Contratto di rete, correzioni in arrivo (Fonte: Ipsoa 8/10/2012)

peciale D.L. Sviluppo-bis

Contratto di rete, correzioni in arrivo

di Bruno Pagamici
L'acquisto della soggettivita' giuridica nel contratto di rete e' facoltativo e non obbligatorio. L'esercizio dell'opzione e' rimesso alla volonta' dei partecipanti la rete. Lo precisa il DL Sviluppo bis, che con una norma ad hoc chiarisce la portata del principio della soggettivita'  giuridica dei contratti di rete introdotto dal DL 83/2012.

Il DL Sviluppo bis torna ad occuparsi del contratto di rete. Il comma 4 dell’articolo 36 della bozza chiarisce la portata del principio della soggettività giuridica dei contratti di rete introdotto dal DL 83/2012, convertito nella Legge n. 134/2012.

In particolare, il comma 2 dell'articolo 45 prevede che la rete, nel caso in cui sia prevista la costituzione del fondo patrimoniale e dell’organo comune, può iscriversi nella sezione ordinaria del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sua sede. Con l'iscrizione nel registro delle imprese la rete acquista soggettività giuridica.

Tale disposizione – si legge nella relazione illustrativa del DL Sviluppo bis - presenta tuttavia alcune incertezze che rischiano di frenare la diffusione dei contratti di rete. L’obiettivo – continua la relazione - è di regolare in maniera semplice ed univoca la possibilità che le imprese partecipanti alla rete, su base volontaria, chiedano il riconoscimento della soggettività giuridica.

È in quest’ottica che va letto il comma 4 dell’articolo 32 del DL Sviluppo bis. La disposizione specifica che il contratto di rete che prevede l’organo comune e il fondo patrimoniale non è dotato di personalità giuridica. L’acquisizione della personalità giuridica è rimessa alla volontà dei partecipanti alla rete.

Viene inoltre definito meglio il potere di rappresentanza dell’organo comune. Con il DL Sviluppo bis viene infatti chiarito che l’organo comune agisce in rappresentanza della rete se questa acquisisce soggettività giuridica; in assenza, l’organo comune agisce in rappresentanza degli imprenditori, anche individuali, che partecipano alla rete, a meno che non sia diversamente disposto nel contratto di rete. Il potere di rappresentanza può essere esercitato:

- nelle procedure di programmazione negoziata con le pubbliche amministrazioni;

- nelle procedure inerenti ad interventi di garanzia per l’accesso al credito;

- nelle procedure inerenti allo sviluppo del sistema imprenditoriale nei processi di internazionalizzazione e di innovazione previsti dall’ordinamento;

- nelle procedure di utilizzazione di strumenti di promozione e tutela dei prodotti e marchi di qualità o di cui sia adeguatamente garanti la genuinità della provenienza.

Altra novità introdotta con il DL Sviluppo bis riguarda gli adempimenti pubblicitari per l’iscrizione del contratto di rete nel registro delle imprese. Per il contratto di rete nel settore agricolo, viene prevista come ulteriore modalità idonea a soddisfare le formalità prescritte dalla legge per rendere opponibile ai terzi l’accordo quella della redazione dello stesso con l’assistenza di una o più organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale.

Sempre in tema di adempimenti pubblicitari, è stata soppressa la disposizione, introdotta dal DL 83/2012, che stabiliva che nel caso in cui il contratto prevedeva l’istituzione di un fondo patrimoniale e di un organo comune, la pubblicità si intendeva adempiuta con l’iscrizione del contratto nel registro delle imprese del luogo in cui ha la sede la rete.

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08/10/2012