Fiduciarie

 

COMMISSIONE PER LA DETERMINAZIONE DELLA DIMENSIONE AZIENDALE

AI FINI DELLA CONCESSIONE DI AIUTI ALLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE

TERZA RIUNIONE – 27 giugno 2006 – RISPOSTE AI QUESITI

 

R. I quesiti consentono di effettuare un chiarimento relativo al problema di come valutare i

rapporti tra imprese quando le quote o le partecipazioni azionarie siano intestate a società

fiduciarie. Nel caso in cui le partecipazioni societarie risultino intestate a società fiduciarie che

amministrino questi beni per conto di terzi sulla base di un rapporto di intestazione fiduciaria, le

partecipazioni sono riconducibili al soggetto fiduciante e non alla società fiduciaria. È quindi

rispetto al primo che andrà verificata la sussistenza di rapporti di associazione e/o collegamento.

Nel primo dei casi in esame quindi la verifica dell’esistenza di imprese collegate e/o associate

andrà effettuata prendendo in considerazione non la società fiduciaria ma bensì il soggetto

fiduciante. Nel secondo dei casi in esame è da ritenere che le imprese A e C sono tra loro collegate

attraverso una persona fisica in quanto la persona fisica detiene il controllo di entrambe le imprese

(l’impresa C in maniera diretta; l’impresa A in maniera indiretta, attraverso la società fiduciaria

B) ed entrambe le imprese operano nella stessa Divisione ISTAT.

 

 

COMMISSIONE PER LA DETERMINAZIONE DELLA DIMENSIONE AZIENDALE

AI FINI DELLA CONCESSIONE DI AIUTI ALLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE

 

QUARTA RIUNIONE – 20 febbraio 2007 – RISPOSTE AI QUESITI

R. Ai fini del calcolo della dimensione di un’impresa, non è possibile, secondo quanto stabilito

dalla Commissione europea con la Raccomandazione del 6 maggio 2003, tentare di eludere la

normativa utilizzando qualche scappatoia che consenta il puro rispetto formale delle prescrizioni

normative, ma non quello sostanziale. In particolare, con riferimento alle società fiduciarie, ai fini

di assicurare il rispetto della riservatezza esposto nel quesito, è sufficiente, per il calcolo della

dimensione aziendale, avere a disposizione una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la

quale il legale rappresentante della società fiduciaria (assumendosi civilmente e penalmente la

responsabilità di quanto afferma) attesti che il soggetto fiduciante non si trovi in una relazione di

associazione e/o di collegamento, così come definite dalla citata Raccomandazione della

Commissione europea e dal decreto ministeriale 18/4/2005, rilevanti ai fini del calcolo della

dimensione dell’impresa in questione, senza fornire ulteriori informazioni circa lo stesso soggetto

fiduciante. Altrimenti non risulterebbe possibile determinare, per carenza di informazioni, la

dimensione dell’impresa, con le conseguenze che ciascuna procedura prevede al riguardo.