Le nuove regole per l'accesso ai finanziamenti UE
Con il Regolamento Ue n. 966/2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, cambiano le regole per l'accesso sia ai finanziamenti diretti dell'Unione Europea sia ai finanziamenti previsti dai fondi strutturali. Le procedure saranno più snelle e semplici: le agevolazioni saranno rilasciate a forfait in base ai risultati; viene eliminato l'obbligo di fornire le stesse informazioni ogni volta che si richiedono i fondi ed è prevista la possibilità di presentare le domande online.
Dal 1° gennaio 2013 entreranno in vigore le nuove regole per l’accesso ai fondi dell’Unione Europea dettate dal Regolamento Ue n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 298 del 26 ottobre 2012.
Il nuovo regolamento è una delle norme base dell’Unione Europea poiché stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione.
Completa il quadro normativo, la proposta di regolamento delegato - C(2012) 7507 final -, approvata lo scorso 29 ottobre 2012 dalla Commissione europea, che definisce le modalità di applicazione del regolamento Ue n. 966/2012.
L’obiettivo del regolamento Ue n. 966/2012, che abroga il regolamento Ue n. 1605/2012, è di ridurre e semplificare gli oneri amministrativi a carico delle imprese in fase di acceso ai fondi stanziati dalla UE abbreviando i tempi, abbassando i costi e riducendo allo stesso tempo il tasso di errori commessi in fase di preparazione delle domande e di valutazione delle stesse.
A tal fine, la concessione delle sovvenzioni si baserà più sui risultati effettivamente raggiunti che sulla rendicontazione delle spese effettuate, utilizzando maggiormente l’erogazione dei finanziamenti in base a importi fissi, tassi forfettari e costi unitari. L'esperienza maturata nell'utilizzo degli importi forfettari o dei finanziamenti a tasso forfettario ha, infatti, dimostrato che tali forme di finanziamento hanno notevolmente semplificato le procedure amministrative e ridotto in misura significativa il rischio di errori.
Per ridurre gli oneri amministrativi e le spese a carico dei beneficiari, nella fase di rendicontazione si procederà con un approccio beneficiario per beneficiario (individuale): le imprese potranno personalizzare la loro rendicontazione, basandola sul proprio sistema contabile.
Il nuovo Regolamento, inoltre, amplia il ventaglio dei costi ammissibili. Per le piccole e medie imprese, infatti, rientrano tra i costi ammissibili quelli relativi al lavoro svolto nell'ambito di un programma d'azione o di lavoro dai proprietari e altre persone fisiche che non ricevono uno stipendio.
I costi indiretti, inoltre, saranno ritenuti ammissibili fino al massimale del 7% del totale dei costi diretti ammissibili.
In generale, l'azione finanziata dalla sovvenzione potrà essere avviata dopo la firma della convenzione di finanziamento. Una deroga può essere concessa solo se il richiedente può provare la necessità di avviare l'azione prima di tale momento. In tali casi, comunque, i costi ammissibili al finanziamento non potranno essere anteriori alla data della domanda di sovvenzione, salvi casi eccezionali debitamente giustificati previsti nell'atto di base o in caso di estrema urgenza (aiuti in situazioni di crisi, operazioni di protezione civile, operazioni di aiuto umanitario ovvero in situazioni di pericolo imminente o immediato che rischiano di degenerare in un conflitto armato o di destabilizzare un paese). In ogni caso, la sovvenzione non sarà mai riconosciuta per azioni già concluse.
Le domande di sovvenzione possono essere presentate mediante lettera o per via elettronica. Qualora lo ritenga fattibile, la Commissione potrà prevedere la possibilità di presentare le domande di sovvenzione online.
Le proposte presentate saranno valutate sulla base dei criteri di selezione e di concessione fissati nell’avviso, al fine di individuare quelle che possono beneficiare di un finanziamento.
Quando la domanda riguarda la sovvenzione di un’azione per un importo superiore a 750.000 euro oppure una sovvenzione di funzionamento d’importo superiore a 100.000 euro, la domanda dovrà essere corredata dalla relazione della revisione contabile effettuata da un revisore dei conti esterno riconosciuto. La relazione certifica i conti riguardanti l’ultimo esercizio per il quale i conti sono disponibili.
I criteri di ammissibilità, che dovranno essere indicati nell'invito a presentare proposte, stabiliscono le condizioni di partecipazione agli inviti a presentare proposte. Tali criteri saranno determinati tenendo in debito conto gli obiettivi dell'azione e dovranno rispettare i principi di trasparenza e di non discriminazione.
I criteri di selezione saranno pubblicati nell'invito a presentare proposte e permettono di valutare la capacità finanziaria e operativa del richiedente di realizzare l'azione o il programma di lavoro proposti.
Il richiedente dovrà disporre di fonti di finanziamento stabili e sufficienti per mantenere la sua attività durante il periodo di realizzazione dell'azione o l'esercizio sovvenzionato e partecipare al suo finanziamento. Dovrà inoltre disporre delle competenze e qualificazioni professionali richieste per portare a termine l'azione o il programma di lavoro proposti, salvo disposizioni speciali dell'atto di base.