IlSole24Ore 23/5/2011 - Bonus ricerca per i progetti con atenei ed enti pubblici

Bonus  ricerca  per  i  progetti  con  atenei  ed  enti
pubblici
Alessandro Sacrestano
IlSole24Ore  23/5/2011

 

La  nuova  versione  del  credito  di imposta  per  la  ricerca  scientifica  prevede  un  meccanismo  di calcolo  piuttosto
complesso con l'introduzione dell'approccio incrementale per la sua determinazione. Allo stesso tempo, ne viene
ristretto il campo di applicazione ai soli investimenti commissionati alle università ed enti pubblici di ricerca. Questi,
in sintesi, i principali punti di differenza rispetto alla passata edizione dello strumento agevolativo. Il bonus, che
spetterà per gli anni 2011 e 2012, è pari al 90% dell'investimento incrementale in ricerca sostenuto rispetto alla
media degli stessi investimenti effettuati nel triennio 2008-2010.
Pertanto, ciascuna impresa  interessata dovrà verificare l'importo delle spese in R&S  sostenute e  dichiarate per
ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, ed effettuarne la media, che dovrà essere confrontata con gli investimenti in
R&S realizzati nel corso del 2011 e nel corso del 2012. Solo sulla differenza potrà essere applicata la percentuale di
agevolazione fissata al 90 per cento.
La partnership
Bisognerà, in ogni caso, considerare, per l'investimento incrementale, le sole spese relative a progetti di ricerca
commissionati  a  università  ed  enti  pubblici  di  ricerca.  La  norma  chiarisce,  al  riguardo,  che  tale  condizione  è
soddisfatta qualora si ricorra sia a università statali e non statali, sia agli istituti universitari, statali e non statali,
legalmente riconosciuti.
Gli enti di ricerca pubblici sono rappresentati, invece, dagli enti pubblici di cui all'articolo 6 del contratto collettivo
quadro  per  la  definizione  dei  comparti  di  contrattazione  per  il  quadriennio  2006-2009,  nonché  dall'Asi  (Agenzia
spaziale italiana) e dagli organismi di ricerca così come definiti dalla relativa disciplina comunitaria in materia di aiuti
di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (n. 2006/C 323/01, lettera d), del paragrafo 2.2). Questi soggetti
possono sviluppare i progetti finanziati anche in collaborazione (associazione, consorzio, joint venture) con altre
qualificate strutture di ricerca, anche private, purché di equivalente livello scientifico.
Non è chiaro, invece, se la media di raffronto debba considerare tutti gli investimenti in ricerca e sviluppo, o se
anche in tale caso vadano presi come riferimento i soli investimenti commissionati agli enti di ricerca pubblici e
università.
L'incentivo potrà essere immediatamente utilizzabile in tre quote di pari importo a decorrere da ciascuno degli anni
2011e 2012, esclusivamente in compensazione nel modello F24. Ma la compensazione non sarà possibile con i
contributi  previdenziali  dovuti  da  titolari  di  posizione  assicurativa  in  una  delle  gestioni  amministrate  da  enti
previdenziali, con i contributi previdenziali e assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di
collaborazione coordinata e continuativa, con i premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, con altre
entrate individuate con apposito Dm, con il credito d'imposta spettante agli esercenti sale cinematografiche.
La «copertura»
Per l'attuazione dell'intervento, è stata autorizzata la spesa di 55 milioni di euro per il 2011, di 180,8 milioni di euro
per l'anno 2012, di 157,2 milioni di euro per l'anno 2013 e di 91 milioni di euro per l'anno 2014. In tali importi è
confluita anche la dotazione di 100 milioni di euro che era stata riservata al credito d'imposta per la ricerca previsto
dalla legge di stabilità (n. 220/2010), mai partito e ora soppresso. Non è ancora chiaro se ci sarà la prenotazione del
bonus e se probabilmente si andrà a riparto delle risorse qualora queste ultime non fossero sufficienti.
Indicazione in Unico
Sarà un apposito provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate a fornire le necessarie disposizioni attuative
dell'intervento  in  commento  e a  fare  maggiore  chiarezza. Gli unici punti  fermi  rimangono  quelli sulla  natura del
beneficio. Il bonus dovrà essere indicato nella dichiarazione dei redditi, ma non concorre alla formazione del reddito
e della base imponibile Irap. L'importo degli investimenti in progetti di ricerca finanziabili è, inoltre, integralmente
deducibile dall'imponibile delle imprese beneficiarie.
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