Ministero delle Attività Produttive - Decreto 18 Aprile 2005
Pubblicato nella Gazz. Uff. 12 ottobre 2005, n. 238.
Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e
medie imprese.
IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Visto il D.M. 18 settembre 1997 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
relativo all'adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e
medie imprese;
Vista la raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 relativa
alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
Unione europea legge n. L 124 del 20 maggio 2003, che sostituisce a decorrere dal 1° gennaio
2005 la raccomandazione della Commissione europea 96/280/CE del 3 aprile 1996;
Visti il regolamento (CE) n. 363/2004 del 25 febbraio 2004 e il regolamento (CE) n. 364/2004
del 25 febbraio 2004 entrambi della Commissione europea, recanti modifiche rispettivamente
al regolamento (CE) n. 68/2001 e al regolamento (CE) n. 70/2001, che in allegato riportano ai
fini della definizione delle piccole e medie imprese l'estratto della citata raccomandazione
2003/361/CE;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 concernente la razionalizzazione degli
interventi di sostegno pubblico alle imprese ed in particolare l'art. 2, comma 2, che prevede
che la definizione di piccola e media impresa sia aggiornata con decreto del Ministro delle
attività produttive in conformità alle disposizioni dell'Unione europea;
Considerata la necessità di fornire chiarimenti in merito alle modalità di applicazione dei criteri
da utilizzare per il calcolo della dimensione delle imprese;
Decreta:
Art. 1
1. Il presente decreto fornisce le necessarie indicazioni per la determinazione della
dimensione aziendale ai fini della concessione di aiuti alle attività produttive e si applica alle
imprese operanti in tutti i settori produttivi.
Art. 2
a) ha meno di 10 occupati, e Art. 3 2. Sono considerate autonome le imprese che non sono associate ne collegate ai sensi dei 3. Sono considerate associate le imprese, non identificabili come imprese collegate ai sensi La quota del 25% può essere raggiunta o superata senza 7. La verifica dell'esistenza di imprese associate e/o collegate all'impresa richiedente è Art. 4 1. Sulla base delle disposizioni comunitarie vigenti le definizioni oggetto del presente 5. Le note esplicative sulle modalità di calcolo dei parametri dimensionali riportate in 7. Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato
1. La categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese
(complessivamente definita PMI) è costituita da imprese che:
a) hanno meno di 250 occupati, e
b) hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di
bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.
2. Nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa l'impresa che:
a) ha meno di 50 occupati, e
b) ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di
euro.
3. Nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce microimpresa l'impresa che:
b) ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di
euro.
4. I due requisiti di cui alle lettere a) e b) dei commi 1, 2 e 3 sono cumulativi, nel senso
che tutti e due devono sussistere.
5. Ai fini del presente decreto:
a) per fatturato, corrispondente alla voce A.1 del conto economico redatto secondo le
vigenti norme del codice civile, s'intende l'importo netto del volume d'affari che comprende gli
importi provenienti dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi rientranti nelle attività
ordinarie della società, diminuiti degli sconti concessi sulle vendite nonché dell'imposta sul
valore aggiunto e delle altre imposte direttamente connesse con il volume d'affari;
b) per totale di bilancio si intende il totale dell'attivo patrimoniale;
c) per occupati si intendono i dipendenti dell'impresa a tempo determinato o
indeterminato, iscritti nel libro matricola dell'impresa e legati all'impresa da forme contrattuali
che prevedono il vincolo di dipendenza, fatta eccezione di quelli posti in cassa integrazione
straordinaria.
6. Fatto salvo quanto previsto per le nuove imprese di cui al comma 7:
a) il fatturato annuo ed il totale di bilancio sono quelli dell'ultimo esercizio contabile chiuso
ed approvato precedentemente la data di sottoscrizione della domanda di agevolazione; per le
imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio le
predette informazioni sono desunte, per quanto riguarda il fatturato dall'ultima dichiarazione
dei redditi presentata e, per quanto riguarda l'attivo patrimoniale, sulla base del prospetto
delle attività e delle passività redatto con i criteri di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689, ed in conformità agli articoli 2423 e seguenti del codice
civile;
b) il numero degli occupati corrisponde al numero di unita-lavorative-anno (ULA), cioè al
numero medio mensile di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre quelli a
tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di ULA. Il periodo da prendere in
considerazione è quello cui si riferiscono i dati di cui alla precedente lettera a).
