Regolamento CE n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all’applicazione degli articoli 87 ed 88 del trattato CE agli aiuti di importanza minore (“DE MINIMIS”) APPLICABILE A TUTTE LE IMPRESE

 

Regolamento CE n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006
relativo all’applicazione degli articoli 87 ed 88 del trattato CE agli aiuti di
importanza  minore  (“de  minimis”)  applicabile  a  tutte  le  imprese,  ad
eccezione

  • delle o imprese  agricole  attive  nel  settore  della  produzione  primaria  dei
    prodotti agricoli di cui all’allegato I del trattato istitutivo dell’UE ;
  • imprese  attive  nel  settore  della  pesca  e  dell’acquacoltura  che
    rientrano  nel  campo  di  applicazione  del  regolamento  (CE)  n.
    104/2000 del Consiglio; 
  • imprese attive nel settore carboniero ai sensi del regolamento (CE)
    n. 1407/2002.

Ai sensi di tale regolamento l’importo complessivo degli aiuti de minimis
concessi  ad  una  medesima  impresa  non  deve  superare  i  200.000,00  €
nell’arco di tre esercizi finanziari  (100.000,00 € per le imprese attive nel
settore del trasporto su strada).