COMMISSIONE PER LA DETERMINAZIONE DELLA DIMENSIONE AZIENDALE
AI FINI DELLA CONCESSIONE DI AIUTI ALLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE
TERZA RIUNIONE – 27 giugno 2006 – RISPOSTE AI QUESITI
R. I quesiti consentono di effettuare un chiarimento relativo al problema di come valutare i
rapporti tra imprese quando le quote o le partecipazioni azionarie siano intestate a società
fiduciarie. Nel caso in cui le partecipazioni societarie risultino intestate a società fiduciarie che
amministrino questi beni per conto di terzi sulla base di un rapporto di intestazione fiduciaria, le
partecipazioni sono riconducibili al soggetto fiduciante e non alla società fiduciaria. È quindi
rispetto al primo che andrà verificata la sussistenza di rapporti di associazione e/o collegamento.
Nel primo dei casi in esame quindi la verifica dell’esistenza di imprese collegate e/o associate
andrà effettuata prendendo in considerazione non la società fiduciaria ma bensì il soggetto
fiduciante. Nel secondo dei casi in esame è da ritenere che le imprese A e C sono tra loro collegate
attraverso una persona fisica in quanto la persona fisica detiene il controllo di entrambe le imprese
(l’impresa C in maniera diretta; l’impresa A in maniera indiretta, attraverso la società fiduciaria
B) ed entrambe le imprese operano nella stessa Divisione ISTAT.
COMMISSIONE PER LA DETERMINAZIONE DELLA DIMENSIONE AZIENDALE
AI FINI DELLA CONCESSIONE DI AIUTI ALLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE
QUARTA RIUNIONE – 20 febbraio 2007 – RISPOSTE AI QUESITI
R. Ai fini del calcolo della dimensione di un’impresa, non è possibile, secondo quanto stabilito
dalla Commissione europea con la Raccomandazione del 6 maggio 2003, tentare di eludere la
normativa utilizzando qualche scappatoia che consenta il puro rispetto formale delle prescrizioni
normative, ma non quello sostanziale. In particolare, con riferimento alle società fiduciarie, ai fini
di assicurare il rispetto della riservatezza esposto nel quesito, è sufficiente, per il calcolo della
dimensione aziendale, avere a disposizione una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la
quale il legale rappresentante della società fiduciaria (assumendosi civilmente e penalmente la
responsabilità di quanto afferma) attesti che il soggetto fiduciante non si trovi in una relazione di
associazione e/o di collegamento, così come definite dalla citata Raccomandazione della
Commissione europea e dal decreto ministeriale 18/4/2005, rilevanti ai fini del calcolo della
dimensione dell’impresa in questione, senza fornire ulteriori informazioni circa lo stesso soggetto
fiduciante. Altrimenti non risulterebbe possibile determinare, per carenza di informazioni, la
dimensione dell’impresa, con le conseguenze che ciascuna procedura prevede al riguardo.