(2840) Bonus "Reti", entro il 23 maggio la comunicazione via web (www.fiscooggi.it - 10/05/2012)

Bonus “reti”, entro il 23 maggio la comunicazione via web
L’importo non può essere superiore a un milione di euro, anche nell’ipotesi di un maggiore accantonamento di utili a riserva e nel caso di adesione a più accordi
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Dal 2 al 23 maggio, le imprese aderenti a un contratto di rete sono chiamate a presentare il modello “Reti” per l’accesso al regime di sospensione d’imposta sugli utili d’esercizio accantonati ad apposita riserva, introdotto dall’articolo 42, commi da 2-quater a 2-septies, del Dl n. 78/2010.
Le risorse a disposizione per il 2012 ammontano a 14 milioni di euro, meno rispetto all’anno scorso, quando gli stanziamenti ammontavano a 20 milioni di euro.
 
Come stabilito dal provvedimento 14 aprile 2011, per accedere alla misura agevolativa, le imprese devono presentare all’Agenzia delle Entrate, dal 2 al 23 maggio di ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, tre singole comunicazioni in riferimento ai tre periodi d’imposta interessati dall’agevolazione, cioè ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre degli anni 2010, 2011 e 2012.
 
Per il secondo anno di vigenza del beneficio, dunque, le imprese hanno tempo fino al prossimo 23 maggio per comunicare i dati relativi agli utili accantonati ad apposita riserva e al risparmio d’imposta che deriva dalla corrispondente variazione in diminuzione operata nell’ambito del reddito d’impresa, relativamente al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2011.
La comunicazione deve essere presentata all’Agenzia delle Entrate esclusivamente in via telematica, direttamente da parte dei soggetti abilitati, oppure tramite i soggetti incaricati, utilizzando il prodotto di gestione denominato “AgevolazioneReti”, reso disponibile gratuitamente dall’Amministrazione finanziaria sul sito internet.
 
Nella circolare n. 15/2011, l’Agenzia ha fornito i necessari chiarimenti sull’agevolazione.
 
Caratteristiche dell’agevolazione
L’agevolazione consiste in un regime di sospensione di imposta di una quota degli utili d’esercizio accantonati dalle imprese ad apposita riserva di patrimonio netto e destinati al fondo patrimoniale comune per la realizzazione degli investimenti previsti dal programma comune di rete.
In sostanza, il vantaggio fiscale previsto per le imprese aderenti al contratto di rete è rappresentato dalla possibilità di escludere dal calcolo del reddito imponibile una quota di utili accantonata ad apposita riserva.
Per espressa previsione normativa, l’importo che non concorre alla formazione del reddito di impresa non può comunque essere superiore a un milione di euro per ciascuna impresa, anche nell’ipotesi di accantonamento di utili a riserva per un ammontare superiore, così come anche nel caso in cui un’impresa aderisca a più di un contratto di rete.
Il regime di sospensione cessa nell’esercizio in cui viene meno l’adesione al contratto di rete o nell’esercizio in cui la riserva è utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite di esercizio.
 
Presupposti per accedere al regime di sospensione
Per accedere all’agevolazione, le imprese interessate devono:
  • aderire a un contratto di rete
  • accantonare in bilancio in un’apposita riserva – denominata con riferimento alla legge istitutiva dell’agevolazione – una quota degli utili di esercizio destinandoli al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato all’affare per realizzare gli investimenti previsti dal programma comune di rete
  • aver ottenuto la preventiva asseverazione del programma da parte degli organismi abilitati
  • effettuare gli investimenti previsti dal programma comune entro l’esercizio successivo a quello in cui è assunta la delibera di accantonamento degli utili dell’esercizio.
 
La circolare chiarisce che tali presupposti, ad esclusione della realizzazione degli investimenti, devono sussistere al momento della fruizione dell’agevolazione, cioè al momento di versare il saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta relativo all’esercizio cui si riferiscono gli utili (in questo caso, il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2011).
La realizzazione degli investimenti, infatti, può avvenire anche dopo la fruizione del bonus, purché entro l’esercizio successivo a quello in cui è stata deliberata la destinazione dell’utile.
 
Primo anno di applicazione
Come si ricorderà, per il primo anno, tenuto conto di alcuni aspetti procedurali che ne hanno impedito la tempestiva applicazione “a regime”, soprattutto in considerazione dei tempi tecnici necessari per la costituzione degli organismi di asseverazione, l’Agenzia delle Entrate ha concesso tempi più lunghi per provvedere alla stipula del contratto di rete, all’iscrizione nel registro delle imprese, nonché per ottenere l’asseverazione del programma comune di rete.
Per tali adempimenti, infatti, fermo restando l’accantonamento degli utili in apposita riserva, le imprese hanno potuto provvedere anche successivamente ai termini di versamento del saldo, purché tali presupposti si fossero comunque verificati entro la data del 30 settembre 2011.
Con riferimento all’asseverazione del programma di rete, in particolare, con la risoluzione n. 89/2011, l’Agenzia ha ulteriormente prorogato i termini per tale adempimento anche oltre il 30 settembre 2011, a condizione, però, che la comunicazione dell’avvenuta asseverazione all’organo comune per l’esecuzione del contratto della rete, ovvero al rappresentante della rete, avvenisse entro il successivo 31 dicembre.
Per l’anno in corso, invece, l’applicazione del regime agevolativo segue la tempistica ordinaria dettata dalla norma, che prevede la sussistenza di tutti i presupposti richiesti al momento della fruizione del bonus, cioè entro il termine stabilito per il versamento del saldo.
 
