Fonte: http://www.e-glossa.it/wiki/rete_di_imprese_(legge_122$$2010).aspx
La nozione di “rete impresa” trae origine dall’art. 4 del D.l. 10 febbraio 2009 (convertito con Legge 09 aprile 2009, n. 33). La predetta norma, intitolata “Aggregazione tra imprese” assumeva in considerazione (ai fini di specifici vantaggi fiscali) tuttavia varie fattispecie, tra le quali la fusione, la scissione, il conferimento d’azienda, senza prevedere alcun nuovo strumento. È con l’entrata in vigore della legge 30 luglio 2010 n.122 (che ha convertito il D.l. 78/10) che si è fatta strada una del tutto peculiare fattispecie dall’incerto inquadramento giuridico. Ai sensi dell’art. 42 del D.l. 78/10, convertito dalla citata L. 122/10 (il cui I comma già illustra la valenza squisitamente fiscale ed agevolativa delle disposizioni in commento: “alle imprese appartenenti ad una delle reti di imprese riconosciute ai sensi dei commi successivi competono vantaggi fiscali, amministrativi e finanziari, nonché la possibilità di stipulare convenzioni con l'A.B.I. nei termini definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della Legge n. 400 del 1988 entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto”) viene emendata la predetta Legge di conversione33/2009, introducendosi all’art. 3 il nuovo comma 4 ter. Il tenore letterale di esso è di per sé esplicativo della nozione di “rete impresa”. Infatti “Con il contratto di rete più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all’esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell’oggetto della propria impresa.” Fin qui nulla di straordinario. Se si prescinde dalla florilegio verbale, il tutto parrebbe confinato in un’attività negoziale tra soggetti distinti non certo culminante in alcunché di eccezionale.
Fa seguito tuttavia la norma disponendo che “Il contratto può anche prevedere l’istituzione di un fondo patrimoniale comune e la nomina di un organo comune incaricato di gestire, in nome e per conto dei partecipanti, l’esecuzione del contratto o di singole parti o fasi dello stesso”. E' chiaro il vero e proprio "salto" di qualità che è stato compiuto con la novellazione. Cosa importa la possibile istituzione di un "fondo patrimoniale comune"?, cosa dire poi della nomina di un "organo comune"? La "rete di imprese" possiede dunque una soggettività distinta rispetto a quella delle entità che la compongono?
Si tratta di un quesito al quale non è agevole rispondere. Occorre analizzare il prosieguo del nuovo art.3 comma 4 ter della L. di conversione 33/2009. La norma parla esplicitamente della misura e dei criteri di valutazione “dei conferimenti iniziali e degli eventuali contributi successivi che ciascun partecipante si obbliga a versare al fondo nonché (delle) regole di gestione del fondo medesimo”. Se consentito dal programma, l’esecuzione del conferimento “può avvenire anche mediante apporto di un patrimonio destinato costituito ai sensi dell’art. 2447-bis, primo comma, lettera a), del codice civile. Al fondo patrimoniale comune costituito ai sensi della presente lettera si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli artt. 2614 e 2615 del codice civile”.
Ciò premesso di "fondo patrimoniale" il codice civile fa menzione al'art. 37 in tema di associazione non riconosciuta (la cui soggettività, un tempo lungamente dibattuta, oggi non è certo più in discussione). Gli artt. 2614 e 2615 cod.civ. fanno invece riferimento alla disciplina del fondo consortile e della responsabilità patrimoniale del consorzio (la cui sogettività non è certo da revocarsi in dubbio). A propria volta l'art. 2447-bis cod.civ. disciplina il patrimonio destinato ad uno specifico affare, istituto introdotto dalla riforma del diritto societario del 2003.
