Fonte: IlSole24Ore
La guida antiriciclaggio
Consiglio Nazionale del Notariato
Antiriciclaggio: prime riflessioni sul decreto legislativo di recepimento della III direttiva 2005/60/CE
SOMMARIO: 1. Premessa; 2. Nozioni generali; 3. Struttura del sistema; 4. Ambito di applicazione della disciplina; 5. Gli obblighi a carico del notaio; 6. Controlli; 7. Sanzioni.
L'art. 22 della legge 25 gennaio 2006 n. 29 (cd. legge comunitaria 2005) ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi al fine di dare organica attuazione alla direttiva 2005/60/CE relativa alla prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (III direttiva antiriciclaggio).
In attuazione a detta delega è stato elaborato il decreto legislativo di recepimento approvato dal Consiglio dei Ministri il 16 novembre 2007 (e al momento della stesura di queste note in corso di pubblicazione su Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale).
Il testo, sul piano sistematico, si pone quale unico riferimento normativo in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.
Vengono pertanto integralmente abrogati il decreto legge 3 maggio 1991 n. 143, convertito con modificazioni in legge, dalla legge 5 luglio 1991 n. 197, il decreto legislativo 20 febbraio 2004 n. 56 e i relativi provvedimenti di attuazione, e parzialmente abrogato il decreto legislativo 25 settembre 1999 n. 374 (1).
Rispetto alla precedente disciplina antiriciclaggio, il provvedimento in esame tende ad una più attenta considerazione delle peculiarità delle varie categorie professionali interessate, in attuazione al criterio direttivo contenuto nella lettera h) dell'art. 22 della suddetta legge delega che prescrive di: "adeguare l'applicazione dettagliata delle disposizioni alle peculiarità delle varie professioni e alle differenze in scala e dimensione degli enti e delle persone soggetti alla direttiva";
a calibrare le misure di prevenzione in funzione del diverso grado di "rischio" di riciclaggio conformemente a quanto richiesto dalla lettera g) dell'art. 22 della suddetta legge delega che dispone di: "graduare gli obblighi di adeguata verifica della clientela in funzione del rischio associato al tipo di cliente, rapporto di affari, prodotto o transazione
Questo oggi il quadro normativo di riferimento:
-Il D. Lgs. 16 novembre 2007
-Il Decreto Legislativo 22 giugno 2007 n. 109 - (Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 26/07/2007, n. 172 - Serie generale
-La Direttiva 1° agosto 2006 n. 2006/70/Ce emanata dalla Commissione in esecuzione della III direttiva (2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) con lo scopo di definire il concetto di «persone politicamente esposte» e di fissare i criteri tecnici per le procedure semplificate di adeguata verifica della clientela e per l'esenzione nel caso di un'attività finanziaria esercitata in modo occasionale o su scala molto limitata;
Artt. 1 e 22 della Legge Delega 25 gennaio 2006 n. 29 - (Legge Comunitaria 2005).
-La Direttiva 26 Ottobre 2005 n. 2005/60/Ce (III Direttiva)
2. Nozioni generali
Il decreto legislativo persegue, come sopra osservato, l'obiettivo di prevenire l'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.
a)La nozione di "riciclaggio"
Nella Direttiva:
Questa la nozione ai sensi dell'art. 1 comma 2 della III direttiva:
"a) la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;
b) l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengano da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
c) l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
d) la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere precedenti, l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l'esecuzione."
Nel Decreto Legislativo
L'art. 2 del d.lgs. di nuova emanazione, allineandosi alla definizione prevista nella III direttiva, riproduce il contenuto della norma riportata precisando, inoltre, che:
"…(omissis)
2. Il riciclaggio è considerato tale anche se le attività che hanno generato i beni da riciclare si sono svolte nel territorio di un altro Stato comunitario o di un paese terzo.
3. La conoscenza, l'intenzione o la finalità, che debbono costituire un elemento degli atti di cui al comma 1, possono essere dedotte da circostanze di fatto obiettive.
4. Al fine di prevenire l'utilizzo del sistema finanziario e di quello economico per finalità di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, il presente decreto detta misure volte a tutelare l'integrità di tali sistemi e la correttezza dei comportamenti.
5. L'azione di prevenzione di cui al comma 4 è svolta in coordinamento con le attività di repressione dei reati di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo".