Modalità di fruizione
L’agevolazione è tecnicamente fruibile apportando una variazione in diminuzione del reddito per un importo pari alla quota di utile netto dell’esercizio accantonato a riserva. Può essere utilizzata esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta relativo all’esercizio cui si riferiscono gli utili destinati al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato all’affare.
La sospensione, lo ricordiamo, opera esclusivamente ai fini Ires e Irpef, ma non ai fini dell’Irap.
Resta fermo che gli acconti dovuti per il periodo successivo devono essere determinati secondo le modalità ordinarie, cioè al lordo dell’agevolazione, assumendo come imposta del periodo precedente quella che si sarebbe scontata in assenza del regime di favore.
Nel caso in cui i versamenti in acconto risultino eccedenti al momento della determinazione del saldo per effetto della sospensione di imposta, in favore del contribuente matura un credito Irpef/Ires utilizzabile secondo le modalità ordinarie.
 
La procedura di accesso
Come accennato in premessa, in base al provvedimento direttoriale del 14 aprile, l’accesso al beneficio è subordinato alla presentazione, in modalità telematica, di un’apposita comunicazione (modello Reti) finalizzata alla prenotazione dei fondi da parte di ciascuna impresa.
Al fine di assicurare il rispetto del limite degli stanziamenti previsti per l’intero periodo di applicazione dell’agevolazione (20 milioni di euro per il 2011 e 14 milioni per ciascuno degli anni 2012 e 2013), infatti, le imprese comunicano i dati relativi agli utili accantonati ad apposita riserva e al risparmio d’imposta, che deriva dalla corrispondente variazione in diminuzione operata nell’ambito del reddito d’impresa.
Se, come avvenuto in riferimento al primo anno di applicazione della disciplina, le richieste complessive dovessero superare lo stanziamento previsto, l’Agenzia delle Entrate applicherà un criterio di ripartizione pro-quota delle risorse disponibili in bilancio.
Sulla base dei dati risultanti dalle comunicazioni trasmesse, infatti, sarà determinata la percentuale massima del risparmio d’imposta spettante a ciascuna impresa, con metodo proporzionale, tenendo conto, cioè, del rapporto tra l’ammontare delle risorse stanziate e l’importo complessivamente richiesto.
Si ricorda che, in riferimento al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2010, la percentuale massima spettante a ciascuna impresa che ha validamente presentato l’istanza telematica per accedere all’agevolazione, dal 2 al 23 maggio dello scorso anno, è stata determinata in misura pari al 75,3733% (provvedimento del 13 giugno 2011).
 
Compilazione della comunicazione
Sulla base delle istruzioni annesse al modello Reti, con riferimento al secondo anno di applicazione dell’agevolazione, nel quadro A va indicato:
  • nella colonna 1, l’ammontare della quota degli utili dell’esercizio accantonati e destinati al fondo patrimoniale o al patrimonio destinato all’affare relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2011 (tale importo non può, comunque, superare il limite di 1 milione di euro)
  • nella colonna 2, il risparmio d’imposta complessivo corrispondente alla quota degli utili indicati nella colonna 1.
 
Anche le imprese con esercizio “a cavallo” dell’anno solare il cui esercizio di riferimento non sia a oggi ancora chiuso, sono comunque tenute a presentare il modello di comunicazione entro mercoledì 23 maggio, indicando i dati relativi alla quota degli utili accantonati nonché al risparmio d’imposta che deriva dall’applicazione del regime agevolativo, in via presuntiva.
 
Il risparmio d’imposta da indicare nell’apposito quadro del modello Reti va calcolato secondo le istruzioni fornite con la circolare n. 15/2011:
  • per i soggetti Ires, è sufficiente applicare l’aliquota del 27,5% all’importo della variazione in diminuzione corrispondente alla quota di utili accantonata nell’apposita riserva
  • per i soggetti Irpef, il calcolo è un po’ più complesso in considerazione della progressività dell’aliquota, commisurata agli scaglioni di reddito:
    • per gli imprenditori individuali, occorre determinare la differenza tra l’Irpef astrattamente dovuta in riferimento al solo reddito d’impresa (senza tener conto, quindi, dell’eventuale cumulo con altri redditi posseduti), assunto al lordo della variazione in diminuzione, e l’Irpef applicabile al solo reddito d’impresa (sempre senza tener conto dell’eventuale cumulo con altri redditi), assunto al netto della variazione in diminuzione
    • per le società di persone e le società di capitali trasparenti, occorre preliminarmente determinare, per ciascun socio, il risparmio d’imposta derivante dall’applicazione dell’agevolazione al reddito di partecipazione in dette società (calcolato con il metodo sopra indicato per gli imprenditori individuali) e poi sommare detti importi per calcolare il totale del risparmio d’imposta complessivo da attribuire alla società.
La circolare chiarisce, inoltre, che, in caso di perdita, il risparmio dell’imposta dovuta è determinato applicando le aliquote progressive all’importo deducibile dal reddito d'impresa, corrispondente all’ammontare dell’accantonamento.
Gabriella Goglia
pubblicato Giovedì 10 Maggio 2012