Bonus ricerca per i progetti con atenei ed enti
pubblici
Alessandro Sacrestano
IlSole24Ore 23/5/2011
La nuova versione del credito di imposta per la ricerca scientifica prevede un meccanismo di calcolo piuttosto
complesso con l'introduzione dell'approccio incrementale per la sua determinazione. Allo stesso tempo, ne viene
ristretto il campo di applicazione ai soli investimenti commissionati alle università ed enti pubblici di ricerca. Questi,
in sintesi, i principali punti di differenza rispetto alla passata edizione dello strumento agevolativo. Il bonus, che
spetterà per gli anni 2011 e 2012, è pari al 90% dell'investimento incrementale in ricerca sostenuto rispetto alla
media degli stessi investimenti effettuati nel triennio 2008-2010.
Pertanto, ciascuna impresa interessata dovrà verificare l'importo delle spese in R&S sostenute e dichiarate per
ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, ed effettuarne la media, che dovrà essere confrontata con gli investimenti in
R&S realizzati nel corso del 2011 e nel corso del 2012. Solo sulla differenza potrà essere applicata la percentuale di
agevolazione fissata al 90 per cento.
La partnership
Bisognerà, in ogni caso, considerare, per l'investimento incrementale, le sole spese relative a progetti di ricerca
commissionati a università ed enti pubblici di ricerca. La norma chiarisce, al riguardo, che tale condizione è
soddisfatta qualora si ricorra sia a università statali e non statali, sia agli istituti universitari, statali e non statali,
legalmente riconosciuti.
Gli enti di ricerca pubblici sono rappresentati, invece, dagli enti pubblici di cui all'articolo 6 del contratto collettivo
quadro per la definizione dei comparti di contrattazione per il quadriennio 2006-2009, nonché dall'Asi (Agenzia
spaziale italiana) e dagli organismi di ricerca così come definiti dalla relativa disciplina comunitaria in materia di aiuti
di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (n. 2006/C 323/01, lettera d), del paragrafo 2.2). Questi soggetti
possono sviluppare i progetti finanziati anche in collaborazione (associazione, consorzio, joint venture) con altre
qualificate strutture di ricerca, anche private, purché di equivalente livello scientifico.
Non è chiaro, invece, se la media di raffronto debba considerare tutti gli investimenti in ricerca e sviluppo, o se
anche in tale caso vadano presi come riferimento i soli investimenti commissionati agli enti di ricerca pubblici e
università.
L'incentivo potrà essere immediatamente utilizzabile in tre quote di pari importo a decorrere da ciascuno degli anni
2011e 2012, esclusivamente in compensazione nel modello F24. Ma la compensazione non sarà possibile con i
contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti
previdenziali, con i contributi previdenziali e assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di
collaborazione coordinata e continuativa, con i premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, con altre
entrate individuate con apposito Dm, con il credito d'imposta spettante agli esercenti sale cinematografiche.
La «copertura»
Per l'attuazione dell'intervento, è stata autorizzata la spesa di 55 milioni di euro per il 2011, di 180,8 milioni di euro
per l'anno 2012, di 157,2 milioni di euro per l'anno 2013 e di 91 milioni di euro per l'anno 2014. In tali importi è
confluita anche la dotazione di 100 milioni di euro che era stata riservata al credito d'imposta per la ricerca previsto
dalla legge di stabilità (n. 220/2010), mai partito e ora soppresso. Non è ancora chiaro se ci sarà la prenotazione del
bonus e se probabilmente si andrà a riparto delle risorse qualora queste ultime non fossero sufficienti.
Indicazione in Unico
Sarà un apposito provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate a fornire le necessarie disposizioni attuative
dell'intervento in commento e a fare maggiore chiarezza. Gli unici punti fermi rimangono quelli sulla natura del
beneficio. Il bonus dovrà essere indicato nella dichiarazione dei redditi, ma non concorre alla formazione del reddito
e della base imponibile Irap. L'importo degli investimenti in progetti di ricerca finanziabili è, inoltre, integralmente
deducibile dall'imponibile delle imprese beneficiarie.
© RIPRODUZIONE RISERVATA