Fonte: Eutekne.info
Soglia di 500.000 euro per gli aiuti de minimis ai SIEG
Assonime riepiloga la nuova disciplina introdotta dal recente Regolamento UE 360/2012
Assonime, con la circolare n. 13 di ieri, analizza il nuovo regolamento sugli aiuti de minimis ai servizi di interesse economico generale (SIEG).
Il 25 aprile 2012 è stato, infatti, adottato il Regolamento UE n. 360/2012 della Commissione europea sull’applicazione delle norme sul controllo degli aiuti di Stato agli aiuti di importanza minore (de minimis) concessi alle imprese che forniscono servizi di interesse economico generale (SIEG). Si tratta dell’ultimo tassello del nuovo pacchetto di regole sugli aiuti di Stato ai SIEG.
Il regolamento n. 994/98 conferisce alla Commissione il potere di fissare, mediante regolamento, una soglia al di sotto della quale si considera che gli aiuti concessi non costituiscano aiuto incompatibile ai sensi dell’art. 107, paragrafo 1, del TFUE. Gli aiuti de minimis non integrano tutti i criteri previsti dall’art. 107, paragrafo 1, TFUE in quanto non incidono sugli scambi tra gli Stati membri e/o non sono in grado di falsare, o minacciare di falsare, la concorrenza. Si tratta di aiuti per i quali non vige l’obbligo di notifica di cui all’art. 108, paragrafo 3, del TFUE.
La Commissione ha adottato nel 2006 un regolamento generale che stabilisce un massimale di 200.000 euro per beneficiario su un periodo di tre esercizi finanziari, per qualificare un aiuto come de minimis. Tuttavia, la Commissione ha ritenuto opportuno adottare un regolamento ad hoc relativo alla concessione di aiuti, limitato esclusivamente alle imprese che forniscono SIEG.
Con il regolamento n. 360/2012, la Commissione fissa una soglia de minimis di 500.000 euro su un periodo di tre anni, più elevata rispetto a quella prevista dalla disciplina generale (200.000 euro).
Il periodo di riferimento viene calcolato su base mobile: per ogni nuova concessione d’aiuto de minimis l’importo complessivo ai fini dell’applicazione del regolamento viene ricalcolato includendo gli aiuti eventualmente concessi nei due anni precedenti. Gli anni da prendere in considerazione sono gli esercizi finanziari utilizzati a scopi fiscali nello Stato membro interessato.
Non è rilevante la forma dell’aiuto. Gli aiuti presi in considerazione comprendono, infatti, anche quelli finanziati totalmente o in parte da risorse UE.
Assonime sottolinea che l’aiuto è considerato “concesso” nel momento in cui al beneficiario è attribuito il diritto giuridico a riceverlo, in linea con i principi generali di applicazione dell’art. 107, paragrafo 1.
Il massimale di 500.000 euro è stabilito in termini di sovvenzione diretta in denaro ed è al lordo di imposte e altri oneri. Se invece della sovvenzione diretta lo Stato membro utilizza un’altra forma, allora l’importo massimo è l’equivalente sovvenzione lordo dell’aiuto.
Per rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento gli aiuti devono essere “trasparenti”, il che significa che l’equivalente sovvenzione lordo deve essere calcolabile con precisione ex ante senza che sia necessario effettuare un’apposita analisi del rischio.
Il rispetto della soglia massima è rigoroso. Infatti, se viene superata la soglia, l’aiuto non può beneficiare del regolamento nemmeno per la quota non eccedente il massimale.
Non è possibile cumulare gli aiuti de minimis ricevuti con altri aiuti ottenuti con riferimento agli stessi costi ammissibili se, in seguito al cumulo, si raggiunge un’intensità d’aiuto superiore a quella fissata in un regolamento d’esenzione per categoria o in una decisione della Commissione.
Il cumulo è ammesso con aiuti previsti da altri regolamenti de minimis fino al massimale di 500.000 euro.
Gli aiuti de minimis, a norma del regolamento n. 360/2012, non sono cumulabili con alcuna compensazione riguardante lo stesso servizio di interesse economico generale, a prescindere dal fatto che costituiscano aiuti di Stato o meno.