DL Sviluppo bis, delineato il nuovo assetto dei Contratti di Rete (Fonte http://first.aster.it - 25/10/2012)

NEWS N. 28035
Fonte: VARIE - NAZIONALI del 25-10-2012

 

DL Sviluppo bis, delineato il nuovo assetto dei Contratti dei Rete

 

Con la pubblicazione del Decreto Legge 18 ottobre 2012 n. 179 ("Sviluppo Bis") sulla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2012 - supplemento ordinario 194 - si è delineato, con maggior completezza, il quadro complessivo degli aggiornamenti normativi sul "Contratto di Rete". (in allegato in commento tecnico di RetImpresa alla normativa in vigore dal 20 ottobre 2012)
In particolare con le disposizioni dell'art. 36 comma 4 del Decreto Legge si chiariscono alcuni passaggi tecnici della legge n.134/2012 (conversione "DL Sviluppo"), dandone quindi effettiva e piena operatività.

Di seguito si ricapitolano le principali novità introdotte dal legislatore nell'ultimo periodo:
- Viene introdotta, nell'ipotesi in cui il contratto si doti di fondo patrimoniale e di organo comune, una sub disciplina in forza della quale:
- la responsabilità patrimoniale - per le obbligazioni assunte dall'organo comune per il programma comune - è limitata al fondo comune;
- va redatta annualmente la situazione patrimoniale osservando, in quanto compatibili, le disposizioni relative al bilancio delle s.p.a.
- Viene introdotta la possibilità che il contratto sia redatto non più solo per atto pubblico o scrittura privata autenticata ma anche per atto firmato digitalmente con mera firma digitale (art.24 CAD) o con firma elettronica autenticata da notaio o da altro pubblico ufficiale (art. 25 CAD)
- Viene previsto che la trasmissione del contratto agli uffici del Registro delle Imprese dovrà avvenire attraverso il modello standard tipizzato con decreto del Ministero Giustizia di concerto con il Ministero Economia e Finanze e Ministero sviluppo economico (da definire)2
- Tra gli elementi necessari del contratto, se sia istituito un fondo patrimoniale, devono essere previsti anche la denominazione e la sede della rete
- Le modifiche al contratto di rete sono redatte e depositate per l'iscrizione, a cura dell'impresa indicata nell'atto modificativo presso la sezione del Reg. Imprese presso cui è iscritta la stessa impresa. L'Ufficio del Registro Imprese provvede alla comunicazione, delle modifiche al contratto, a tutti gli uffici presso cui sono iscritte le altre imprese e le annotazioni delle modifiche avverranno d'ufficio
- Le imprese, che hanno sottoscritto un contratto di rete, possono iscrivere la rete nelle sezione ordinaria del registro imprese e la scelta di effettuare tale iscrizione comporta l'acquisizione di soggettività giuridica della rete.
Tuttavia si devono attendere indicazioni operative dal Sistema Camerale per poter adempiere a questa formalità, a differenza delle modalità iscrittive del mero contratto (non soggetto), note ed impiegate da un triennio.
Questa previsione non aggiunge nulla di nuovo rispetto a quanto già era possibile fare in precedenza con la trasformazione del contratto di rete in società oppure con la diretta costituzione di enti giuridici (come società, consorzi, associazioni...) e pertanto numerosi commentatori si interrogano sulla reale utilità di questa misura. La norma peraltro non chiarisce i profili civilistici e tributari della nuova figura (rete-soggetto).
È infine importante sottolineare che la Commissione Europea con la decisione C(2010)8939 ha stabilito i criteri per la compatibilità dell'agevolazione fiscale prevista dalla l.122/2010 con il mercato interno.
Tra le motivazioni, al punto 30, c'è anche l'assenza della personalità giuridica. Pertanto sussiste il rischio di decadenza dal regime di sospensione fiscale sugli utili delle imprese che hanno usufruito di tale agevolazione e che dovessero decidere di orientarsi verso questa nuova opzione.
- Al contratto di rete nel settore agricolo non si applicano le disposizioni di cui alla legge n.203/1982, (con ciò il legislatore ha inteso dissipare ogni dubbio circa eventuali profili di incompatibilità tra contratto di rete e disciplina sui contratti agrari che vieta i contratti associativi).
Inoltre, ai fini degli adempimenti pubblicitari il contratto di rete nel settore agricolo può essere sottoscritto dalle parti con l'assistenza di una o più organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, che hanno partecipato alla redazione finale dell'accordo.
- Ai consorzi per l'internazionalizzazione sono concessi contributi per la copertura di non più del 50 per cento delle spese da essi sostenute per l'esecuzione di progetti per l'internazionalizzazione, da realizzare anche attraverso contratti di rete con piccole e medie imprese non consorziate.
- Si prevede la creazione di progetti pilota per favorire la creazione di reti di impresa e di filiera tra le aziende del comparto turistico del territorio nazionale, con uno o più decreti del Ministro per gli Affari Regionali, il Turismo e lo Sport, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Inoltre evidenziamo:
- il decreto interministeriale 26 giugno 2012 concernente modifiche ed integrazioni ai criteri e alle modalità per la concessione della garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 193 del 20 agosto 2012. 4
Il decreto individua, per gli interventi del Fondo, in relazione a tipologie di operazioni finanziarie, categorie di imprese beneficiarie, settori economici di appartenenza e aree geografiche: la misura della copertura degli interventi di garanzia e controgaranzia; la misura della copertura massima delle perdite; l'importo massimo garantito per singola impresa; la misura delle commissioni per l'accesso alla garanzia. Il decreto azzera la commissione per alcune categorie di soggetti tra le quali rientrano le imprese che hanno sottoscritto un contratto di rete.
- La Segnalazione n. 2 del 27 settembre 2012 dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (ai sensi dell'art. 6, comma 7, lettera f), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163) concernente "Misure per la partecipazione delle reti di impresa alle procedure di gara per l'aggiudicazione di contratti pubblici" .
Con una segnalazione inviata a Governo e Parlamento, l'Autorità è intervenuta chiedendo di inserire il "contratto di rete" tra le forme di aggregazione ammesse a partecipare alle gare di appalto e fornendo le necessarie indicazioni operative.

link testo ufficiale Info tratta da AbruzzoSviluppo