Studi legali alla ricerca del "contratto di rete", ma resta il nodo dell’applicabilità
La legge 33/2009 ha introdotto l’istituto del contratto di rete che consente alle imprese di aggregarsi per progetti competitivi ed innovativi, senza perdere la propria autonomia ed individualità; a tal fine usufruendo di appositi finanziamenti, ed agevolazioni fiscali.
Dalla seconda metà del 2011 si è assistito a una forte accelerazione dei contratti di rete. Che oggi risultano attivati in tutti i principali settori merceologici, con una netta prevalenza delle realtà operative nei servizi (44,5%), rispetto a quelle dell’industria in senso stretto (35%). A livello di composizione poi, 1 rete su 4 ha natura mista, ossia comprende al suo interno un’impresa dell’industria e una dei servizi.
Cosa prevede il contratto di rete dopo il Dl 83/2012
L’istituto è stato recentemente rivisto ed aggiornato con il decreto Sviluppo 2012 (Dl 83/2012 convertito con modificazioni dalla legge 134/2012), che in particolare al Capo V (Ulteriori misure a sostegno delle imprese) dedica uno specifico articolo al contratto di rete. Dal tenore delle nuove norme, si evince che il Legislatore nell’anno in corso non ha solo affinato la regolamentazione esistente, bensì ha affiancato alla fattispecie di cui alla legge 33/2009 una nuova e diversa tipologia di rete. Dotata di propria soggettività giuridica di cui invece la Rete, nella sua prima concezione, risulta sprovvista.
Il fondo patrimoniale - Ove il Contratto di rete preveda il Fondo patrimoniale e l’Organo comune:
i) la pubblicità si realizza con iscrizione nel Registro delle imprese del luogo dove ha sede la Rete;
ii) al Fondo patrimoniale comune si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui agli artt. 2614 e 2625 c.c. 2 comma; in ogni caso per le obbligazioni assunte dall’Organo comune in relazione al Programma di rete, i terzi possono fare valere i loro diritti esclusivamente sul Fondo comune;
iii) entro 2 mesi dalla chiusura dell’esercizio annuale, l’Organo comune deve redigere una situazione patrimoniale osservando, in quanto compatibili le disposizioni relative al bilancio di esercizio delle SPA ed a depositarlo presso l’ufficio del Registro delle imprese del luogo ove ha sede la Rete. Si applica in quanto compatibile l’art. 2515 c.c..
Adempimenti pubblicitari - Ai fini degli adempimenti pubblicitari, il Contratto di rete può essere stipulato oltre che per atto pubblico o scrittura privata autenticata, anche per atto firmato digitalmente ex articoli 24 e 25 del Codice di cui al Dlgs 82/2005 e succ. mod. da ciascun imprenditore o legale rappresentante delle imprese aderenti, trasmesso ai competenti uffici del Registro delle imprese attraverso specifico modello standard. Deve indicare:
a) nome, ditta, ragione/denominazione sociale di ogni partecipante per originaria sottoscrizione/per adesione successiva, nonché denominazione e sede della Rete, qualora sia prevista l’istituzione di un Fondo comune;
b) indicazione degli obiettivi strategici e di innalzamento della capacità competitiva dei partecipanti e modalità concordate per misurare l’avanzamento verso tali obiettivi;
c) definizione del Programma di rete, con enunciazione di diritti ed obblighi dei partecipanti; modalità di realizzazione dello scopo comune e, qualora sia prevista l’istituzione di un Fondo comune, misura e criteri di valutazione di conferimenti iniziali/ eventuali contributi successivi che ciascun partecipante si obbliga a versare al Fondo, nonché le regole di gestione del Fondo medesimo; se consentito dal Programma, l’esecuzione del conferimento può avvenire anche mediante apporto di un patrimonio destinato (cfr. art. 2447-bis comma 1 lett. a) Cc);
d) durata del contratto, modalità di adesione di altri imprenditori e, se pattuite, cause facoltative di recesso anticipato e condizioni per l’esercizio del relativo diritto, ferma restando in ogni caso l’applicazione delle regole in materia di scioglimento dei contratti plurilaterali con comunione di scopo;
e) se il contratto ne prevede l’istituzione, nome, ditta, ragione o denominazione sociale del soggetto prescelto quale Organo comune per l’esecuzione del contratto/di una o più parti/fasi di esso; poteri di gestione e di rappresentanza conferiti a tale soggetto, nonché regole relative alla sua eventuale sostituzione durante la vigenza del contratto. L’Organo comune agisce in rappresentanza della Rete e, salvo sia diversamente disposto, degli imprenditori partecipanti al Contratto, nelle procedure i) di programmazione negoziata con le P.A., ii) inerenti interventi di garanzia per l’accesso al credito, III) inerenti allo sviluppo del sistema imprenditoriale nei processi di internazionalizzazione ed innovazione previsti dall’Ordinamento, nonché all’utilizzazione di strumenti di promozione e tutela dei prodotti e marchi di qualità o di cui sia adeguatamente garantita la genuinità della provenienza.
