Ministero delle Attività Produttive - Decreto 18 Aprile 2005

 

 

Ministero delle Attività Produttive - Decreto 18 Aprile 2005

Pubblicato nella Gazz. Uff. 12 ottobre 2005, n. 238.

Adeguamento  alla  disciplina  comunitaria  dei  criteri  di  individuazione  di  piccole  e
medie imprese.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE 

Visto  il  D.M.  18  settembre  1997  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato
relativo  all'adeguamento  alla  disciplina  comunitaria  dei  criteri  di  individuazione  di  piccole  e
medie imprese; 

Vista la raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 relativa
alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
Unione europea legge n. L 124 del 20 maggio 2003, che sostituisce a decorrere dal 1° gennaio
2005 la raccomandazione della Commissione europea 96/280/CE del 3 aprile 1996; 

Visti il regolamento (CE) n. 363/2004 del 25 febbraio 2004 e il regolamento (CE) n. 364/2004
del 25 febbraio 2004 entrambi della Commissione europea, recanti modifiche rispettivamente
al regolamento (CE) n. 68/2001 e al regolamento (CE) n. 70/2001, che in allegato riportano ai
fini  della  definizione  delle  piccole  e  medie  imprese  l'estratto  della  citata  raccomandazione
2003/361/CE; 

Visto  il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  123  concernente  la  razionalizzazione  degli
interventi di sostegno pubblico alle imprese ed in particolare l'art. 2, comma 2, che prevede
che  la  definizione  di  piccola  e  media  impresa  sia  aggiornata  con  decreto  del  Ministro  delle
attività produttive in conformità alle disposizioni dell'Unione europea; 

Considerata la necessità di fornire chiarimenti in merito alle modalità di applicazione dei criteri
da utilizzare per il calcolo della dimensione delle imprese; 

Decreta: 

                           Art. 1

  1.  Il  presente  decreto  fornisce  le  necessarie  indicazioni  per  la  determinazione  della
dimensione aziendale ai fini della concessione di aiuti alle attività produttive e si applica alle
imprese operanti in tutti i settori produttivi. 

 

                          Art. 2


  1.  La  categoria  delle  microimprese,  delle  piccole  imprese  e  delle  medie  imprese
(complessivamente definita PMI) è costituita da imprese che: 
a) hanno meno di 250 occupati, e 
b)  hanno  un  fatturato  annuo  non  superiore  a  50  milioni  di  euro,  oppure  un  totale  di
bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro. 


2. Nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa l'impresa che: 
a) ha meno di 50 occupati, e 
b) ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di
euro. 


3. Nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce microimpresa l'impresa che: 

a) ha meno di 10 occupati, e 
b) ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di
euro. 


4. I due requisiti di cui alle lettere a) e b) dei commi 1, 2 e 3 sono cumulativi, nel senso
che tutti e due devono sussistere. 


5. Ai fini del presente decreto: 
a)  per  fatturato,  corrispondente  alla  voce  A.1  del  conto  economico  redatto  secondo  le
vigenti norme del codice civile, s'intende l'importo netto del volume d'affari che comprende gli
importi provenienti dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi rientranti nelle attività
ordinarie  della  società,  diminuiti  degli  sconti  concessi  sulle  vendite  nonché  dell'imposta  sul
valore aggiunto e delle altre imposte direttamente connesse con il volume d'affari; 
b) per totale di bilancio si intende il totale dell'attivo patrimoniale; 
c)   per   occupati   si   intendono   i   dipendenti   dell'impresa   a   tempo   determinato   o
indeterminato, iscritti nel libro matricola dell'impresa e legati all'impresa da forme contrattuali
che  prevedono  il  vincolo  di  dipendenza,  fatta  eccezione  di  quelli  posti  in  cassa  integrazione
straordinaria. 


6. Fatto salvo quanto previsto per le nuove imprese di cui al comma 7: 
a) il fatturato annuo ed il totale di bilancio sono quelli dell'ultimo esercizio contabile chiuso
ed approvato precedentemente la data di sottoscrizione della domanda di agevolazione; per le
imprese  esonerate  dalla  tenuta  della  contabilità  ordinaria  e/o  dalla  redazione  del  bilancio  le
predette informazioni sono desunte, per quanto riguarda il fatturato dall'ultima dichiarazione
dei  redditi  presentata  e,  per  quanto  riguarda  l'attivo  patrimoniale,  sulla  base  del  prospetto
delle  attività  e  delle  passività  redatto  con  i  criteri  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689, ed in conformità agli articoli 2423 e seguenti del codice
civile; 
b) il numero degli occupati corrisponde al numero di unita-lavorative-anno (ULA), cioè al
numero medio mensile di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre quelli a
tempo  parziale  e  quelli  stagionali  rappresentano  frazioni  di  ULA.  Il  periodo  da  prendere  in
considerazione è quello cui si riferiscono i dati di cui alla precedente lettera a). 


