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Credito omesso oltre l’integrativa:
svanisce ogni chance compensativa
svanisce ogni chance compensativa
La norma, comunque, concede al  contribuente la possibilità di far valere il proprio diritto alla  restituzione anche dopo, tramite domanda di rimborso
SINTESI: L’ultimo inciso della disposizione di cui all’articolo 2, comma 8-bis DPR n. 322 del 1998, nel prevedere come termine ultimo per la  presentazione della dichiarazione integrativa quello prescritto per la  presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo  d’imposta successivo, correla al rispetto di detto limite temporale la  possibilità di portare in compensazione il credito eventualmente  risultante (Cass. 19537/2014), ma fa salva la possibilità di far valere  detto credito anche successivamente. Orbene, in assenza della  dichiarazione integrativa, presentata in conformità al citato DPR n.  322, articolo 2, comma 8-bis, il credito suddetto non può  portarsi in compensazione con l’obbligazione tributaria ai fini Irpeg  relativa all’annualità successiva e non può dunque farsi valere in sede  di opposizione all’accertamento DPR n. 600 del 1973, ex art. 36-bis, avente ad oggetto l’obbligazione tributaria relativa all’annualità successiva.
 
Sentenza n. 16982 del 19 agosto 2015 (udienza 15 luglio 2015)
Cassazione civile, sezione V - Pres. Di Amato Sergio - Est. Federico Guido
Articolo 2, comma 8-bis DPR n. 322 del 1998 – Presentazione dichiarazione integrativa –E’ possibile emendare la dichiarazione entro il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta successivo – Entro lo stesso termine è possibile portare in compensazione il credito eventualmente risultante – In assenza di dichiarazione integrativa l’eventuale credito risultante non può essere portato in compensazione
Sentenza n. 16982 del 19 agosto 2015 (udienza 15 luglio 2015)
Cassazione civile, sezione V - Pres. Di Amato Sergio - Est. Federico Guido
Articolo 2, comma 8-bis DPR n. 322 del 1998 – Presentazione dichiarazione integrativa –E’ possibile emendare la dichiarazione entro il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta successivo – Entro lo stesso termine è possibile portare in compensazione il credito eventualmente risultante – In assenza di dichiarazione integrativa l’eventuale credito risultante non può essere portato in compensazione
pubblicato Venerdì 4 Settembre 2015



				