E' utile evidenziare che tali definizioni non coincidono con quella contenuta nel codice penale (agli artt. 648-bis e 648-ter c.p.) ; l'incipit dell'art. 2 "Ai soli fini del presente decreto" chiarisce, infatti, che la nuova normativa non è diretta a incidere sulle ipotesi criminose regolata dal codice penale, ma si limita a individuare l'ambito di applicazione dei relativi obblighi.
b)La nozione di «finanziamento del terrorismo»"
Per quanto attiene, invece, alla prevenzione del finanziamento del terrorismo – quale nuova ed ulteriore finalità della disciplina che si affianca a quella di repressione del riciclaggio - il 4° comma dell'art 2 del d.lgs., per l'individuazione della nozione, opera un rinvio all'articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109.
Tale ultimo decreto, emanato in attuazione della citata legge delega n. 29/2006, dispone che per "finanziamento del terrorismo" si intende: «qualsiasi attività diretta, con qualsiasi mezzo, alla raccolta, alla provvista, all'intermediazione, al deposito, alla custodia o all'erogazione di fondi o di risorse economiche, in qualunque modo realizzati, destinati ad essere, in tutto o in parte, utilizzati al fine di compiere uno o più delitti con finalità di terrorismo o in ogni caso diretti a favorire il compimento di uno o più delitti con finalità di terrorismo previsti dal codice penale (2), e ciò indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione dei delitti anzidetti».
La nozione di "terrorismo" potrà, come opportunamente osservato (3), interessare solo marginalmente, l'attività dei professionisti, i quali non sono tenuti ad individuare fattispecie criminose ma soltanto a valutare, sulla base della sussistenza di indici di anomalia, la riconducibilità dell'operazione a soggetti che siano sospettati di appartenere ad area di terrorismo ovvero il ricorso a modalità generalmente utilizzate per finanziarie il terrorismo.
3. Struttura del sistema
Il capo II del D. lgs. individua le autorità chiamate a garantire l'applicazione della disciplina.
Il Ministero dell'Economia e delle Finanze
Un ruolo di primo piano è svolto dal Ministero dell'Economia e delle finanze, responsabile in ordine alle politiche di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario per fini di riciclaggio dei proventi di attività criminose o di finanziamento del terrorismo.
Esso, in particolare:
-promuove la collaborazione tra la UIF, le autorità di vigilanza di settore, gli ordini professionali, la DIA e la Guardia di finanza, avvalendosi della collaborazione del Comitato di sicurezza finanziaria (4) ;
-cura i rapporti con gli organismi dell'Unione europea e internazionali, incaricati di stabilire le politiche e di definire gli standard, in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario per fini di riciclaggio dei proventi di attività criminose o di finanziamento del terrorismo, assicurando l'adempimento degli obblighi derivanti dalla partecipazione dell'Italia agli organismi anzidetti;
-esercita i poteri sanzionatori amministrativi.
La soppressione dell' Ufficio Italiano Cambi e la Istituzione dell'Unità di Informazione Finanziaria
Una rilevante novità è rappresentata dalla soppressione dell'U.I.C. (Ufficio Italiano Cambi) al quale erano affidate numerose funzioni all'interno del sistema antiriciclaggio.
L'art. 62 del nuovo decreto legislativo ha trasferito alla Banca d'Italia le competenze e i poteri attribuiti all'Ufficio italiano dei cambi (UIC) in tema di controlli finanziari, prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo internazionale; le funzioni più significative svolte dall'U.I.C. sono state demandate, in forza dell'art. 6 del decreto legislativo, all'UIF (Unità d'Informazione Finanziaria), istituita presso la Banca d'Italia.
La UIF svolge in piena autonomia ed indipendenza, infatti, le seguenti attività:
-analizza i flussi finanziari al fine di individuare e prevenire fenomeni di riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo;
-riceve le segnalazioni di operazioni sospette e ne effettua l'analisi finanziaria;
-acquisisce ulteriori dati e informazioni presso i soggetti tenuti alle segnalazioni di operazioni sospette;
-riceve le comunicazioni dei dati aggregati di cui all'articolo 40 (5).
