Reti di imprese: via al bonus.
Anche con asseverazione tardiva
Anche con asseverazione tardiva
Unica condizione è che la comunicazione all'organo comune per l'esecuzione del contratto, ovvero al rappresentante della rete avvenga entro il prossimo 31 dicembre
Con la risoluzione n. 89/E del 12 settembre, l’Agenzia delle Entrate torna a occuparsi degli aspetti operativi riguardanti la fruizione dell’agevolazione prevista, dall’articolo 42 del decreto legge 78/2010, in favore delle imprese che sottoscrivono o aderiscono a un contratto di rete, integrando le istruzioni già fornite con la circolare 15/E del 14 aprile 2011.
Per il primo anno di applicazione dell’agevolazione, precisa l’Agenzia nel nuovo documento di prassi, le imprese “in rete” potranno avvalersi del regime di sospensione d’imposta anche nel caso in cui l’asseverazione del “programma comune di rete” sia acquisito dopo il 30 settembre 2011. Ciò, a condizione che la comunicazione all’organo comune per l’esecuzione del contratto della rete, ovvero al rappresentante della rete risultante dalla stipula del contratto, avvenga entro il 31 dicembre 2011.
L’agevolazione consiste in un regime di sospensione di imposta sugli utili d’esercizio, accantonati ad apposita riserva di patrimonio netto e destinati al “fondo patrimoniale comune” per la realizzazione degli investimenti previsti dal “programma comune di rete”, da effettuare fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2012.
Inoltre, ai fini dell’accesso all’agevolazione occorre, tra l’altro, che il programma sia preventivamente asseverato da organismi espressione dell’associazionismo imprenditoriale, muniti dei requisiti previsti da un apposito decreto del ministro dell’Economia e delle Finanze (decreto del 25 febbraio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31 marzo 2011).
Come accedere all’agevolazione
La risoluzione ricorda che la finalità della disciplina agevolativa è quella di incentivare l’effettiva realizzazione degli investimenti previsti dal programma comune da parte delle imprese aderenti al contratto di rete.
A tal fine, come precisato nella circolare 15/2011, per accedere all’agevolazione, le imprese devono:
1) sottoscrivere o aderire successivamente a un contratto di rete
2) provvedere alla registrazione nel registro delle imprese
3) accantonare ad apposita riserva una quota degli utili di esercizio destinandoli al fondo patrimoniale comune (o al patrimonio destinato all’affare)
4) ottenere la preventiva asseverazione del programma comune di rete da parte degli organismi abilitati
5) realizzare gli investimenti previsti dal programma comune di rete.
Fermo restando che il meccanismo applicativo del beneficio consente, comunque, la realizzazione degli investimenti previsti dal programma comune di rete dopo la fruizione dell’agevolazione, con la richiamata circolare l’Agenzia ha precisato che tutti gli altri presupposti previsti dalla norma devono sussistere al momento della fruizione dell’agevolazione, cioè al momento del versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta relativo all’esercizio cui si riferiscono gli utili, salvo quanto specificato per il primo anno di applicazione della disciplina.
Il primo anno
Un’importante precisazione relativa al primo anno di applicazione dell’agevolazione è contenuta al paragrafo 7 della circolare, e riguarda, in particolare l’acquisizione dell’asseverazione.
L’asseverazione, come si ricorda, viene rilasciata entro trenta giorni dalla richiesta e comporta la preventiva verifica dell’esistenza degli elementi propri del contratto di rete, nonché dei requisiti di partecipazione in capo alle imprese aderenti.
Tenuto conto dei tempi tecnici necessari per costituire gli organismi di asseverazione, limitatamente al primo anno di applicazione del beneficio l’Agenzia ha permesso alle imprese di fruire dell’agevolazione in sede di saldo, anche in assenza della prescritta asseverazione, a condizione, però, che quest’ultima fosse acquisita entro il 30 settembre 2011, termine di presentazione del modello Unico 2011.
Resta fermo, tuttavia, il rispetto di tutti gli altri requisiti al momento della fruizione, vale a dire l’accantonamento dell’utile a riserva, la stipula del contratto e la relativa registrazione nel registro delle imprese.
