Alla luce dell`imminente revisione del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all`applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunita` economica europea (o "TCE") agli aiuti di importanza minore ("de minimis"), si propongono una breve analisi sui limiti ed un quadro di sintesi delle piu` rilevanti criticita` che l`applicazione del suddetto regolamento ha sollevato in questi anni di vigenza.
Premessa Fin dal Trattato di Roma del 1957, la creazione di un regime di garanzia della liberta` di concorrenza nel mercato interno si qualifica quale obiettivo necessario per uno "sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile delle attivita` economiche." Di converso, gli Stati membri hanno accettato (e tuttora accettano) di limitare i propri poteri con riguardo ad azioni di sostegno a favore delle imprese, per lasciar spazio ad una politica comunitaria regolatrice della distribuzione degli aiuti, in modo equo e proporzionale, in tutto il mercato interno. Scelta che non puo` certo considerarsi priva di effetti, dal momento che le conseguenze di tale decisione si ripercuotono nel tessuto economico-sociale di ogni Stato; valga, a tal proposito, richiamare l`art. 107 del Trattato sul funzionamento dell`Unione europea (o "TFUE") che qualifica come "incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza."
Conseguentemente, la disciplina relativa agli aiuti di Stato ha sempre destato un notevole interesse in quanto coinvolge, con ruoli diversi, piu` soggetti: gli Stati membri in primo luogo, le Amministrazioni locali e regionali secondariamente ed, infine, le imprese potenzialmente beneficiarie. Cio` posto, non tutti i sussidi alle imprese sono considerati incompatibili: la Commissione ha previsto, infatti, un articolato sistema di verifica e di controllo ex ante (aiuti di Stato soggetti all`obbligo di notifica) ed ex post (esenzioni per categoriaed aiuti di entita` minore), attuativo degli articoli 87, paragrafi 2 e 3, ed 88 del "TCE" nella parte in cui si definiscono gli aiuti compatibili con il regime comunitario. In particolare e per cio` che in questa sede interessa, la compatibilita` delle agevolazioni nell`ambito de minimis viene sancitadal Regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio, del 7 maggio 1998, che, richiamando le precedenti comunicazioni della Commissione 92/C 213/02 e 96/C 68/06, considera ope legis non significativi gli aiuti di importanza minore, laddove mantenuti all`interno del massimale previsto, per i loro effetti sulla concorrenza. Si puo` quindi comprendere, alla luce di quanto brevemente esposto, come le regole che definiscono le modalita` di calcolo di tale "massimale" rappresentino un aspetto particolarmente delicato del Regolamento stesso e, nonostante nel tempo si siano susseguiti interventi volti ad integrare e modificare quanto gia` disposto, continuino a persistere dubbi e perplessita` su importanti aspetti applicativi per i quali si rimanda al prosieguo della trattazione.
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Dott. Massimo De Nardi, Dott. Luigi Arrica
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