotto interno lordo nella Comunità fino al 2006 incluso”, e dei probabili sviluppi durante il periodo di validità del medesimo regolamento, la Commissione ha valutato l’opportunità di rivedere alcune delle condizioni in esso previste, innalzando, con il Regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006, il massimale a 200mila euro nel triennio.
Con il nuovo regolamento, di recente pubblicazione, la Commissione ha mantenuto inalterato l’importo di 200mila euro, già fissato dal precedente regolamento (CE) n. 1998/2006, ciò al fine di garantire, come sottolineato nel considerando 3, che le misure concesse in applicazione del regolamento, “non incidano sugli scambi tra gli Stati membri e/o non falsino o minaccino di falsare la concorrenza”. 
 
Le novità di alcune disposizioni
Il nuovo regolamento “de minimis” si distingue dal precedente non solo per alcune disposizioni innovative, analizzate in dettaglio nel prosieguo, ma anche dal punto di vista formale: suddiviso in otto articoli (il precedente era di sei articoli), presenta un’articolazione in parte diversa di una parte dei contenuti dispositivi del precedente regolamento, esplicitati, in alcuni casi, con formulazioni più chiare e semplificate, con l’evidente fine di cristallizzare nel nuovo testo normativo l’interpretazione ormai consolidata di alcune disposizioni che in passato hanno danno adito a problematiche attuative per la loro formulazione talvolta criptica.
A titolo esemplificativo, si fa riferimento al paragrafo 2 dell’articolo 1, laddove viene chiarito che nel caso in cui un’impresa svolga sia attività rientranti nell’ambito di applicazione del regolamento che attività rientranti nei settori esclusi da tale ambito, la regola “de minimis” si applica, limitatamente agli aiuti concessi in riferimento alle attività  ammesse, a condizione che lo Stato membro garantisca, con strumenti adeguati, che le attività esercitate nei settori esclusi non beneficiano degli aiuti “de minimis” concessi.
 
L’ambito di applicazione
Una prima novità della nuova disciplina “de minimis” è riscontrabile nell’elenco dei settori, delle attività o delle tipologie di aiuti esclusi dall’ambito applicativo del regolamento.
Non figurano, infatti, nell’elenco di quelli esclusi, rispetto al precedente regolamento, gli aiuti ad imprese attive nel settore carboniero e gli aiuti concessi a imprese in difficoltà.
In piena continuità con il precedente, invece, il nuovo regolamento comunitario si applica, come sancito dall’articolo 1, “alle imprese di qualsiasi settore” ad esclusione:
  • delle imprese operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura;
  • della produzione primaria dei prodotti agricoli;
  • delle imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, limitatamente ad alcune fattispecie;
  • degli aiuti per attività connesse all’esportazione verso paesi terzi o Stati membri o direttamente collegati ai quantitativi esportati;
  • degli aiuti subordinati all’impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli di importazione.
La nozione di “impresa unica”
Fra le novità di rilievo, si segnala l’introduzione ex novo della nozione di “impresa unica”, contenuta nell’articolo 2 del regolamento, interamente dedicato alle “Definizioni” applicabili ai fini del regolamento.
Nel ricordare  che, nel contesto della disciplina sugli aiuti di Stato, per “impresa” si intende “qualsiasi entità che eserciti un’attività economica, a prescindere dal suo status giuridico e dalle sue modalità di finanziamento”, la Commissione sottolinea  – al considerando (4) – che secondo la Corte di giustizia dell’Unione europea, “tutte le entità controllate (giuridicamente o di fatto) dalla stessa entità” debbono essere considerate un’impresa unica.
Al fine espresso di garantire la certezza del diritto e di ridurre l’onere amministrativo, dunque, la Commissione reputa opportuno che il regolamento preveda un elenco esauriente di criteri chiari per stabilire quando due o più imprese all’interno dello stesso Stato membro debbano essere considerate un’impresa unica.
Ai fini del regolamento, dunque, per "impresa unica" s'intende l’insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:
  • un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;
  • un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa;
  • un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima;
  • un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima.
Il paragrafo 2 del citato articolo 2 del regolamento, precisa che anche le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese, sono considerate un’impresa unica.
Nel considerando (4), infine, viene chiarito che le imprese che non hanno relazioni tra di loro eccetto il loro legame diretto con lo stesso organismo pubblico non sono considerate come imprese collegate. Pur essendo imprese controllate dallo stesso organismo pubblico, infatti, secondo la Commissione è necessario tenere conto del fatto che “hanno un potere decisionale indipendente”.
Gabriella Goglia
pubblicato Giovedì 9 Gennaio 2014