Incentivi Inail: sotto esame il click day in Campania
In merito alla mancata ammissione agli incentivi Inail relativi all'Avviso 2012, il Tar Lazio evidenzia come la procedura del "click day" fu congegnata in modo non conforme alla legge. Da ciò ne deriverebbe una declaratoria di illegittimità e conseguente ristoro del danno subito a favore dei ricorrenti esclusi dal finanziamento.
Narra la sentenza del TAR Lazio del 19 febbraio u.s. che è stato pubblicato in G.U., serie generale, n. 288 del 10/12/2010 e sul sito dell' I.N.A.I.L., l' “Avviso pubblico per Incentivi alle imprese per la realizzazione di interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, per l’anno 2010”. L'istituto assicuratore ha comunicato l’indizione di una procedura diretta alla erogazione in favore delle imprese ubicate su tutto il territorio nazionale di contributi per il finanziamento di progetti volti a migliorare i "livelli di salute e sicurezza sul lavoro".
L'ammontare dei fondi complessivamente stanziati, pari, secondo l’art. 4 dell'Avviso predetto, ad Euro 60.000.000, è stato ripartito su base regionale. Alla Regione Campania sono stati destinati Euro 5.073.347,00. L'I.N.A.I.L., Direzione Regionale Campania, ha emesso a sua volta, sempre in data 10.12.2010, per lo stanziamento assegnatogli, “Avviso pubblico 2010” destinato alle imprese attive nel territorio regionale con l’unità produttiva interessata dal progetto, con indicazione delle modalità e dei requisiti di partecipazione e presentazione delle domande.
Il ricorso al Tar nasce dalla seguente circostanza: i ricorrenti partecipano, in riferimento alla Regione Campania, senza esito positivo (non essendo risultati tra i concorrenti che hanno presentato le 104 domande ammesse all’esito della fase di invio telematico), alla procedura Inail. I ricorrenti contestano la procedura in quanto nel giorno iniziale stabilito (12.1.2011) per l'invio telematico delle domande, il sistema informatico centrale dell'I.N.A.I.L., nella fase di apertura dello sportello telematico, “crollava” (secondo lo stesso I.N.A.I.L. dalle ore 14,03 alle ore 14,09; secondo i ricorrenti con inaccessibilità al sito protrattasi dalle ore 13,50/13,55 circa alle ore 14,20/14,25) e che alla ripresa del funzionamento, i fondi della Regione Campania risultavano in pochi minuti già completamente esauriti.
Il ricorrenti contestano la legittimità dell'Avviso pubblico emesso dall'Inail e il mancato funzionamento del sistema telematico.
Il TAR Lazio conferma che la procedura adottata dall'Inail non sarebbe in linea con la previsione normativa: l’istruttoria deve avvenire ex post, nell’ordine cronologico di presentazione di tutte le domande, di modo che, gradualmente, fino alla capienza dei fondi, siano individuate le imprese ammesse a beneficiare del contributo (nell’ordine cronologico, sostanzialmente, di presentazione di quelle domande che abbiano tuttavia superato l’istruttoria). Invece, nel caso di specie, come fondatamente lamentano i ricorrenti, l’INAIL ha limitato l’istruttoria alle prime domande ricevute (che avevano teoricamente esaurito i fondi da erogare) non consentendo quindi alle imprese successive in ordine cronologico di registrazione di vedersi ammettere all’istruttoria in caso di mancata concessione del contributo “prenotato” dalle imprese registrate cronologicamente in posizione poziore.
Inoltre, il TAR specifica di dover limitare la propria pronuncia alla mera declaratoria di illegittimità degli atti suddetti - dovendo riconoscersi l’interesse dei ricorrenti ai fini risarcitori (per equivalente) - senza disporne l’annullamento che allo stato “non risulta più utile” per i ricorrenti e che comunque risulterebbe, ai sensi dell’art. 2058, c. 2, c.c., eccessivamente oneroso per l’Amministrazione e quindi da sostituirsi con forme risarcitorie per equivalente.
Con riguardo dunque alla quantificazione del danno, deve ritenersi, che alla parte ricorrente:
- spetti, in linea di massima (e salve le verifiche di cui appresso demandate alla P.A. in sede esecutiva) il risarcimento del danno emergente subìto per spese di partecipazione alla procedura (euro 600,00 per ciascun ricorrente versati a favore dell’intermediario quale rimborso forfettario di spese e costo di euro 2.500,00 per noleggio di piattaforma informatica e relativa assistenza tecnica);- non spetta il risarcimento per lucro cessante e tantomeno quello derivante da perdita di chance.
A cura della Redazione
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