(3161) Por Marche 2007-2013 - Interventi 1.1.1.04, 1.1.1.04.02, 1.2.1.05.08 - Ammessi i pagamenti con ricervuta bancaria - Decreto 10 del 26/2/2014

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA

POSIZIONE DI FUNZIONE INNOVAZIONE RICERCA E COMPETITIVITA’ DEI SETTORI PRODUTTIVI

N.

10/IRE

DEL

26/02/2014

Oggetto: Ulteriori modifiche e integrazioni ai bandi di cui agli interventi 1.1.1.04.01 (bando 2010), 1.1.1.04.02 (bando 2012),  1.2.1.05.08 (bando 2013)

 

 

-   relativamente al bando approvato con DDPF n. 268/IRE_11 del  09/11/2010 in attuazione  dell’Intervento 1.1.1.04.01 “Promozione della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale nelle PMI”, al punto III “Criteri per la documentazione dei costi” dell’Allegato 3.A aggiungere il seguente paragrafo:

“Per i pagamenti tramite ricevuta bancaria (RI.BA.) è necessario allegare copia della ricevuta bancaria riportante gli estremi della fattura, unitamente alla copia dell’estratto conto bancario o postale opportunamente timbrato dalla banca, da cui risulti l’effettivo addebito dell’importo sul conto del beneficiario.

Nel caso la ricevuta bancaria (RI.BA.) si riferisca a più pagamenti - RI.BA. cumulativa - occorre riportare gli estremi di ogni fattura cui si riferisce il pagamento, in modo da individuare inequivocabilmente la/le fattura/e ammissibile/i. Per i pagamenti cumulativi, effettuati anche con bonifico, la ditta dovrà produrre la distinta di tutti i pagamenti.

Qualora la ricevuta bancaria (RI.BA.) non risulti correttamente compilata, l’Organismo Intermedio potrà richiedere, quale documentazione integrativa, copia dei libri contabili; nel caso in cui anche con i libri contabili non sia possibile stabilire con chiarezza la fattura pagata, la stessa non verrà ammessa.”;

-      relativamente al bando approvato con DDPF n. 69 del 25.07.2012 in attuazione dell’Intervento 1.1.1.04.02 “Promozione della ricerca e dello sviluppo in filiere tecnologico-produttive”:

a)    al punto 3.2 “Modalità di pagamento” dell’Allegato 6 del DDPF n. 87 del 12.09.2012 eliminare, dopo la parola “effettuati”, le parole “solo ed esclusivamente tramite bonifico bancario o postale” ed inserire la seguente dicitura: “tramite bonifico bancario, postale o tramite ricevuta bancaria (RI.BA.)”;

b)   al punto 3.3 “Documentazione giustificativa dell’avvenuto pagamento” dell’Allegato 6 del DDPF n. 87 del 12.09.2012  aggiungere il seguente paragrafo:

“Per i pagamenti tramite ricevuta bancaria (RI.BA.) è necessario allegare copia della ricevuta bancaria riportante gli estremi della fattura, unitamente alla copia dell’estratto conto bancario o postale opportunamente timbrato dalla banca, da cui risulti l’effettivo addebito dell’importo sul conto del beneficiario.

Nel caso la ricevuta bancaria (RI.BA.) si riferisca a più pagamenti - RI.BA. cumulativa - occorre riportare gli estremi di ogni fattura cui si riferisce il pagamento, in modo da individuare inequivocabilmente la/le fattura/e ammissibile/i. Per i pagamenti cumulativi, effettuati anche con bonifico, la ditta dovrà produrre la distinta di tutti i pagamenti.

Qualora la ricevuta bancaria (RI.BA.) non risulti correttamente compilata, l’Organismo Intermedio potrà richiedere, quale documentazione integrativa, copia dei libri contabili; nel caso in cui anche con i libri contabili non sia possibile stabilire con chiarezza la fattura pagata, la stessa non verrà ammessa.”

 

-      relativamente al bando approvato con DDPF n. 17/IRE del 14/03/2013 in attuazione dell’Intervento 1.2.1.05.08:

a)     al punto 15 “Modalità di pagamento delle spese” eliminare, dopo la parola “effettuati”, le parole “solo ed esclusivamente tramite bonifico bancario o postale” ed inserire la seguente dicitura: “tramite bonifico bancario, postale o tramite ricevuta bancaria (RI.BA.)”;

b)      al punto 16 “Prova della spesa” inserire dopo il primo punto dell’elenco puntato, un ulteriore punto come segue:

  • originali delle fatture accompagnati dalla relativa ricevuta bancaria (RI.BA) debitamente compilata, unitamente alla copia dell’estratto conto bancario o postale da cui risulti l’effettivo addebito dell’importo sul conto del beneficiario.

Le fatture, in funzione dell’oggetto per cui è richiesta l’ammissibilità della spesa, debbono riportare in modo analitico l’indicazione dei beni e servizi o la chiara descrizione della tipologia della prestazione  o del lavoro svolto.

Per i pagamenti tramite ricevuta bancaria (RI.BA.) è necessario allegare copia della ricevuta bancaria riportante gli estremi della fattura, unitamente alla copia dell’estratto conto bancario o postale opportunamente timbrato dalla banca, da cui risulti l’effettivo addebito dell’importo sul conto del beneficiario.

Nel caso la ricevuta bancaria (RI.BA.) si riferisca a più pagamenti - RI.BA. cumulativa - occorre riportare gli estremi di ogni fattura cui si riferisce il pagamento, in modo da individuare inequivocabilmente la/le fattura/e ammissibile/i. Per i pagamenti cumulativi, effettuati anche con bonifico, la ditta dovrà produrre la distinta di tutti i pagamenti.

Qualora la ricevuta bancaria (RI.BA.) non risulti correttamente compilata, l’ufficio potrà richiedere, quale documentazione integrativa, copia dei libri contabili; nel caso in cui anche con i libri contabili non sia possibile stabilire con chiarezza la fattura pagata, la stessa non verrà ammessa.