Regolamento CE n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006
relativo all’applicazione degli articoli 87 ed 88 del trattato CE agli aiuti di
importanza minore (“de minimis”) applicabile a tutte le imprese, ad
eccezione
- delle o imprese agricole attive nel settore della produzione primaria dei
prodotti agricoli di cui all’allegato I del trattato istitutivo dell’UE ; - imprese attive nel settore della pesca e dell’acquacoltura che
rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n.
104/2000 del Consiglio; - imprese attive nel settore carboniero ai sensi del regolamento (CE)
n. 1407/2002.
Ai sensi di tale regolamento l’importo complessivo degli aiuti de minimis
concessi ad una medesima impresa non deve superare i 200.000,00 €
nell’arco di tre esercizi finanziari (100.000,00 € per le imprese attive nel
settore del trasporto su strada).