Per le reti di imprese, previsto il deposito del «bilancio»
In base al DL 83/2012 convertito, l’organo comune deve redigere una situazione patrimoniale osservando, ove possibile, le norme per le spa
L’art. 45 del DL n. 83/2012 (conv. L. n. 134/2012) ha integrato significativamente la disciplina del contratto di rete, contenuta nell’art. 3, commi 4-ter e ss. del DL n. 5/2009, applicabile all’accordo con il quale più imprenditori, al fine di accrescere la propria capacità innovativa e competitività sul mercato, si obbligano – sulla base di un programma comune – a collaborare in forme e ambiti predeterminati attinenti all’esercizio delle proprie imprese.
Il comma 1 della predetta disposizione del Decreto “crescita e sviluppo” ha stabilito in primo luogo che, se il contratto di rete prevede l’istituzione di un fondo patrimoniale comune e di un organo comune destinato a svolgere attività, anche commerciale, con i terzi:
- il regime di pubblicità di cui al successivo comma 4-quater dell’art. 3 del DL n. 5/2009 si intende assolto mediante l’iscrizione del contratto nel Registro delle imprese in cui ha sede la rete. A questo proposito, si rammenta che, al di fuori di questo caso, è prescritto che il predetto atto di network è soggetto a iscrizione nella sezione del Registro delle imprese presso cui è iscritto ciascun partecipante, con efficacia a decorrere dal momento dell’esecuzione dell’ultimo di tali adempimenti, posti a carico di tutti i sottoscrittori originari;
- al fondo patrimoniale comune si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 2614 e 2615, comma 2 c.c., riguardanti il fondo e la responsabilità verso i terzi dei consorzi con attività esterna. In ogni caso, per le obbligazioni contratte dall’organo comune, in relazione al programma di rete, i terzi possono far valere i propri diritti esclusivamente sul fondo comune;
- entro due mesi dalla chiusura dell’esercizio annuale, l’organo comune è tenuto a redigere una situazione patrimoniale osservando, ove possibile, le norme relative al bilancio delle spa, e la deposita presso il Registro delle imprese in cui ha sede. È stata, inoltre, prevista l’applicazione, ove possibile, dell’art. 2615-bis, comma 3 c.c., per effetto del quale negli atti e nella corrispondenza della rete devono essere indicati la sede di quest’ultima, l’ufficio del Registro presso il quale è iscritta ed il numero di iscrizione.
La nuova formulazione dell’art. 3, comma 4-ter del DL n. 5/2009 stabilisce altresì che, ai fini dei predetti adempimenti pubblicitari, il contratto di rete può essere redatto, oltre alla consuete forme dell’atto pubblico e della scrittura privata autentica, anche come atto firmato digitalmente – a norma degli artt. 24 e 25 del DLgs. n. 82/2005 – da ciascun imprenditore o legale rappresentante dei soggetti aderenti: il documento deve essere “trasmesso ai competenti uffici del registro delle imprese mediante il modello standard tipizzato con Decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico”.
L’art. 45, comma 2 del DL n. 83/2012 convertito ha, inoltre, integrato il comma 4-quater dell’art. 3 del DL n. 5/2009, al fine di disciplinare il regime di pubblicità delle modifiche del contratto di rete: devono essere redatte e depositate per l’iscrizione, a cura dell’impresa indicata nell’atto modificativo, soltanto presso la propria sezione del Registro delle imprese. Tale ufficio provvederà, poi, da darne comunicazione a quelli in cui sono iscritte le altre imprese partecipanti al contratto di rete, al fine di eseguire le corrispondenti annotazioni. È stata pure introdotta la facoltà della rete, circoscritta al caso in cui sia prevista la costituzione del fondo patrimoniale comune, di iscriversi nella sezione ordinaria del Registro delle imprese della circoscrizione in cui è stabilita la propria sede, potendo così acquisire la soggettività giuridica.
L’art. 45, comma 3 del DL n. 83/2012 convertito ha, infine, introdotto un’agevolazione per gli operatori del settore agrario, escludendo il contratto di rete dall’applicazione del regime vincolistico di cui alla L. n. 203/1982, in quanto suscettibile di costituire un oggettivo impedimento alla diffusione della costituzione di network tra imprenditori agricoli.