Variazione dei dati per 2 esercizi consecutivi (Faq del Ministero relative alla legge Sabatini Bis - Agg. 10/03/2014)

Faq del Ministero relative alla  legge Sabatini Bis - Agg.  10/03/2014

DIMENSIONE D’IMPRESA

L’allegato n. 1 della Circolare MISE al punto 8 a) prevede una dichiarazione riguardante i requisiti sui parametri per la definizione della dimensione d’impresa che recepisce la raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 e il D.M. 18 aprile 2005.
In termini di applicazione dei parametri vogliamo evidenziare che il legislatore italiano nulla ha disposto in merito alla decorrenza della mutazione della classe dimensionale, non accogliendo, di fatto, la previsione comunitaria secondo la quale la modifica scatta solo con la variazione dei dati per 2 esercizi consecutivi (cfr. art. 4 punto 2 dell’allegato della raccomandazione CE).

4.1 Quale previsione si applica per l’accesso ai finanziamenti previsti?

La dimensione d’impresa viene rilevata con riferimento alla data di presentazione della domanda. Nel caso di specie si rimanda al parere della “commissione per la determinazione della dimensione aziendale ai fini della concessione di aiuti alle attività produttive “ reso nella quinta riunione del 19 luglio 2010 in risposta al quesito n. 32 (pubblicato sul sito del Ministero)

 

 
INCENTIVAZIONE DELLE ATTIVITÀ IMPRENDITORIALI
COMMISSIONE PER LA DETERMINAZIONE DELLA DIMENSIONE AZIENDALE
AI FINI DELLA CONCESSIONE DI AIUTI ALLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE
QUINTA RIUNIONE – 19 LUGLIO 2010 – RISPOSTE AI QUESITI
 