Proprio quest'ultimo rinvio può essere valorizzato al fine di tentare una qualificazione giuridica della figura. Si può infatti ipotizzare che il legislatore non abbia voluto dar vita ad un nuovo soggetto, bensì semplicemente agevolare la formazione di un patrimonio separato, sulla falsariga di quello di cui all'art. 2447-bis cod.civ., con la particolarità che, diversamente da quest'ultimo, esso farebbe capo non già ad una sola società, ma a più entità, ciascuna delle quali manterrebbe la propria assoluta indipendenza patrimoniale e soggettiva. E' peraltro possibile rammentare che nel condominio (che per la maggioranza degli interpreti non sarebbe dotato di soggettività) esiste un amministratore (che potrebbe esser assimilato ad un "organo comune"). Tuttavia non v'è traccia di un'autonoma disciplina del fondo comune, a differenza di quanto è dato riscontrare nella rete di imprese. Anche in considerazione di questo aspetto, tenuto conto che un'autonomia patrimoniale (tanto più in quanto perfetta) non può non risolversi dal punto di vista soggettivo in altrettanta indipendenza, sembrerebbe maggiormente coerente rappresentare una distinta soggettività della rete di imprese rispetto alle entità che ne assumono parte.
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Art. 42 del D.l. 78/10, convertito dalla citata L. 122/10
RETI DI IMPRESE
[1. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate sono stabilite le condizioni per il riscontro della sussistenza dei requisiti idonei a far riconoscere le imprese come appartenenti ad una delle reti di imprese di cui all'articolo 3, comma 4-ter e seguenti, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33. Forme, modalità e termini di presentazione delle richieste per il riconoscimento dell'appartenenza ad una rete di imprese sono stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.]
(Comma soppresso dalla legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122)
2. Alle imprese appartenenti ad una delle reti di imprese riconosciute ai sensi dei commi successivi competono vantaggi fiscali, amministrativi e finanziari, nonché la possibilità di stipulare convenzioni con l'A.B.I. nei termini definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988 entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
(Comma così modificato dalla legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122)
2-bis. Il comma 4-ter dell’ articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, è sostituito dal seguente:
«4-ter. Con il contratto di rete più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all’esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell’oggetto della propria impresa. Il contratto può anche prevedere l’istituzione di un fondo patrimoniale comune e la nomina di un organo comune incaricato di gestire, in nome e per conto dei partecipanti, l’esecuzione del contratto o di singole parti o fasi dello stesso. Ai fini degli adempimenti pubblicitari di cui al comma 4-quater, il contratto deve essere redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata e deve indicare:
a) il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale di ogni partecipante per originaria sottoscrizione del contratto o per adesione successiva;
b) l’indicazione degli obiettivi strategici di innovazione e di innalzamento della capacità competitiva dei partecipanti e le modalità concordate tra gli stessi per misurare l’avanzamento verso tali obiettivi;
c) la definizione di un programma di rete, che contenga l’enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascun partecipante, le modalità di realizzazione dello scopo comune e, qualora sia prevista l’istituzione di un fondo patrimoniale comune, la misura e i criteri di valutazione dei conferimenti iniziali e degli eventuali contributi successivi che ciascun partecipante si obbliga a versare al fondo nonché le regole di gestione del fondo medesimo; se consentito dal programma, l’esecuzione del conferimento può avvenire anche mediante apporto di un patrimonio destinato costituito ai sensi dell’articolo 2447-bis, primo comma, lettera a), del codice civile. Al fondo patrimoniale comune costituito ai sensi della presente lettera si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 2614 e 2615 del codice civile;
d) la durata del contratto, le modalità di adesione di altri imprenditori e, se pattuite, le cause facoltative di recesso anticipato e le condizioni per l’esercizio del relativo diritto, ferma restando in ogni caso l’applicazione delle regole generali di legge in materia di scioglimento totale o parziale dei contratti plurilaterali con comunione di scopo;
e) se il contratto ne prevede l’istituzione, il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale del soggetto prescelto per svolgere l’ufficio di organo comune per l’esecuzione del contratto o di una o più parti o fasi di esso, i poteri di gestione e di rappresentanza conferiti a tale soggetto come mandatario comune nonché le regole relative alla sua eventuale sostituzione durante la vigenza del contratto. Salvo che sia diversamente disposto nel contratto, l’organo comune agisce in rappresentanza degli imprenditori, anche individuali, partecipanti al contratto, nelle procedure di programmazione negoziata con le pubbliche amministrazioni, nelle procedure inerenti ad interventi di garanzia per l’accesso al credito e in quelle inerenti allo sviluppo del sistema imprenditoriale nei processi di internazionalizzazione e di innovazione previsti dall’ordinamento nonché all’utilizzazione di strumenti di promozione e tutela dei prodotti e marchi di qualità o di cui sia adeguatamente garantita la genuinità della provenienza;
f) le regole per l’assunzione delle decisioni dei partecipanti su ogni materia o aspetto di interesse comune che non rientri, quando è stato istituito un organo comune, nei poteri di gestione conferiti a tale organo, nonché, se il contratto prevede la modificabilità a maggioranza del programma di rete, le regole relative alle modalità di assunzione delle decisioni di modifica del programma medesimo.».