L'UIF può avvalersi, a tali fini, dei dati contenuti nell'anagrafe dei conti e dei depositi di cui all'articolo 20, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e nell'anagrafe tributaria di cui all'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; di fronte alla giustificate perplessità sorte dall'espresso riconoscimento di tale ampia facoltà è stata evidenziata la conformità della disposizione alla normativa vigente che già consente di utilizzare le informazioni contenute nell'anagrafe tributaria (6).
La UIF, avvalendosi delle informazioni raccolte nello svolgimento delle attività sopra elencate ha, inoltre, la facoltà di :
-svolgere analisi e studi su singole anomalie, riferibili a ipotesi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, su specifici settori dell'economia ritenuti a rischio, su categorie di strumenti di pagamento e su specifiche realtà economiche territoriali;
-elaborare e diffondere modelli e schemi rappresentativi di comportamenti anomali sul piano economico e finanziario riferibili a possibili attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;
-sospendere, anche su richiesta del Nucleo speciale polizia valutaria, della DIA e dell'autorità giudiziaria, per un massimo di cinque giorni lavorativi, sempre che ciò non pregiudichi il corso delle indagini, operazioni sospette di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, dandone immediata notizia a tali organi.
Il Ministero della Giustizia
Il decreto legislativo attribuisce al Ministero della Giustizia (7), la funzione di alta vigilanza sui collegi e sugli ordini professionali chiamati, a loro volta, ad assicurare la promozione e l'osservanza degli obblighi imposti da parte dei professionisti iscritti nei propri albi.
Sono coinvolte in tale attività anche le forze di polizia tenute ad effettuare ogni approfondimento opportuno delle segnalazioni trasmesse all'UIF avvalendosi, a tal fine, anche dei dati contenuti nella sezione dell'anagrafe tributaria. (8)
Gli Ordini Professionalii
Un ruolo rilevante è attribuito, altresì, agli ordini professionali che, oltre ad avere poteri consultivi, sono chiamati a :
-promuovere e controllare l'osservanza da parte dei professionisti iscritti nei propri albi degli obblighi stabiliti dal decreto;
-veicolare dati ed informazioni dai propri iscritti alle Autorità preposte ed, in direzione inversa, veicolare indicazioni di nuove strategie e di nuove prassi applicative dall'Autorità competente agli iscritti agli Albi;
-informare la UIF delle ipotesi di omissione delle segnalazioni di operazioni sospette e di ogni fatto che potrebbe essere correlato a riciclaggio o finanziamento del terrorismo da parte dei propri iscritti (9).
Essi possono, inoltre, ai sensi dell'art. 5, essere invitati dal presidente del Comitato di sicurezza finanziaria a partecipare alle riunioni del Comitato medesimo per acquisire elementi informativi e pareri.
4. Ambito di applicazione della disciplina
a)Principi generali
Il notaio è, in quanto professionista, destinatario della disciplina (art. 12, 1^ comma, lettera c); l'art. 3 del decreto che detta i principi generali del sistema:
-richiede una collaborazione attiva da parte del professionista che, con riguardo esclusivamente alle informazioni possedute o acquisite nell'ambito della propria attività, è chiamato ad adottare le procedure idonee al fine di garantire l'assolvimento degli obblighi imposti;
-precisa che le misure indicate devono essere proporzionate al rischio di riciclaggio dei proventi da attività criminose o di finanziamento del terrorismo valutato sulla base del tipo di cliente e della prestazione professionale;
-afferma che l'applicazione delle misure previste dal presente decreto deve essere proporzionata alla peculiarità delle varie professioni e alle dimensioni dei destinatari della presente normativa.
E' utile sottolineare l'importanza di quest'ultimo punto che assurge ad elemento essenziale ponendosi quale linea guida nell'interpretazione delle singole disposizioni e nell'applicazione all'attività notarile delle medesime.
b)Ambito oggettivo di applicazione - definizioni
Il concetto di operazione e le operazioni rilevanti ai fini della normativa.
Per i notai gli obblighi di cui alla presente normativa sorgono, ai sensi del citato art. 12, quando:
(…omissis) , in nome o per conto dei propri clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i propri clienti nella predisposizione o nella realizzazione di operazioni riguardanti:
1. il trasferimento a qualsiasi titolo di diritti reali su beni immobili o attività economiche;
2. la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni;
3. l'apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli;
4. l'organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all'amministrazione di società;
5. la costituzione, la gestione o l'amministrazione di società, enti, trust o soggetti giuridici analoghi.