Inoltre, sempre per il primo anno di applicazione dell’agevolazione, il citato documento di prassi ha precisato che, fermo restando l’accantonamento ad apposita riserva di una quota degli utili di esercizio da destinare al fondo patrimoniale comune (o al patrimonio destinato all’affare), è consentito stipulare il contratto di rete, eseguire la prescritta iscrizione nel registro delle imprese e ottenere l’asseverazione del programma comune di rete entro il 30 settembre 2011. In tale ultimo caso, tuttavia, il versamento del saldo delle imposte sui redditi non ha potuto tenere conto del risparmio d’imposta derivante dal regime di sospensione, ancorché siano state prenotate le risorse corrispondenti.
Solo al ricorrere di tutti i presupposti entro il termine del 30 settembre 2011, ed evidenziata l’agevolazione nel modello Unico, sarà possibile recuperare, secondo le modalità ordinarie, il risparmio d’imposta non fruito, sotto forma di versamento eccedente.
I nuovi termini per l’asseverazione
In considerazione dei tempi tecnici necessari per la valutazione del “programma comune di rete” da parte degli organismi abilitati e tenuto conto che il decreto ministeriale dispone il rilascio dell’asseverazione entro 30 giorni dalla richiesta, per il primo anno di applicazione dell’agevolazione, l’Agenzia delle Entrate ha concesso una sorta di ulteriore “proroga” al rilascio dell’asseverazione, precisando così che le imprese che hanno prenotato i fondi mediante l’invio dell’apposita comunicazione potranno avvalersi del regime di sospensione d’imposta anche nel caso in cui l’asseverazione del “programma comune di rete” sia acquisita dopo il 30 settembre 2011.
Ciò, a condizione che la comunicazione all’organo comune per l’esecuzione del contratto della rete, ovvero al rappresentante della rete risultante dalla stipula del contratto, avvenga entro il 31 dicembre 2011.
Conseguentemente, le imprese che abbiano effettuato l’accantonamento ad apposita riserva di una quota degli utili di esercizio da destinare al fondo patrimoniale comune (o al patrimonio destinato all’affare) entro il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi, che stipulino il contratto di rete e provvedano alla relativa iscrizione nel registro delle imprese entro il 30 settembre 2011, possono dare evidenza dell’agevolazione in Unico 2011 e procedere, così, al recupero del saldo versato in eccedenza mediante compensazione con il primo versamento utile da effettuare a partire dal 1° ottobre, a condizione che l’avvenuta asseverazione venga comunicata all’organo comune ovvero al rappresentante della rete entro il 31 dicembre 2011.
Per il primo anno di applicazione dell’agevolazione, precisa l’Agenzia nel nuovo documento di prassi, le imprese “in rete” potranno avvalersi del regime di sospensione d’imposta anche nel caso in cui l’asseverazione del “programma comune di rete” sia acquisito dopo il 30 settembre 2011. Ciò, a condizione che la comunicazione all’organo comune per l’esecuzione del contratto della rete, ovvero al rappresentante della rete risultante dalla stipula del contratto, avvenga entro il 31 dicembre 2011.
L’agevolazione consiste in un regime di sospensione di imposta sugli utili d’esercizio, accantonati ad apposita riserva di patrimonio netto e destinati al “fondo patrimoniale comune” per la realizzazione degli investimenti previsti dal “programma comune di rete”, da effettuare fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2012.
Inoltre, ai fini dell’accesso all’agevolazione occorre, tra l’altro, che il programma sia preventivamente asseverato da organismi espressione dell’associazionismo imprenditoriale, muniti dei requisiti previsti da un apposito decreto del ministro dell’Economia e delle Finanze (decreto del 25 febbraio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31 marzo 2011).
Come accedere all’agevolazione
La risoluzione ricorda che la finalità della disciplina agevolativa è quella di incentivare l’effettiva realizzazione degli investimenti previsti dal programma comune da parte delle imprese aderenti al contratto di rete.
A tal fine, come precisato nella circolare 15/2011, per accedere all’agevolazione, le imprese devono:
1) sottoscrivere o aderire successivamente a un contratto di rete
2) provvedere alla registrazione nel registro delle imprese
3) accantonare ad apposita riserva una quota degli utili di esercizio destinandoli al fondo patrimoniale comune (o al patrimonio destinato all’affare)
4) ottenere la preventiva asseverazione del programma comune di rete da parte degli organismi abilitati
5) realizzare gli investimenti previsti dal programma comune di rete.
