Il bonus scatta al versamento del saldo di Unico
Il bonus segue il saldo delle imposte. Tecnicamente, il momento di fruizione del l'agevolazione si identifica con quello
del versamento del saldo delle imposte relative all'esercizio a cui si riferiscono gli utili agevolabili. Non è necessario
che gli investimenti previsti nel programma di rete risultino già realizzati al momento della fruizione dell'agevolazione
ma è sufficiente che vengano portati a termine entro l'esercizio successivo a quello in cui è stata deliberata la
destinazione del l'utile, e non a quello di maturazione degli utili accantonati. Ad esempio, se l'assemblea della
società ha deliberato di accantonare l'utile il 30 aprile scorso in sede di approvazione del bilancio 2010, il termine di
effettuazione degli investimenti corrispondenti alla somma riservata sarà il 31 dicembre 2012.
L'importo che non concorre alla formazione del reddito d'impresa non può, comunque, superare il limite di un milione
di euro. La limitazione quantitativa è riferita a ciascuna impresa e a ogni periodo di imposta in cui è consentito
l'accesso al l'agevolazione.
Il regime di sospensione di imposta sugli utili del l'esercizio, al netto delle imposte di competenza, accantonati ad
apposita riserva, è attuato per effetto di una variazione in diminuzione della base imponibile del reddito di impresa
relativo al periodo di imposta cui si riferiscono gli utili stessi.
L'operatività
L'agevolazione opera ai fini delle imposte sui redditi, con esclusione quindi dell'Irap, e può essere utilizzata
«esclusivamente» in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta relativo
al l'esercizio cui si riferiscono gli utili accantonati, senza incidere sul calcolo degli acconti dovuti per il medesimo
periodo di riferimento, né per quello successivo.
Per accedere all'agevolazione, le imprese aderenti alla rete devono presentare, esclusivamente in via telematica,
una comunicazione (modello Reti) dal 2 maggio al 23 maggio 2011, 2012 e 2013 relativamente ai periodi d'imposta
in corso, rispettivamente, al 31 dicembre 2010, 2011 e 2012. In tale sede, le imprese dovranno indicare l'ammontare
della quota degli utili di esercizio accantonati e destinati al fondo patrimoniale relativi al periodo di imposta di
riferimento e stimare il risparmio di imposta complessivo corrispondente alla quota degli utili indicati (quadro A del
modello).
Il computo
Il risparmio di imposta deve essere calcolato:
e per i soggetti Ires, applicando l'aliquota del 27,5% all'importo della variazione in diminuzione dal reddito d'impresa
corrispondente alla quota agevolabile e accantonata nel l'apposita riserva;
r per gli imprenditori individuali, assumendo la differenza tra l'Irpef relativa soltanto al reddito d'impresa (senza tener
conto, quindi, di eventuali altri redditi posseduti) calcolata al lordo della variazione in diminuzione e l'Irpef
corrispondente al reddito d'impresa al netto di detta variazione;
t per le società di persone e di capitali «trasparenti», assumendo la somma delle minori imposte dovute da ciascun
socio relative al reddito di partecipazione nelle stesse.
La copertura
L'importo da indicare nel quadro A del modello Reti è il risparmio teorico, in quanto la copertura finanziaria del
l'agevolazione è di 20 milioni di euro nel 2011 e di 14 milioni di euro nel 2012 e nel 2013 (in tutto 48 milioni di euro).
Pertanto, sulla base del rapporto tra risorse stanziate e l'ammontare del risparmio d'imposta (teorico)
complessivamente richiesto, l'Agenzia determinerà, per ogni anno, la percentuale massima del risparmio d'imposta
spettante che sarà reso noto sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it con la pubblicazione di provvedimenti
specifici per ogni annualità.
www.ilsole24ore.com/norme/
documenti
I provvedimenti
e la circolare 15/E/201