La norma riproduce l'art. 2 del d.lgs. 56 del 2004 senza sostanziali modifiche lasciando irrisolti i dubbi sorti dalla obiettiva difficoltà di adattarne il contenuto all'attività notarile; tuttavia il legislatore è intervenuto specificando ulteriormente la nozione di operazione che, ai sensi della lettera m dell'art. 1, è così definita: "la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento. Per i soggetti di cui all'articolo 12, un'attività determinata o determinabile, finalizzata a un obiettivo di natura finanziaria o patrimoniale modificativo della situazione giuridica esistente, da realizzare tramite una prestazione professionale".
E', quindi, evidente l'intento di tener conto delle peculiarità dei diversi destinatari della disciplina in modo da agevolarne l'applicazione conformemente ai principi generali sopra menzionati.
Operazioni frazionate
Il decreto legislativo ripropone e precisa, inoltre, la definizione di operazione frazionata quale:
"operazione unitaria sotto il profilo economico, di valore pari o superiore ai limiti stabiliti dal presente decreto, posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori ai predetti limiti, effettuate in momenti diversi ed in un circoscritto periodo di tempo fissato in sette giorni ferma restando la sussistenza dell'operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale"
La definizione ha un contenuto certamente innovativo rispetto al sistema previgente: con riferimento alla cronologia della pluralità di operazioni, è fissato un arco temporale certo entro il quale l'operazione può ritenersi unica e, quindi sotto questo aspetto l'innovazione tende a semplificare ed eliminare incertezze soggettive, poiché il legislatore, pur riproducendo il riferimento all'unitarietà sotto il profilo economico presente già nella precedente formulazione, fissa il termine rilevante ai fini della qualificazione dell'operazione quale frazionata; da un punto di vista di funzionale, invece, la disposizione pone a carico dei soggetti destinatari della normativa in esame, l'onere di individuare eventuali elementi idonei a ricondurre una pluralità di operazioni ad unità.
Operazioni collegate
Il legislatore ha introdotto, inoltre, il concetto di operazione collegata quale:
"operazioni che pur non costituendo esecuzione di un medesimo contratto sono tra loro connesse per il soggetto che le esegue, l'oggetto o per lo scopo cui sono dirette"
Tale definizione pare, in realtà, difficilmente rinvenibile nell'ambito dell'attività notarile che si esplica solitamente nella stipula del singolo atto richiesto dalle parti.
Prestazione professionale
Rileva, infine, la definizione di prestazione professionale contenuta nella lettera q dell'art. 1 che si riferisce alla: "prestazione professionale o commerciale correlata con le attività svolte dai soggetti indicati agli articoli 12, 13 e 14, della quale si presuma, al momento in cui inizia, che avrà una certa durata" ;
essa risulta, in realtà, eccessivamente generica e non agevola, pertanto, l'attività interpretativa del notaio.
5. Gli obblighi a carico del notaio
a)Obbligo di astensione
Il decreto introduce un generale obbligo di astensione per tutti i soggetti interessati che non siano in grado di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela indicati dall'art. 18; l'obbligo di astensione non opera (art. 23, 4^ comma) però, nel corso dell'esame della posizione giuridica del cliente.
I professionisti quindi, se non sono in grado di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela, "non possono instaurare il rapporto continuativo né eseguire operazioni o prestazioni professionali" ovvero, se l'incarico è stato già instaurato, "pongono fine al rapporto continuativo o alla prestazione professionale già in essere e valutano se effettuare una segnalazione alla UIF".
A tale regola generale è posta una deroga, prevedendosi che "nei casi in cui l'astensione non sia possibile in quanto sussiste un obbligo di legge di ricevere l'atto", gli enti e le persone soggetti al decreto "informano la UIF immediatamente dopo aver eseguito l'operazione".
Il notaio pertanto, quando in base all'art. 27 L. N. sarà obbligato a prestare il suo ministero, non sarà assoggettato al generale obbligo di astensione.
In altri termini tutte le volte in cui per il notaio ricorra l'obbligo di ricevere un atto non vietato dall'ordinamento (art. 28 L. N.) non si asterrà, svolgerà l'incarico ed effettuerà una segnalazione alla UIF.
b)Obblighi di verifica e identificazione
b1) obbligo di adeguata verifica della clientela.