Le modifiche al Contratto di rete - Sono redatte e depositate per l’iscrizione, a cura dell’impresa indicata nell’atto modificativo, presso la sezione del Registro delle imprese presso cui è iscritta la stessa impresa. L’ufficio del Registro provvede alla comunicazione della avvenuta iscrizione delle modifiche a tutti gli altri uffici del Registro presso cui sono iscritte le altre imprese partecipanti, che provvederanno alle relative annotazioni d’ufficio della modifica. Se è prevista la costituzione del Fondo comune, la Rete può iscriversi nella sezione ordinaria del Registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sua sede; con l’iscrizione nel Registro delle imprese la Rete acquista soggettività giuridica.
Imprenditori agricoli - Una specifica norma è volta a facilitare la stipulazione di Contratti di rete tra imprenditori agricoli.
La segnalazione dell’Autorità vigilanza sui contratti n. 2/2012
Più recentemente, con atto di segnalazione n. 2/2012 l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici nel sollecitare nuovi interventi normativi atti a consentire alle Reti d’imprese di partecipare alle procedure di gara per l’aggiudicazione di contratti pubblici, sottolinea tra le altre, l’esigenza di una nuova modifica della legge 33/2009 ed auspica un intervento correttivo per l’applicabilità dell’istituto agli “operatori economici”, tali essendo tutti i soggetti che, indipendentemente dal loro status “svolgano qualsiasi attività che si concretizzi nell’offerta di beni e servizi sul mercato.” Ivi ricomprendendo espressamente i professionisti, pur se “non qualificabili in senso civilistico quali imprenditori”.
La richiesta di una modifica legislativa - L’articolo 5 - “Soggetti sottoscrittori” - prevede che “L’attuale normativa sembra restringere il novero dei possibili sottoscrittori ai soli soggetti che rivestono lo status di imprenditori ai sensi dell’art. 2082 c.c., giacché la stipula del contratto deve risultare nella sezione del registro delle imprese presso cui è iscritto ciascun partecipante; inoltre, l’efficacia del contratto decorre dal momento in cui è stata eseguita l’ultima delle iscrizioni prescritte a carico di tutti coloro che ne sono stati sottoscrittori originari. È, peraltro, auspicabile il superamento di una simile limitazione, che si paleserebbe come maggiormente aderente alla nozione comunitaria di “operatore economico” – la quale include qualsiasi entità che esercita un’attività economica a prescindere dallo status giuridico di detta entità e delle sue modalità di finanziamento - e di attività economica - intesa come qualsiasi attività che si concretizzi nell’offerta di beni e servizi sul mercato; a tal fine, sarebbe necessaria una modifica legislativa volta a permettere la partecipazione alle reti di impresa anche a professionisti non qualificabili alla stregua di imprenditori in senso civilistico.”