Il bonus scatta al versamento del saldo di Unico (Il Sole 24 Ore 11/5/2011)

Il bonus scatta al versamento del saldo di Unico

 

Il bonus segue il saldo delle imposte. Tecnicamente, il momento di fruizione del l'agevolazione si identifica con quello
del versamento del saldo delle imposte relative all'esercizio a cui si riferiscono gli utili agevolabili. Non è necessario
che gli investimenti previsti nel programma di rete risultino già realizzati al momento della fruizione dell'agevolazione
ma è sufficiente che vengano portati a termine entro l'esercizio successivo a quello in cui è stata deliberata la
destinazione del l'utile, e  non a  quello  di  maturazione degli  utili  accantonati. 
Ad  esempio,  se l'assemblea  della
società ha deliberato di accantonare l'utile il 30 aprile scorso in sede di approvazione del bilancio 2010, il termine di
effettuazione degli investimenti corrispondenti alla somma riservata sarà il 31 dicembre 2012.


L'importo che non concorre alla formazione del reddito d'impresa non può, comunque, superare il limite di un milione
di euro. La limitazione quantitativa è riferita a ciascuna impresa e a ogni periodo di imposta in cui è consentito
l'accesso al l'agevolazione.

Il regime di sospensione di imposta sugli utili del l'esercizio, al netto delle imposte di competenza, accantonati ad
apposita riserva, è attuato per effetto di una variazione in diminuzione della base imponibile del reddito di impresa
relativo al periodo di imposta cui si riferiscono gli utili stessi.


L'operatività

L'agevolazione  opera  ai  fini  delle  imposte  sui  redditi,  con  esclusione  quindi  dell'Irap,  e  può  essere  utilizzata
«esclusivamente» in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta relativo
al l'esercizio cui si riferiscono gli utili accantonati, senza incidere sul calcolo degli acconti dovuti per il medesimo
periodo di riferimento, né per quello successivo.


Per accedere all'agevolazione, le imprese aderenti alla rete devono presentare, esclusivamente in via telematica,
una comunicazione (modello Reti) dal 2 maggio al 23 maggio 2011, 2012 e 2013 relativamente ai periodi d'imposta
in corso, rispettivamente, al 31 dicembre 2010, 2011 e 2012. In tale sede, le imprese dovranno indicare l'ammontare
della quota  degli utili  di  esercizio  accantonati  e  destinati  al fondo  patrimoniale  relativi  al  periodo  di imposta  di
riferimento e stimare il risparmio di imposta complessivo corrispondente alla quota degli utili indicati (quadro A del
modello).


Il computo

Il risparmio di imposta deve essere calcolato:

e per i soggetti Ires, applicando l'aliquota del 27,5% all'importo della variazione in diminuzione dal reddito d'impresa
corrispondente alla quota agevolabile e accantonata nel l'apposita riserva;
r per gli imprenditori individuali, assumendo la differenza tra l'Irpef relativa soltanto al reddito d'impresa (senza tener
conto,  quindi,  di  eventuali  altri  redditi  posseduti)  calcolata  al  lordo  della  variazione  in  diminuzione  e  l'Irpef
corrispondente al reddito d'impresa al netto di detta variazione;
t per le società di persone e di capitali «trasparenti», assumendo la somma delle minori imposte dovute da ciascun
socio relative al reddito di partecipazione nelle stesse.


La copertura

L'importo da indicare nel quadro A del modello Reti è il risparmio teorico, in quanto la copertura finanziaria del
l'agevolazione è di 20 milioni di euro nel 2011 e di 14 milioni di euro nel 2012 e nel 2013 (in tutto 48 milioni di euro).
Pertanto,   sulla   base   del   rapporto   tra   risorse   stanziate   e   l'ammontare   del   risparmio   d'imposta   (teorico)
complessivamente richiesto, l'Agenzia determinerà, per ogni anno, la percentuale massima del risparmio d'imposta
spettante  che  sarà  reso  noto  sul  sito  internet
  www.agenziaentrate.gov.it  con  la  pubblicazione  di  provvedimenti
specifici per ogni annualità.


www.ilsole24ore.com/norme/
documenti
I provvedimenti
e la circolare 15/E/201