Fermo restando che il meccanismo applicativo del beneficio consente, comunque, la realizzazione degli investimenti previsti dal programma comune di rete dopo la fruizione dell’agevolazione, con la richiamata circolare l’Agenzia ha precisato che tutti gli altri presupposti previsti dalla norma devono sussistere al momento della fruizione dell’agevolazione, cioè al momento del versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta relativo all’esercizio cui si riferiscono gli utili, salvo quanto specificato per il primo anno di applicazione della disciplina.
Il primo anno
Un’importante precisazione relativa al primo anno di applicazione dell’agevolazione è contenuta al paragrafo 7 della circolare, e riguarda, in particolare l’acquisizione dell’asseverazione.
L’asseverazione, come si ricorda, viene rilasciata entro trenta giorni dalla richiesta e comporta la preventiva verifica dell’esistenza degli elementi propri del contratto di rete, nonché dei requisiti di partecipazione in capo alle imprese aderenti.
Tenuto conto dei tempi tecnici necessari per costituire gli organismi di asseverazione, limitatamente al primo anno di applicazione del beneficio l’Agenzia ha permesso alle imprese di fruire dell’agevolazione in sede di saldo, anche in assenza della prescritta asseverazione, a condizione, però, che quest’ultima fosse acquisita entro il 30 settembre 2011, termine di presentazione del modello Unico 2011.
Resta fermo, tuttavia, il rispetto di tutti gli altri requisiti al momento della fruizione, vale a dire l’accantonamento dell’utile a riserva, la stipula del contratto e la relativa registrazione nel registro delle imprese.
Inoltre, sempre per il primo anno di applicazione dell’agevolazione, il citato documento di prassi ha precisato che, fermo restando l’accantonamento ad apposita riserva di una quota degli utili di esercizio da destinare al fondo patrimoniale comune (o al patrimonio destinato all’affare), è consentito stipulare il contratto di rete, eseguire la prescritta iscrizione nel registro delle imprese e ottenere l’asseverazione del programma comune di rete entro il 30 settembre 2011. In tale ultimo caso, tuttavia, il versamento del saldo delle imposte sui redditi non ha potuto tenere conto del risparmio d’imposta derivante dal regime di sospensione, ancorché siano state prenotate le risorse corrispondenti.
Solo al ricorrere di tutti i presupposti entro il termine del 30 settembre 2011, ed evidenziata l’agevolazione nel modello Unico, sarà possibile recuperare, secondo le modalità ordinarie, il risparmio d’imposta non fruito, sotto forma di versamento eccedente.
I nuovi termini per l’asseverazione
In considerazione dei tempi tecnici necessari per la valutazione del “programma comune di rete” da parte degli organismi abilitati e tenuto conto che il decreto ministeriale dispone il rilascio dell’asseverazione entro 30 giorni dalla richiesta, per il primo anno di applicazione dell’agevolazione, l’Agenzia delle Entrate ha concesso una sorta di ulteriore “proroga” al rilascio dell’asseverazione, precisando così che le imprese che hanno prenotato i fondi mediante l’invio dell’apposita comunicazione potranno avvalersi del regime di sospensione d’imposta anche nel caso in cui l’asseverazione del “programma comune di rete” sia acquisita dopo il 30 settembre 2011.
Ciò, a condizione che la comunicazione all’organo comune per l’esecuzione del contratto della rete, ovvero al rappresentante della rete risultante dalla stipula del contratto, avvenga entro il 31 dicembre 2011.
Conseguentemente, le imprese che abbiano effettuato l’accantonamento ad apposita riserva di una quota degli utili di esercizio da destinare al fondo patrimoniale comune (o al patrimonio destinato all’affare) entro il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi, che stipulino il contratto di rete e provvedano alla relativa iscrizione nel registro delle imprese entro il 30 settembre 2011, possono dare evidenza dell’agevolazione in Unico 2011 e procedere, così, al recupero del saldo versato in eccedenza mediante compensazione con il primo versamento utile da effettuare a partire dal 1° ottobre, a condizione che l’avvenuta asseverazione venga comunicata all’organo comune ovvero al rappresentante della rete entro il 31 dicembre 2011.
Sara Di Donato
Gabriella Goglia
pubblicato Lunedì 12 Settembre 2011