Ambito di applicazione
I professionisti devono adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela (art. 16) nelle ipotesi in cui:
a. la prestazione professionale ha ad oggetto mezzi di pagamento, beni od utilità di valore pari o superiore a 15.000 euro;
b. eseguono prestazioni professionali occasionali che comportino la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che siano effettuate con una operazione unica o con più operazioni che appaiono collegate;
c. l'operazione sia di valore indeterminato o non determinabile. (a tal fine:la costituzione, gestione o amministrazione di società, enti, trust o soggetti giuridici analoghi integra in ogni caso un'operazione di valore non determinabile);
d. vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile;
e. vi sono dubbi sulla veridicità o sull'adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell'identificazione di un cliente.
La disposizione ha innalzato, così, la soglia di valore rilevante ai fini dell'adempimento dell'obbligo, da euro 12.500 a euro 15.000 ma richiede, nel contempo, di procedere alla verifica qualora il professionista rinvenga, dall'attenta analisi del caso concreto, elementi che possano ricondurre l'operazione al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo.
Contenuto degli obblighi:
L'art. 18 specifica, poi, il contenuto di detti obblighi precisando che consistono nelle seguenti attività:
-identificare e verificare l'identità del cliente e del titolare effettivo;
-ottenere informazioni sullo scopo e sulla natura della prestazione professionale (10);
-svolgere un controllo costante nel corso della prestazione professionale.
La verifica dell'identità del cliente
La verifica dell'identità può essere effettuata al momento in cui è conferito l'incarico di svolgere una prestazione professionale o al momento dell'esecuzione dell'operazione; da tali indicazioni si evince, in modo sufficientemente chiaro, che il notaio può adempiere l'obbligo direttamente al momento della stipula dell'atto.
L'identificazione del cliente avviene mediante validi documenti d'identità aventi le caratteristiche individuate nell'art. 3 dell'Allegato tecnico che si riferisce:
-ai documenti d'identità e di riconoscimento di cui agli articoli 1 e 35 del D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445 ;
-alle relative disposizioni vigenti per l'identificazione di soggetti non comunitari e di soggetti minori d'età.
Qualora, invece, il cliente sia una società o un ente è necessario (art. 19 lett. a), verificare l'effettiva esistenza del potere di rappresentanza e l'identità dei relativi rappresentanti delegati alla firma dell'operazione da svolgere.
Il citato art. 3, risolvendo i dubbi sorti nell'applicazione della precedente disciplina, precisa che l'identificazione dei nascituri e dei concepiti è effettuata nei confronti del rappresentante legale ed, inoltre, riconosce che l'identificazione possa essere svolta da un pubblico ufficiale a ciò abilitato ovvero a mezzo di una foto autenticata; in quest'ultimo caso sono acquisiti e riportati nell'archivio unico informatico, ovvero nel registro della clientela gli estremi dell'atto di nascita dell'interessato.
Si dà, in tal modo, rilevanza alla peculiare funzione di accertamento dell'identità attribuita al notaio dall'art. 49 della legge 19 febbraio 1913 n. 89; essa deve essere raggiunta mediante un attento, univoco, concordante, preciso e diligente uso di mezzi e dei modi che il notaio ritenga più opportuni sulla base della comune diligenza.
Il notaio potrà, perciò, prescindere dall'analisi del documento di riconoscimento nell' espletare l'attività di verifica della clientela devolutagli ed avvalersi di altri strumenti e modalità ritenuti idonei a garantire l'identità personale delle parti dalla legge notarile.
b2) obbligo di adeguata verifica del titolare effettivo.
Il decreto legislativo introduce, inoltre, la figura del cd. "titolare effettivo", definito dalla lettera s dell'art. 1, quale "la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano il cliente nonché la persona fisica per conto della quale è realizzata un'operazione o un'attività"
Tale generica definizione non è sicuramente sufficiente a determinare in capo al notaio uno specifico obbligo d'indagine volto a rivelare in ogni operazione la coincidenza tra parte formale e parte sostanziale dell'atto; l'attività del professionista non è, infatti, assimilabile a quella svolta degli organi di polizia giudiziaria dalla quale si distingue sostanzialmente per funzioni, risorse e poteri.