7. Per le imprese per le quali alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione non
è stato approvato il primo bilancio ovvero, nel caso di imprese esonerate dalla tenuta della
contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, non è stata presentata la prima
dichiarazione dei redditi, sono considerati esclusivamente il numero degli occupati ed il
totale dell'attivo patrimoniale risultanti alla stessa data.
1. Ai fini del presente decreto le imprese sono considerate autonome, associate o collegate
secondo quanto riportato rispettivamente ai successivi commi 2, 3 e 4.
successivi commi 3 e 5.
del successivo comma 5, tra le quali esiste la seguente relazione: un'impresa detiene, da
sola oppure insieme ad una o più imprese collegate, il 25% o più del capitale o dei diritti di
voto di un'altra impresa.
determinare la qualifica di associate qualora siano presenti le categorie di investitori di seguito elencate, a condizione che gli stessi investitori non siano individualmente o
congiuntamente collegati all'impresa richiedente:
a) società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio, persone fisiche o
gruppi di persone fisiche esercitanti regolare attività di investimento in capitale di rischio
che investono fondi propri in imprese non quotate a condizione che il totale investito da tali
persone o gruppi di persone in una stessa impresa non superi 1.250.000 euro;
b) università o centri di ricerca pubblici e privati senza scopo di lucro;
c) investitori istituzionali, compresi i fondi di sviluppo regionale;
d) enti pubblici locali, aventi un bilancio annuale inferiore a 10 milioni di euro e meno
di 5.000 abitanti.
4. Nel caso in cui l'impresa richiedente l'agevolazione sia associata, ai sensi del comma 3,
ad una o più imprese, ai dati degli occupati e del fatturato o dell'attivo patrimoniale
dell'impresa richiedente si sommano, in proporzione alla percentuale di partecipazione al
capitale o alla percentuale di diritti di voto detenuti (in caso di difformità si prende in
considerazione la più elevata tra le due), i dati dell'impresa o delle imprese situate
immediatamente a monte o a valle dell'impresa richiedente medesima. Nel caso di
partecipazioni incrociate si applica la percentuale più elevata. Ai fini della determinazione
dei dati delle imprese associate all'impresa richiedente, devono inoltre essere interamente
aggiunti i dati relativi alle imprese che sono collegate a tali imprese associate, a meno che
i loro dati non siano stati già ripresi tramite consolidamento. I dati da prendere in
considerazione sono quelli desunti dal bilancio di esercizio ovvero, nel caso di redazione di
bilancio consolidato, quelli desunti dai conti consolidati dell'impresa o dai conti consolidati
nei quali l'impresa è ripresa tramite consolidamento.
5. Sono considerate collegate le imprese fra le quali esiste una delle seguenti relazioni:
a) l'impresa in cui un'altra impresa dispone della maggioranza dei voti esercitabili
nell'assemblea ordinaria;
b) l'impresa in cui un'altra impresa dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza
dominante nell'assemblea ordinaria;
c) l'impresa su cui un'altra impresa ha il diritto, in virtù di un contratto o di una
clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge applicabile
consenta tali contratti o clausole;
d) le imprese in cui un'altra, in base ad accordi con altri soci, controlla da sola la
maggioranza dei diritti di voto.
