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REGOLAMENTO (UE) N. 651/2014 DELLA COMMISSIONE
del 17 giugno 2014
che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato
SEZIONE 4
Aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione
Articolo 25
Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo
1. Gli aiuti a progetti di ricerca e sviluppo sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.
2. La parte sovvenzionata del progetto di ricerca e sviluppo deve essere integralmente compresa in una o più delle seguenti categorie di ricerca:
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 a)  | 
 ricerca fondamentale;  | 
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 b)  | 
 ricerca industriale;  | 
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 c)  | 
 sviluppo sperimentale;  | 
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 d)  | 
 studi di fattibilità.  | 
3. I costi ammissibili per i progetti di ricerca e sviluppo sono imputati a una specifica categoria di ricerca e sviluppo e rientrano nelle seguenti categorie:
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 a)  | 
 spese di personale: ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui sono impiegati nel progetto;  | 
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 b)  | 
 costi relativi a strumentazione e attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto. Se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per tutto il loro ciclo di vita per il progetto, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati;  | 
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 c)  | 
 costi relativi agli immobili e ai terreni nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto. Per quanto riguarda gli immobili, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati. Per quanto riguarda i terreni, sono ammissibili i costi delle cessioni a condizioni commerciali o le spese di capitale effettivamente sostenute;  | 
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 d)  | 
 costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato, nonché costi per i servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini del progetto;  | 
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 e)  | 
 spese generali supplementari e altri costi di esercizio, compresi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili al progetto.  | 
4. I costi ammissibili per gli studi di fattibilità corrispondono ai costi dello studio.
5. L'intensità di aiuto per ciascun beneficiario non supera:
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 a)  | 
 il 100 % dei costi ammissibili per la ricerca fondamentale;  | 
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 b)  | 
 il 50 % dei costi ammissibili per la ricerca industriale;  | 
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 c)  | 
 il 25 % dei costi ammissibili per lo sviluppo sperimentale;  | 
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 d)  | 
 il 50 % dei costi ammissibili per gli studi di fattibilità.  | 
6. L'intensità di aiuto per la ricerca industriale e lo sviluppo sperimentale può essere aumentata fino a un'intensità massima dell'80 % dei costi ammissibili come segue:
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 a)  | 
 di 10 punti percentuali per le medie imprese e di 20 punti percentuali per le piccole imprese;  | 
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 b)  | 
 di 15 punti percentuali se è soddisfatta una delle seguenti condizioni: 
 
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7. Le intensità di aiuto per gli studi di fattibilità possono essere aumentate di 10 punti percentuali per le medie imprese e di 20 punti percentuali per le piccole imprese.


				