Assunzione di personale altamente qualificato: il credito d'imposta è retroattivo (Fonte: www.lavorofisco.it - 23/02/2013)

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Assunzione di personale altamente qualificato: il credito d’imposta è retroattivo

Scritto da: Lavorofisco.it 23 febbraio 2013 in Lavoro Inserisci un commento

 

Per l'assunzione di personale altamente qualificato (dottorandi e laureati) il credito d'imposta opererà con effetto retroattivo Per l’assunzione di personale altamente qualificato (dottorandi e laureati) il credito d’imposta opererà con effetto retroattivo

 

Si avvicina la data in cui sarà possibile fruire del credito d’imposta per le assunzioni di personale altamente qualificato (introdotto con l’articolo 24 del Dl 83/12) ovvero dei soggetti in possesso di un dottorato di ricerca universitario o di una laurea magistrale, purché, in questo secondo caso, impiegato in specifiche attività di ricerca e sviluppo.
È stato, infatti, emanato il decreto interministeriale previsto per dare attuazione alla disposizione di legge. Il provvedimento, oltre a disciplinare alcuni aspetti peculiari del meccanismo agevolativo, ha chiarito definitivamente che il beneficio potrà essere richiesto e fruito per tutte le assunzioni a tempo indeterminato effettuate a partire dal 26 giugno 2012, data di entrata in vigore del Dl 83. Per gli anni successivi sono, invece, agevolabili i costi sostenuti per le medesime finalità a partire dal 1° gennaio di ciascuno di essi.
A favore del credito d’imposta in discussione sono stanziati 25 milioni di euro per il 2012 e 50 milioni di euro per il 2013 e seguenti. Da essi, però, bisogna escludere quelli riservati alle imprese che hanno sede o unità locali nei territori dei comuni interessati dall’evento sismico del 20 e del 29 maggio 2012 (2 milioni di euro per il 2012 e 3 milioni di euro per il 2013 e seguenti). Dunque, per questi ultimi soggetti – al pari delle start up innovative e degli incubatori certificati, introdotti dal decreto legge 179/12 – ci sono delle corsie preferenziali nell’accesso all’incentivo, che il decreto di ieri chiarisce nel dettaglio.
In particolare, le domande presentate dai soggetti con sede nei territori colpiti dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012 sono gestite separatamente e sono accolte mediante l’utilizzo della quota dei fondi loro riservata. In caso di esaurimento di quest’ultima, i soggetti cui essa è destinata accedono alla quota delle risorse disponibili per l’accoglimento delle domande presentate da tutti gli altri potenziali beneficiari.
Le start-up innovative e gli incubatori certificati, invece, concorrono, con gli altri soggetti beneficiari, alle risorse “generali” ma, all’approssimarsi dell’esaurimento del fondo, l’importo di due milioni di euro residui è riservato alle sole domande di agevolazione provenienti da essi (in tal modo, viene spiegata come opera la priorità nell’assegnazione dei fondi, stabilita dal decreto crescita bis).
Stabilito anche un criterio inverso a quello appena esposto: se i “fondi riservati” non saranno impiegati al 100%, l’avanzo di ciascun anno sarà disponibile l’anno successivo per le domande presentate dai soggetti nei cui confronti non è applicabile la riserva.
Il decreto evidenzia che il beneficio si applica a tutte le assunzioni a tempo indeterminato, anche in caso di trasformazione di contratti a tempo determinato o di apprendistato. L’incentivo, come noto, è pari al 35% di tutti i costi aziendali sostenuti per il lavoratore (per esempio oneri fiscali e previdenziali) ma può essere fruito solo nel limite di 200.000 euro per anno.
Nonostante il decreto, l’incentivo non può ancora essere utilizzato o richiesto. Sarà, infatti, necessario un ulteriore provvedimento del ministero dello Sviluppo economico, con cui definire i contenuti della domanda di accesso all’agevolazione e rese note le procedure per la sua presentazione. L’aiuto sarà assegnato mediante la procedura del “click day”, che non è chiaro se verrà gestita da una società in house del Mise o da altri soggetti.
Chiarito, infine, che la norma agevolativa non aveva bisogno di alcuna autorizzazione Ue per la sua utilizzazione. Essa, infatti, è pienamente in linea con quanto stabilito nella decisione della Commissione europea C(2007) 6042 che – sebbene riferita a un’altro credito di imposta per la ricerca industriale e lo sviluppo sperimentale – aveva sottolineato che non si è in presenza di aiuto di stato se non si evidenziano (come in questo caso) elementi di selettività nel meccanismo d’incentivazione.