6. Nel caso in cui l'impresa richiedente l'agevolazione sia collegata, ai sensi del comma 5,
ad una o più imprese, i dati da prendere in considerazione sono quelli desunti dal bilancio
consolidato. Nel caso in cui le imprese direttamente o indirettamente collegate all'impresa
richiedente non siano riprese nei conti consolidati, ovvero non esistano conti consolidati, ai
dati dell'impresa richiedente si sommano interamente i dati degli occupati e del fatturato o
del totale di bilancio desunti dal bilancio di esercizio di tali imprese. Devono inoltre essere
aggiunti, in misura proporzionale, i dati delle eventuali imprese associate alle imprese
collegate - situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime - a meno che tali
dati non siano stati già ripresi tramite i conti consolidati in proporzione almeno equivalente
alle percentuali di cui al comma 4.
effettuata con riferimento alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione sulla
base dei dati in possesso della società (ad esempio libro soci), a tale data, e delle
risultanze del registro delle imprese.
8. Ad eccezione dei casi riportati nel precedente comma 3, un'impresa è considerata
sempre di grande dimensione qualora il 25% o più del suo capitale o dei suoi diritti di voto
sono detenuti direttamente o indirettamente da un ente pubblico oppure congiuntamente
da più enti pubblici. Il capitale e i diritti di voto sono detenuti indirettamente da un ente
pubblico qualora siano detenuti per il tramite di una o più imprese.
9. L'impresa richiedente è considerata autonoma nel caso in cui il capitale dell'impresa
stessa sia disperso in modo tale che risulti impossibile determinare da chi è posseduto e
l'impresa medesima dichiari di poter presumere in buona fede l'inesistenza di imprese
associate e/o collegate.
decreto si applicano:
a) per i regimi di aiuto notificati ed autorizzati antecedentemente al 1° gennaio 2005, dalla
data di approvazione da parte della Commissione europea delle notifiche, effettuate
dall'amministrazione competente, di adeguamento alla definizione di PMI di cui alla
raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003;
b) per i nuovi regimi di aiuto istituiti a partire dal 1° gennaio 2005 sulla base del
regolamento (CE) n. 70/2001 del 12 gennaio 2001 e del regolamento (CE) n. 68/2001 del 12
gennaio 2001 di esenzione, come modificati dal regolamento (CE) n. 364/2004 del 25 febbraio
2004 e dal regolamento (CE) n. 363/2004 del 25 febbraio 2004, a decorrere dal 1° gennaio
2005;
c) per i regimi di aiuto per i quali la comunicazione di esenzione alla Commissione ai sensi
dei regolamenti di cui alla precedente lettera b) è intervenuta antecedentemente al 1° gennaio
2005 e che non prevedono esplicitamente l'applicazione della nuova definizione di PMI a partire
dal 1° gennaio 2005, a decorrere dalla data di comunicazione alla Commissione europea, da
parte dell'amministrazione competente, di adeguamento alla definizione di PMI di cui alla
raccomandazione 2003/361/CE;
d) per gli aiuti concessi secondo la regola «de minimis» di cui al regolamento (CE) n.
69/2001 del 12 gennaio 2001, a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Per i regimi di aiuto gestiti dal Ministero delle attività produttive, di cui all'elenco
riportato nell'allegato n. 6, le definizioni oggetto del presente decreto si applicano a
decorrere dalla data di pubblicazione del decreto medesimo, essendo state espletate le
procedure di comunicazione e di notifica di cui al precedente comma 1.
3. Al fine di assicurare un'omogenea applicazione sul territorio delle definizioni del presente
decreto, le amministrazioni competenti provvedono ad effettuare per i regimi di propria
competenza contestualmente le notifiche e le comunicazioni predette, ed a comunicare
nelle rispettive Gazzette Ufficiali ovvero sui rispettivi organi di informazione ufficiali l'elenco
dei regimi di aiuto per i quali si applicano le citate disposizioni.
4. La direzione generale sviluppo produttivo e competitività, ufficio C3, del Ministero delle
attività produttive fornisce alle amministrazioni che ne facciano richiesta il necessario
supporto tecnico per l'attuazione delle procedure di cui al precedente comma 3.
appendice costituiscono parte integrante del presente decreto.
6. In allegato sono riportati alcuni schemi che agevolano la determinazione della
dimensione aziendale.