(Comma aggiunto dalla legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122)
2-ter. Il comma 4-quater dell’ articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009 n. 33, è sostituito dal seguente:
«4-quater. Il contratto di rete è soggetto a iscrizione nella sezione del registro delle imprese presso cui è iscritto ciascun partecipante e l’efficacia del contratto inizia a decorrere da quando è stata eseguita l’ultima delle iscrizioni prescritte a carico di tutti coloro che ne sono stati sottoscrittori originari».
(Comma aggiunto dalla legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122)
2-quater. Fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2012, una quota degli utili dell’esercizio destinati dalle imprese che sottoscrivono o aderiscono a un contratto di rete ai sensi dell’ articolo 3, commi 4-er e seguenti, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni, al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato all’affare per realizzare entro l’esercizio successivo gli investimenti previsti dal programma comune di rete, preventivamente asseverato da organismi espressione dell’associazionismo imprenditoriale muniti dei requisiti previsti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, ovvero, in via sussidiaria, da organismi pubblici individuati con il medesimo decreto, se accantonati ad apposita riserva, concorrono alla formazione del reddito nell’esercizio in cui la riserva è utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite di esercizio ovvero in cui viene meno l’adesione al contratto di rete. L’asseverazione è rilasciata previo riscontro della sussistenza nel caso specifico degli elementi propri del contratto di rete e dei relativi requisiti di partecipazione in capo alle imprese che lo hanno sottoscritto. L’Agenzia delle entrate, avvalendosi dei poteri di cui al titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, vigila sui contratti di rete e sulla realizzazione degli investimenti che hanno dato accesso all’agevolazione, revocando i benefici indebitamente fruiti. L’importo che non concorre alla formazione del reddito d’impresa non può, comunque, superare il limite di euro 1.000.000. Gli utili destinati al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato all’affare trovano espressione in bilancio in una corrispondente riserva, di cui viene data informazione in nota integrativa, e sono vincolati alla realizzazione degli investimenti previsti dal programma comune di rete.
(Comma aggiunto dalla legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122)
2-quinquies. L’agevolazione di cui al comma 2-quater può essere fruita, nel limite complessivo di 20 milioni di euro per l’anno 2011 e di 14 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013, esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta relativo all’esercizio cui si riferiscono gli utili destinati al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato all’affare; per il periodo di imposta successivo l’acconto delle imposte dirette è calcolato assumendo come imposta del periodo precedente quella che si sarebbe applicata in assenza delle disposizioni di cui al comma 2-quater. All’onere derivante dal presente comma si provvede quanto a 2 milioni di euro per l’anno 2011 mediante utilizzo di quota delle maggiori entrate derivanti dall’articolo 32, quanto a 18 milioni di euro per l’anno 2011 e a 14 milioni di euro per l’anno 2013 mediante utilizzo di quota delle maggiori entrate derivanti dall’articolo 38, commi 13-bis e seguenti, e quanto a 14 milioni di euro per l’anno 2012 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’ articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
(Comma aggiunto dalla legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122)
2-sexies. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti criteri e modalità di attuazione dell’agevolazione di cui al comma 2-quater, anche al fine di assicurare il rispetto del limite complessivo previsto dal comma 2-quinquies.
(Comma aggiunto dalla legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122)
2-septies. L’agevolazione di cui al comma 2-quater è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea, con le procedure previste dall’ articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea».
(Comma aggiunto dalla legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122
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