7. Per le imprese per le quali alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione non
è stato approvato il primo bilancio ovvero, nel caso di imprese esonerate dalla tenuta della
contabilità  ordinaria  e/o  dalla  redazione  del  bilancio,  non  è  stata  presentata  la  prima
dichiarazione  dei  redditi,  sono  considerati  esclusivamente  il  numero  degli  occupati  ed  il
totale dell'attivo patrimoniale risultanti alla stessa data. 

                         Art. 3


1.  Ai fini del presente decreto le imprese sono considerate autonome, associate o collegate
secondo quanto riportato rispettivamente ai successivi commi 2, 3 e 4. 

2. Sono considerate autonome le imprese che non sono associate ne collegate ai sensi dei
successivi commi 3 e 5. 

3. Sono considerate associate le imprese, non identificabili come imprese collegate ai sensi
del successivo comma 5, tra le quali esiste la seguente relazione: un'impresa detiene, da
sola oppure insieme ad una o più imprese collegate, il 25% o più del capitale o dei diritti di
voto  di  un'altra  impresa. 

La  quota  del  25%  può  essere  raggiunta  o  superata  senza
determinare  la  qualifica  di  associate  qualora  siano  presenti  le  categorie  di  investitori  di seguito  elencate,  a  condizione  che  gli  stessi  investitori  non  siano  individualmente  o
congiuntamente collegati all'impresa richiedente: 
a) società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio, persone fisiche o
gruppi di persone fisiche esercitanti regolare attività di investimento in capitale di rischio
che investono fondi propri in imprese non quotate a condizione che il totale investito da tali
persone o gruppi di persone in una stessa impresa non superi 1.250.000 euro; 
b) università o centri di ricerca pubblici e privati senza scopo di lucro; 
c) investitori istituzionali, compresi i fondi di sviluppo regionale; 
d) enti pubblici locali, aventi un bilancio annuale inferiore a 10 milioni di euro e meno
di 5.000 abitanti. 


4. Nel caso in cui l'impresa richiedente l'agevolazione sia associata, ai sensi del comma 3,
ad  una  o  più  imprese,  ai  dati  degli  occupati  e  del  fatturato  o  dell'attivo  patrimoniale
dell'impresa richiedente si sommano, in proporzione alla percentuale di partecipazione al
capitale  o  alla  percentuale  di  diritti  di  voto  detenuti  (in  caso  di  difformità  si  prende  in
considerazione  la  più  elevata  tra  le  due),  i  dati  dell'impresa  o  delle  imprese  situate
immediatamente  a  monte  o  a  valle  dell'impresa  richiedente  medesima.  Nel  caso  di
partecipazioni incrociate si applica la percentuale più elevata. Ai fini della determinazione
dei dati delle imprese associate all'impresa richiedente, devono inoltre essere interamente
aggiunti i dati relativi alle imprese che sono collegate a tali imprese associate, a meno che
i  loro  dati  non  siano  stati  già  ripresi  tramite  consolidamento.  I  dati  da  prendere  in
considerazione sono quelli desunti dal bilancio di esercizio ovvero, nel caso di redazione di
bilancio consolidato, quelli desunti dai conti consolidati dell'impresa o dai conti consolidati
nei quali l'impresa è ripresa tramite consolidamento. 


5. Sono considerate collegate le imprese fra le quali esiste una delle seguenti relazioni: 
a)  l'impresa  in  cui  un'altra  impresa  dispone  della  maggioranza  dei  voti  esercitabili
nell'assemblea ordinaria; 
b) l'impresa in cui un'altra impresa dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza
dominante nell'assemblea ordinaria; 
c)  l'impresa  su  cui  un'altra  impresa  ha  il  diritto,  in  virtù  di  un  contratto  o  di  una
clausola  statutaria,  di  esercitare  un'influenza  dominante,  quando  la  legge  applicabile
consenta tali contratti o clausole; 
d)  le  imprese  in  cui  un'altra,  in  base  ad  accordi  con  altri  soci,  controlla  da  sola  la
maggioranza dei diritti di voto. 


6. Nel caso in cui l'impresa richiedente l'agevolazione sia collegata, ai sensi del comma 5,
ad una o più imprese, i dati da prendere in considerazione sono quelli desunti dal bilancio
consolidato. Nel caso in cui le imprese direttamente o indirettamente collegate all'impresa
richiedente non siano riprese nei conti consolidati, ovvero non esistano conti consolidati, ai
dati dell'impresa richiedente si sommano interamente i dati degli occupati e del fatturato o
del totale di bilancio desunti dal bilancio di esercizio di tali imprese. Devono inoltre essere
aggiunti,  in  misura  proporzionale,  i  dati  delle  eventuali  imprese  associate  alle  imprese
collegate - situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime - a meno che tali
dati non siano stati già ripresi tramite i conti consolidati in proporzione almeno equivalente
alle percentuali di cui al comma 4. 

