(2608) Credito d'imposta per la Ricerca DL 70/2011 - Agevolato il 90% degli Investimenti Incrementali (Il Sole 24 Ore 9/1/2012)

 

Agevolato il 90% degli investimenti «incrementali»

Gina Leo      
 
Il Sole 24 Ore - 09 gennaio 2012

 

Per l'esatta determinazione della misura del credito di imposta spettante, il soggetto beneficiario deve adottare il cosiddetto «approccio incrementale». Il bonus è, infatti, pari al 90% dell'importo degli investimenti in ricerca, realizzato nel periodo di applicazione del beneficio, che eccede la media degli investimenti effettuati nel triennio 2008-2010.
Il riferimento della circolare n. 51/E/2011 agli «investimenti realizzati» porta a ritenere, in presenza di ricerca «commissionata» a soggetti esterni, che le relative spese siano da considerare sostenute alla data di ultimazione della prestazione o, in caso di stati di avanzamento lavori, alla data di accettazione degli stessi da parte del committente, indipendentemente dalla durata infrannuale o ultrannuale del contratto. A questo punto, sono ammissibili anche gli investimenti avviati prima del periodo di applicazione dell'agevolazione, sebbene limitatamente ai soli costi sostenuti in tale periodo. L'arco temporale di operatività dell'agevolazione è stato fissato dalla norma, in via sperimentale, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010 e fino alla chiusura del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2012.
Per la determinazione della media di riferimento 2008-2010, bisognerà fare riferimento ai tre periodi di imposta che precedono il primo periodo di applicazione dell'agevolazione. Ciò comporterà una distinzione tra i soggetti beneficiari che hanno il periodo di imposta coincidente con l'anno solare e coloro per i quali questa condizione non si presenta. Per i primi, il credito di imposta compete per gli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2012, con la conseguenza che il triennio di riferimento è compreso tra il 1° gennaio 2008 e il 31 dicembre 2010. Per i secondi, invece, sono da considerare i periodi di imposta a cavallo d'anno (esempio, credito di imposta spettante per gli investimenti realizzati dal 1° aprile 2011 al 31 marzo 2013; triennio di riferimento compreso tra il 1° aprile 2008 e il 31 marzo 2011).
Per assicurare l'omogeneità dei valori a confronto, la circolare precisa che nel calcolo della media devono rientrare i soli investimenti appartenenti alla medesima tipologia di quelli indicati dalla norma come agevolabili, cioè gli investimenti relativi a progetti commissionati all'esterno agli enti o strutture di ricerca.
Dovranno, in ogni caso, essere considerati anche gli esercizi in cui tali costi non sono stati sostenuti. Pertanto, qualora in nessuno dei tre esercizi di riferimento sono rilevati costi di ricerca commissionati all'esterno, la percentuale del credito di imposta sarà applicabile all'intero ammontare dei costi sostenuti in ciascuno dei due periodi agevolabili. Diversa è la situazione per le imprese che non dispongono di un triennio di riferimento per il calcolo della media, in quanto hanno iniziato l'attività da un periodo di tempo inferiore. In tale ipotesi, la media dei costi è calcolata sul minor periodo che decorre dall'esercizio di costituzione.
La circolare ribadisce il principio che i costi relativi alla «ricerca contrattuale» sono considerati ammissibili, «nella misura congrua e pertinente», purché i risultati di tale ricerca siano acquisiti «nell'ambito di un'operazione effettuata alle normali condizioni di mercato e che non comporti elementi di collusione».