Rideterminazione degli acconti anche per reti di impresa (Fonte: Eutekne.info - 28/5/2012)

Imposte dirette

Rideterminazione degli acconti anche per reti di imprese e benzinai

Nel calcolo delle imposte 2011, base di computo dell’acconto 2012, non vanno considerate le agevolazioni fruite nello stesso 2011

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 / Lunedì 28 maggio 2012
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Proseguendo l’esame delle disposizioni che impongono la rideterminazione delle imposte 2011 sulle quali calcolare gli acconti dovuti per il 2012 (si veda “Test del ricalcolo per gli acconti 2012” del 25 maggio 2012), ci occupiamo qui delle reti di imprese e dei benzinai.
Con riferimento al primo profilo, l’art. 42 comma 2-quater del DL 78/2010 (conv. L. 122/2010) prevede, per le imprese che hanno aderito ad un “contratto di rete”, un regime di sospensione d’imposta per la quota degli utili d’esercizio accantonata in un’apposita riserva per l’esecuzione degli investimenti previsti dal programma comune di rete. In particolare, secondo l’art. 3 comma 4-ter del DL 5/2009, con il contratto di rete “più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all’esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell’oggetto della propria impresa”.

Si tratta, pertanto, di una forma di aggregazione tra imprese le quali, pur mantenendo la loro soggettività giuridica, possono:
- avviare forme di collaborazione “generiche”;
- scambiarsi know how specifico su prodotti o processi;
- esercitare in comune alcune attività economiche.

L’agevolazione:
- compete per gli utili d’esercizio accantonati in un’apposita riserva a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2010 e sino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2012 (per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare essa può, quindi, essere fatta valere in sede di versamento a saldo dell’imposta dovuta per il 2010, il 2011 e il 2012);
- cessa solo in caso di mancata esecuzione di tale programma comune o di distribuzione ai soci della riserva.

Essa può essere fruita esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d’imposta relativo all’esercizio cui si riferiscono gli utili destinati al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato all’affare; per il periodo di imposta successivo, l’acconto delle imposte dirette è calcolato assumendo come imposta del periodo precedente quella che si sarebbe applicata in assenza delle agevolazioni.

Per quanto sopra, le imprese che, nel 2011, hanno beneficiato della detassazione devono rideterminare l’IRPEF/IRES relativa al 2011, sulla quale commisurare l’acconto “storico” 2012, senza tenere conto dell’incentivo.
Analogamente, le imprese che fruiscono dell’agevolazione nel corso del periodo d’imposta 2012 non possono tenerne conto in sede di calcolo dell’acconto IRPEF/IRES, relativo al medesimo periodo, con il cosiddetto criterio previsionale.