 

7.  La  verifica  dell'esistenza  di  imprese  associate  e/o  collegate  all'impresa  richiedente  è
effettuata con riferimento alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione sulla
base  dei  dati  in  possesso  della  società  (ad  esempio  libro  soci),  a  tale  data,  e  delle
risultanze del registro delle imprese. 


8.  Ad  eccezione  dei  casi  riportati  nel  precedente  comma  3,  un'impresa  è  considerata
sempre di grande dimensione qualora il 25% o più del suo capitale o dei suoi diritti di voto
sono detenuti direttamente o indirettamente da un ente pubblico oppure congiuntamente
da più enti pubblici. Il capitale e i diritti di voto sono detenuti indirettamente da un ente
pubblico qualora siano detenuti per il tramite di una o più imprese. 


9.  L'impresa  richiedente  è  considerata  autonoma  nel  caso  in  cui  il  capitale  dell'impresa
stessa sia disperso in modo tale che risulti impossibile determinare da chi è posseduto e
l'impresa  medesima  dichiari  di  poter  presumere  in  buona  fede  l'inesistenza  di  imprese
associate e/o collegate. 

                          Art. 4

1.  Sulla  base  delle  disposizioni  comunitarie  vigenti  le  definizioni  oggetto  del  presente
decreto si applicano: 
a) per i regimi di aiuto notificati ed autorizzati antecedentemente al 1° gennaio 2005, dalla
data  di  approvazione  da  parte  della  Commissione  europea  delle  notifiche,  effettuate
dall'amministrazione   competente,   di   adeguamento   alla   definizione   di   PMI   di   cui   alla
raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003; 
b)  per  i  nuovi  regimi  di  aiuto  istituiti  a  partire  dal  1°  gennaio  2005  sulla  base  del
regolamento (CE) n. 70/2001 del 12 gennaio 2001 e del regolamento (CE) n. 68/2001 del 12
gennaio 2001 di esenzione, come modificati dal regolamento (CE) n. 364/2004 del 25 febbraio
2004 e dal regolamento (CE) n. 363/2004 del 25 febbraio 2004, a decorrere dal 1° gennaio
2005; 
c) per i regimi di aiuto per i quali la comunicazione di esenzione alla Commissione ai sensi
dei regolamenti di cui alla precedente lettera b) è intervenuta antecedentemente al 1° gennaio
2005 e che non prevedono esplicitamente l'applicazione della nuova definizione di PMI a partire
dal 1° gennaio 2005, a decorrere dalla data di comunicazione alla Commissione europea, da
parte  dell'amministrazione  competente,  di  adeguamento  alla  definizione  di  PMI  di  cui  alla
raccomandazione 2003/361/CE; 
d)  per  gli  aiuti  concessi  secondo  la  regola  «de  minimis»  di  cui  al  regolamento  (CE)  n.
69/2001  del  12  gennaio  2001,  a  decorrere  dal  trentesimo  giorno  successivo  alla  data  di
pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 


2.  Per  i  regimi  di  aiuto  gestiti  dal  Ministero  delle  attività  produttive,  di  cui  all'elenco
riportato  nell'allegato  n.  6,  le  definizioni  oggetto  del  presente  decreto  si  applicano  a
decorrere  dalla  data  di  pubblicazione  del  decreto  medesimo,  essendo  state  espletate  le
procedure di comunicazione e di notifica di cui al precedente comma 1. 


3. Al fine di assicurare un'omogenea applicazione sul territorio delle definizioni del presente
decreto,  le  amministrazioni  competenti  provvedono  ad  effettuare  per  i  regimi  di  propria
competenza  contestualmente  le  notifiche  e  le  comunicazioni  predette,  ed  a  comunicare
nelle rispettive Gazzette Ufficiali ovvero sui rispettivi organi di informazione ufficiali l'elenco
dei regimi di aiuto per i quali si applicano le citate disposizioni. 


4. La direzione generale sviluppo produttivo e competitività, ufficio C3, del Ministero delle
attività  produttive  fornisce  alle  amministrazioni  che  ne  facciano  richiesta  il  necessario
supporto tecnico per l'attuazione delle procedure di cui al precedente comma 3. 

5.  Le  note  esplicative  sulle  modalità  di  calcolo  dei  parametri  dimensionali  riportate  in
appendice costituiscono parte integrante del presente decreto. 


6.  In  allegato  sono  riportati  alcuni  schemi  che  agevolano  la  determinazione  della
dimensione aziendale. 

7. Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato