Eutekne/ Martedì 29 novembre 2011
Bonus ricerca per tutte le imprese
La circ. 51 dell’Agenzia precisa, inoltre, che sono oggetto del beneficio la
ricerca fondamentale, quella industriale e lo sviluppo sperimentale
/ Pamela ALBERTI
Libero accesso al credito per la ricerca di cui all’art. 1 del DL n. 70/2011 per tutte le
imprese, anche quelle costituite dopo l’entrata in vigore del Decreto Sviluppo, nonché per
le stabili organizzazioni e gli enti non commerciali; sono agevolabili la ricerca
fondamentale, la ricerca industriale e lo sviluppo sperimentale, con la sola esclusione della
ricerca interna. Questi alcuni chiarimenti forniti nella circolare n. 51 dell’Agenzia delle
Entrate di ieri sul credito introdotto dall’art. 1 del DL n. 70/2011 convertito, destinato alle
imprese che investono, in ciascuno degli anni 2011 e 2012, in progetti di ricerca realizzati
da Università o enti pubblici di ricerca. I chiarimenti si affiancano al provvedimento del 9
settembre 2011 e alla ris. n. 88/2011, istitutiva del relativo codice tributo “6835“.
Sotto il profilo soggettivo, stante il richiamo del comma 1 della norma alle “imprese che
finanziano progetti di ricerca”, la circ. chiarisce che il credito d’imposta è riservato a tutte
le imprese che - indipendentemente da forma giuridica, dimensioni aziendali, settore
economico in cui operano, nonché regime contabile adottato - effettuano investimenti in
progetti di ricerca commissionati a Università o enti pubblici di ricerca. Possono quindi
godere dell’agevolazione anche gli enti commerciali, per l’attività commerciale
eventualmente esercitata, le stabili organizzazioni, le imprese che hanno intrapreso l’attività
a partire dal 14 maggio 2011 (data di entrata in vigore del DL Sviluppo).
Con riferimento all’ambito oggettivo, l’Agenzia precisa che, alla luce del generico
riferimento a “progetti di ricerca”, gli investimenti ammessi al beneficio sono relativi alle
attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale come
definite dalla disciplina comunitaria (Comunicazione della Commissione europea, G.U.U.E.
del 30 dicembre 2006 n. C 323), purché svolte su commissione da Università ed enti
pubblici di ricerca; restano escluse le attività di “ricerca interna“ e le spese di ricerca
sostenute direttamente dalle imprese anche se relative a beni o servizi messi a disposizione
di Università o enti per la realizzazione del progetto di ricerca finanziato. Fermo restando
quanto affermato dal DL 70/2011, secondo cui l’attività di ricerca può essere
commissionata, oltre che a Università ed enti pubblici di ricerca, all’ASI, agli istituti di
ricovero e cura a carattere scientifico e agli organismi di ricerca (o ad ulteriori strutture
individuate con apposito decreto), la circ. n. 51 conferma che non sono previste esclusioni
fondate sulla residenza dell’Università o dell’ente pubblico.
Per ciò che concerne i costi, mutuando quanto affermato dalla circ. 46/2008 con
riferimento alla precedente versione del credito d’imposta per la ricerca (art. 1, commi
280-283 della L. n. 296/2006), quelli relativi alla “ricerca contrattuale” sono considerati
ammissibili, “nella misura congrua e pertinente“, purché i risultati di tale ricerca siano
acquisiti “nell’ambito di un’operazione effettuata alle normali condizioni di mercato e che
non comporti elementi di collusione”. Ai fini della deducibilità integrale dei costi di ricerca
ex art. 108 del TUIR, viene sottolineato il necessario rispetto del requisito dell’inerenza,
previsto all’art. 109, comma 5 del TUIR.
Con riferimento all’ambito temporale, ricordando che, per i soggetti solari, l’agevolazione
spetta per gli investimenti realizzati in ciascuno degli anni 2011 e 2012, la circ. 51 (§ 2.3)
precisa che, trattandosi di ricerca “commissionata”, il momento di realizzazione
dell’investimento coincide con la data di ultimazione delle prestazioni oppure, in caso di
stato avanzamento lavori, con la data di accettazione dei SAL da parte del committente,
indipendentemente dalla durata infrannuale o ultrannuale del contratto. Viene altresì
chiarito che sono agevolabili tutti gli investimenti effettuati nel periodo “agevolato”, anche
se già avviati.
Ulteriori chiarimenti sono poi forniti sul calcolo dell’agevolazione. Ai sensi del combinato
disposto dei commi 2 e 3, lett. b), n. 2) dell’art. 1 del DL Sviluppo, il credito d’imposta
compete in misura pari al 90% dell’investimento incrementale sostenuto rispetto alla
media degli investimenti in ricerca effettuati nel triennio 2008-2010. Di conseguenza,
occorre calcolare la media degli investimenti effettuati nel triennio 2008-2010 per
confrontarla con l’importo degli investimenti realizzati in ogni periodo agevolabile. Ad
esempio, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, ai quali
compete il credito d’imposta per gli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2011 al 31
dicembre 2012, il triennio di riferimento per il calcolo della media è compreso tra il 1°
gennaio 2008 e il 31 dicembre 2010. Ai fini del calcolo della media, andranno considerati
solo gli investimenti agevolabili, ossia quelli relativi a progetti realizzati con Università ed
enti di ricerca.
Se in nessuno dei tre esercizi di riferimento sono stati sostenuti costi agevolabili, la
percentuale del 90% andrà applicata sull’intero ammontare dei costi sostenuti in ciascun
periodo agevolabile. Per le imprese di recente costituzione, che non hanno maturato un
triennio di riferimento per il calcolo, la media è calcolata sul minor periodo che decorre
dall’esercizio di costituzione. La circ. 51 precisa anche che il credito è cumulabile con
altre agevolazioni o contributi pubblici concessi per la stessa tipologia di spese in ricerca.
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