 
N. 32
D.
Quali sono i collegamenti tra Raccomandazione
2003/361/CE e Decreto D. M. del Ministero
delle Attività Produttive del 18 aprile 2005, e più in
particolare è corretto
ritenere che il Decreto
interpreta in modo restrittivo la normativa co
munitaria (cioè che es
clude i due anni di
transizione ammessi invece dalla Raccomand
azione), oppure Decreto
e Raccomandazione sono
coerenti sia sui parametri di riferimento dei calco
li dimensionali che sui due anni di transizione?
Nel caso in cui ci fossero dei punti di diverg
enza sulla questione specifica, prevarrebbe la
normativa nazionale o que
lla comunitaria? Infine, quando si
parla di chiusura dei conti è
corretto ritenere che i dati di riferimento si
ano sempre quelli relativi
all’ultimo bilancio
approvato?
(
ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI DI NOVARA
– 5^ RIUNIONE - 19/07/2010)
(PERIODO DI RIFERIMENTO PER IL CALCOLO DEI PARAMETRI)
R.
Premesso che la Raccomandazione, nella tipologia
degli atti previsti dai Trattati istitutivi
dell’Unione europea, non ha alcun valore cogente
intrinseco, laddove altro atto legislativo
giuridicamente vincolante vi faccia riferiment
o (poco importa se a livello europeo, nazionale o
regionale), prevedendo trattament
i diversificati in f
unzione della dimensione aziendale, la
definizione di micro, piccola e media impres
a data dalla Raccomandazione 2003/361/CE (nel
seguito “la Raccomandazione”) acqui
sisce, indirettamente, a sua vo
lta valore cogente. Questo
vale, in particolare, nella materia
degli aiuti di Stato (ma non solo
), dove da ultimo il Regolamento
(EC) 800/2008 del 6 agosto 2008 (cd GBER – GU
CE L 379 del 28.12.2006) l’ha recepita nella sua
interezza.
Anche se il quesito non lo
specifica, è verosimile ch
e esso si riferisca precisamente ad un caso di
applicazione di un regime agevolati
vo, in quanto tale tenuto al risp
etto della normativa europea in
materia di aiuti di Stato. A
questo riguardo, dubitare che il D.M.
18 aprile 2005 (nel seguito “il
Decreto”) possa interpretare “in modo restrittiv
o” la normativa comunita
ria equivale a dubitare
della sua legittimità, non potendo,
nella gerarchia delle fonti, un
Decreto derogare ad una fonte
primaria ove ciò non sia espressamente previsto.
La soluzione di questo apparente paradosso sta nell’i
nterpretazione di entram
bi gli atti alla luce
dei normali principi di equità e proporzionalit
à, che devono guidare l’a
ttività legislativa.
L'articolo 4, comma 2 dell'allegato alla Raccom
andazione (“Se un'impresa,
alla data di chiusura
dei conti, constata di aver s
uperato, nell'uno o nell'altro sens
o e su base annua, le soglie degli
effettivi o le soglie finanziarie di
cui all'articolo 2 essa perde o
acquisisce la qualifica di media,
piccola o microimpresa solo se questo superamento
avviene per due esercizi consecutivi.” - ripreso
in forma semplificata all'articolo 2, comma 6 del d
ecreto) nasce come norma di tutela nei confronti
di PMI che, in ragione di eventi eccezionali,
abbiano visto occasionalmente crescere i propri
parametri fondamentali al punto
di superare le soglie st
abilite dalla Raccomandazione.
4
L'espressione “nell'uno e nell'altro senso” non può e
ssere interpretata in senso “restrittivo” e deve
applicarsi, mutatis mutandis
, nel caso, non infrequente nella realt
à, in cui la norma si applichi solo
alle imprese di dimensioni
superiori
a tali soglie.
Pertanto, nell’esperienza pratica se un’impresa
(A), all’atto di pr
esentare una domanda di
agevolazione presenta, con riferime
nto all’anno cui si riferisce l’ul
timo esercizio contabile chiuso
ed approvato(anno t) le caratteris
tiche proprie di una PMI, nessuno è tenuto a chiederle da quanti
anni ne era in possesso
. Qualora invece; nel caso eccezionale in
cui un’impresa (B), all’atto di
presentare una domanda di agevolazione,
non
presenti le caratteristiche
proprie di una PMI, dovrà
dimostrare che le possedeva con riferimento a
ll’anno precedente a quello cui si riferisce l’ultimo
esercizio contabile chiuso ed appr
ovato (anno t-1). Tanto basta a dimo
strare il rispetto del criterio
dei due anni di transizione. Ques
ta interpretazione è perfettame
nte compatibile sia con il testo
comunitario, sia con il testo del decreto.
Lo stesso vale, a contrario, ove la norma agevo
lativa si applichi solo
alle grandi imprese.
Una interpretazione alternativa, oltre a rendere il decreto difforme dalla norma europea e dunque
illegittimo e inapplicabile, condurrebbe a conclusioni
aberranti: da un lato
occorrerà chiedere a
tutte
le imprese di tipo A, all’a
tto di presentare una domanda di age
volazione, di dimostrare il
possesso dei requisiti di PMI per
due anni consecutivi, dall’altro a
lle imprese di tipo B non ci si
potrà limitare a chiedere il risp
etto dei limiti dimens
ionali nell’anno t-1, ma
anche nell’anno t-2. In
entrambi i casi, laddove
non omogenei, si renderebbe necessario
procedere indietro nel tempo, al
limite fino alla data di costituzione dell’impresa!
Come ampiamente argomentato, qui
ndi, non vi sono, né vi potrebbero
essere, punti di divergenza
fra la normativa nazionale (il Decreto) e quella
comunitaria (la Raccomandazione), che la prima
intendeva declinare in termini compatibili con
l’ordinamento giuridico nazionale al fine di
semplificarne l’applicazione.
Infine, si conferma che quando si parla di chiusura
dei conti, i dati di riferimento sono sempre
quelli relativi all’ultim
o bilancio approvato.