Il concetto di titolare effettivo è dettato, in realtà, al fine di individuare il destinatario ultimo degli effetti delle operazioni finanziarie non in via generalizzata, ma esclusivamente nelle ipotesi in cui si sia in presenza di operazioni effettuate da enti, persone giuridiche, trust o assimilati.
In tal senso si pone l'art. 2 del citato allegato tecnico il quale chiarisce che per titolare effettivo s'intende:
"a. in caso di società:
1. la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedano o controllino un'entità giuridica, attraverso il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale sufficiente delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto in seno a tale entità giuridica, anche tramite azioni al portatore, purché non si tratti di una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria o a standard internazionali equivalenti; tale criterio si ritiene soddisfatto ove la percentuale corrisponda al 25 per cento più uno di partecipazione al capitale sociale;
2. la persona fisica o le persone fisiche che esercitano in altro modo il controllo sulla direzione di un'entità giuridica;
b. in caso di entità giuridiche quali le fondazioni e di istituti giuridici quali i trust, che amministrano e distribuiscono fondi:
1. se i futuri beneficiari sono già stati determinati, la persona fisica o le persone fisiche beneficiarie del 25 per cento o più del patrimonio di un'entità giuridica;
2. se le persone che beneficiano dell'entità giuridica non sono ancora state determinate, la categoria di persone nel cui interesse principale è istituita o agisce l'entità giuridica;
3. la persona fisica o le persone fisiche che esercitano un controllo sul 25 per cento o più del patrimonio di un'entità giuridica."
Per quanto riguarda le modalità da adottare per l'identificazione, l'art. 19 dopo aver precisato che il momento in cui va effettuata l'identificazione del titolare effettivo coincide con l'identificazione del cliente, impone l'adozione di misure adeguate e commisurate alla situazione di rischio per comprendere la struttura di proprietà e di controllo del cliente.
Il professionista è tenuto, quindi, a valutare se avvalersi di pubblici registri, elenchi, atti o documenti contenenti informazioni sui titolari effettivi, chiedere ai clienti i relativi dati oppure ottenere le informazioni in altro modo.
La scelta dello strumento più idoneo per l'individuazione del titolare effettivo dovrà essere operata tenendo conto del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo rinvenibile nel caso concreto sulla base di tutti gli elementi desumibili dall'operazione.
Una lettura sistematica della disposizione porta, peraltro, a circoscrivere la sua applicazione ai soli casi in cui dall'esame della fattispecie emerga un indice di anomalia: in una valutazione di costi e benefici, imposta dai principi generali della normativa, sembrerebbe sproporzionato rispetto alla normale attività professionale, imporre un obbligo di identificazione del titolare effettivo anche in situazioni che oggettivamente non presentano alcun indice di anomalia e relativamente a soggetti il cui assetto proprietario risulta da pubblici registri.
Da ultimo, occorre rilevare che, nel caso in cui cliente sia una società fiduciaria, dovrà essere identificata soltanto la società fiduciaria (ed il suo delegato), e non il cliente per conto del quale la fiduciaria opera.
b3) Obblighi semplificati e rafforzati
In attuazione dei principi generali contenuti nel citato art. 3, gli obblighi a carico dei professionisti devono essere proporzionati rispetto al rischio effettivo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
Il decreto legislativo distingue i casi in cui è sufficiente espletare obblighi semplificati (art. 25) da quelli in cui è necessario adottare obblighi rafforzati (art. 28).
Obblighi semplificati
Ai sensi dell'art. 25, in particolare, il notaio nell'esercizio della sua attività non è soggetto agli obblighi di identificazione se il cliente è:
a. uno dei soggetti indicati all'articolo 11, comma 1 e comma 2, lettere b) e c) (11);
b. un ente creditizio o finanziario comunitario soggetto alla direttiva;
c. un ente creditizio o finanziario situato in uno Stato extracomunitario, che imponga obblighi equivalenti a quelli previsti dalla direttiva e preveda il controllo del rispetto di tali obblighi, individuati dal Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, sentito il Comitato di sicurezza finanziaria;
d. un ufficio della Pubblica amministrazione ovvero una istituzione o un organismo che svolge funzioni pubbliche conformemente al trattato sull'Unione europea, ai trattati sulle Comunità europee o al diritto comunitario derivato.
