Nella definizione de minimis, per data di concessione si deve intendere quella in cui il contributo è stato deliberato/approvato o quelle in cui è stato effettivamente erogato? (Fonte: Bando Marchi+ Faq Aggiornata al 3/9/2012)

 
 
FONTE: BANDO MARCHI+    FAQ  Aggiornate al 3/9/2012
 
 
11. NELLA DEFINIZIONE DE MINIMIS, PER DATA DI CONCESSIONE SI DEVE INTENDERE QUELLA IN CUI IL CONTRIBUTO È STATO DELIBERATO/APPROVATO O QUELLA IN CUI È STATO EFFETTIVAMENTE EROGATO?
Se, con tale quesito, si intende domandare in quale momento, ai sensi del Regolamento (CE) N. 1998/2006 della Commissione, l'aiuto possa essere considerato concesso, tale momento è quello in cui l'impresa ha ottenuto il riconoscimento del diritto a ricevere l'aiuto, non quello dell'effettiva erogazione.
Precisamente, in base al decimo "considerando" del Regolamento CE 1998/2006 e s.m.i., relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore ("de minimis"), "conformemente ai principi alla base degli aiuti che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato, gli aiuti «de minimis» dovrebbero essere considerati concessi nel momento in cui all'impresa è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto giuridico di ricevere gli aiuti". Dunque, il momento della "concessione" coincide con il provvedimento con il quale si attribuisce al singolo il diritto ad ottenere l'aiuto: ciò che è necessario prendere in considerazione non è né il momento della domanda da parte del beneficiario, né quello del versamento effettivo dell'aiuto, bensì la decisione definitiva che stabilisce il diritto per l'impresa a ricevere l'aiuto, che va identificata con il provvedimento di assunzione dell'impegno giuridicamente vincolante