Dietrofront sulla soggettività giuridica delle reti di imprese
In base al DL «Crescita 2.0», l’acquisizione di tale caratteristica è volontaria e limitata alle sole reti dotate di organo e fondo comuni
Il DL n. 179 del 18 ottobre 2012 è nuovamente intervenuto sulla disciplina delle reti d’impresa (art. 3, comma 4-ter, del DL 5/2009) con modifiche ulteriori rispetto a quelle introdotte dal recente DL 83/2012.
Con quest’ultimo provvedimento (anch’esso di recente emanazione, essendone intervenuta la conversione in legge solo lo scorso 7 agosto) era stata, infatti, sancita la possibilità, per le reti che avessero previsto la costituzione di un fondo comune, di iscriversi alla sezione ordinaria del Registro delle imprese, acquisendo al contempo la soggettività giuridica.
Lo stesso DL 83/2012 ha, inoltre, previsto, per le reti dotate di un fondo comune e dell’organo comune:
- un’iscrizione unica presso il Registro delle imprese dove ha sede la rete;
- l’applicabilità al fondo comune, in quanto compatibili, degli articoli 2614 e 2615, secondo comma, del codice civile, che regolano il fondo consortile;
- l’obbligo di redigere una situazione patrimoniale entro due mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale, sul modello dei consorzi stessi.
Con l’art. 36, comma 4, del DL 179/2012 viene ulteriormente ribadita la tendenziale separazione tra “reti leggere”, non dotate di fondo comune e organo comune, e “reti pesanti”, in possesso di fondo e organo comune. Per le prime, l’acquisizione della soggettività giuridica è sempre preclusa; per le seconde, viceversa, la regola generale è quella per cui la rete non ha soggettività giuridica, ma ciò può essere derogato in base ad apposita scelta.
Il decreto non precisa una questione importante, e cioè se all’acquisizione della soggettività giuridica (su base volontaria) faccia seguito anche la soggettività passiva alle imposte sui redditi (tra gli enti commerciali di cui all’art. 73, comma 1, lettera b) del TUIR) e all’IVA. Entrambe erano state negate dalla prassi dell’Agenzia delle Entrate, ma appare difficile che in questo mutato contesto, dove le “reti pesanti” sono state di molto avvicinate ai consorzi, anche dal punto di vista degli obblighi di redazione della situazione patrimoniale annuale, le stesse conclusioni possano essere mantenute.
Con l’intervento del “secondo decreto crescita”, è stata meglio definita anche la rappresentanza dell’organo comune (se, naturalmente, esso è previsto, non essendo un elemento essenziale del contratto).
Per effetto della nuova norma, l’organo comune agisce in rappresentanza della rete, se essa acquista la soggettività giuridica, ovvero delle imprese “retiste” partecipanti al contratto, in assenza della suddetta soggettività, salvo che sia diversamente disposto nello stesso. Questa rappresentanza è prevista nelle procedure di programmazione negoziata con le Pubbliche Amministrazioni, nelle procedure inerenti ad interventi di garanzia per l’accesso al credito e in quelle inerenti allo sviluppo del sistema imprenditoriale nei processi di internazionalizzazione e di innovazione previsti dall’ordinamento, nonché all’utilizzazione di strumenti di promozione e tutela dei prodotti e marchi di qualità o di cui sia adeguatamente garantita la genuinità della provenienza.
Un’ulteriore novità è stata, infine, prevista per il settore agricolo. Ai fini della pubblicità nel Registro delle imprese, infatti, il contratto di rete nel settore agricolo può essere sottoscritto dalle parti con l’assistenza di una o più organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale che hanno partecipato alla redazione finale dell’accordo.