L'art. 26 riconosce, poi, al Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, di autorizzare, con apposito decreto, l'applicazione degli obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela a soggetti e prodotti che presentano un basso rischio di riciclaggio secondo quanto disposto dall'art. 4 dell'Allegato tecnico che detta criteri direttivi (12).
Obblighi rafforzati
Per quanto attiene agli obblighi rafforzati, l'art. 28 richiede, in generale, l'adozione di misure rafforzate di adeguata verifica della clientela in presenza di un rischio più elevato di riciclaggio o finanziamento del terrorismo ed, in particolare, impone che:
"Quando il cliente non è fisicamente presente, gli enti e le persone soggetti al presente decreto adottano misure specifiche e adeguate per compensare il rischio più elevato applicando una o più fra le misure di seguito indicate, a titolo esemplificativo:
a. accertare l'identità del cliente tramite documenti, dati o informazioni supplementari;
b. adottare misure supplementari per la verifica o la certificazione dei documenti forniti o richiedere una certificazione di conferma di un ente creditizio o finanziario soggetto alla direttiva;
c. assicurarsi che il primo pagamento relativo all'operazione sia effettuato tramite un conto intestato al cliente presso un ente creditizio.
…omissis
Per quanto riguarda le operazioni o le prestazioni professionali con persone politicamente esposte (13) residenti in un altro Stato comunitario o in un paese terzo, gli enti e le persone soggetti al presente decreto devono:
a. stabilire adeguate procedure basate sul rischio per determinare se il cliente sia una persona politicamente esposta;
b. ottenere l'autorizzazione del Direttore generale o di suo incaricato prima di avviare un rapporto continuativo con tali clienti;
c. adottare ogni misura adeguata per stabilire l'origine del patrimonio e dei fondi impiegati nel rapporto continuativo o nell'operazione;
d. assicurare un controllo continuo e rafforzato del rapporto continuativo o della prestazione professionale."
La disposizione precisa che gli obblighi di identificazione e adeguata verifica della clientela si considerano comunque assolti, anche senza la presenza fisica del cliente, nei seguenti casi:
a. qualora il cliente sia già identificato in relazione a un rapporto in essere, purché le informazioni esistenti siano aggiornate;
b. (omissis...)
c. per i clienti i cui dati identificativi e le altre informazioni da acquisire risultino da atti pubblici, da scritture private autenticate o da certificati qualificati utilizzati per la generazione di una firma digitale associata a documenti informatici ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
d. per i clienti i cui dati identificativi e le altre informazioni da acquisire risultino da dichiarazione della rappresentanza e dell'autorità consolare italiana, così come indicata nell'articolo 6 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153.
Mentre, quindi, la precedente disciplina si preoccupava di individuare i casi in cui gli obblighi di identificazione potevano ritenersi assolti senza la presenza fisica del cliente (identificazione indiretta) (14), secondo il nuovo decreto legislativo l'assenza del soggetto impone, in generale, l'adozione di obblighi rafforzati, eccezion fatta per le ipotesi sopra elencate che costituiscono deroga.
b4) esecuzione degli obblighi di adeguata verifica da terzi
In attuazione del criterio direttivo contenuto nell'art. 22 lett. m) della legge delega 25 gennaio 2006 n. 29, che raccomanda di: "evitare, per quanto possibile, il ripetersi delle procedure di identificazione del cliente, prevedendo in quali casi gli enti e le persone soggetti alla direttiva possono ricorrere a terzi per l'assolvimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela", la sezione IV del decreto legislativo consente di fondarsi, ai fini dell'adempimento degli obblighi sopra descritti, sull'identificazione effettuata da soggetti terzi qualificati.
L'art. 29 afferma espressamente tale principio ed evidenzia, però, che i responsabili finali dell'assolvimento degli obblighi sono comunque gli enti e le persone che si avvalgono dei terzi qualificati.
L'art. 30 individua i terzi cui è possibile far riferimento nei seguenti soggetti:
a. intermediari di cui all'articolo 11, comma 1 (15);
b. enti creditizi ed enti finanziari di Stati membri dell'Unione europea;
c. banche aventi sede legale e amministrativa in paesi non appartenenti all'Unione europea purché aderenti al Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI) e succursali in tali paesi di banche italiane e di altri Stati aderenti al GAFI;
d. professionisti di cui all'articolo 12, comma 1, nei confronti di altri professionisti,
e precisa le modalità che devono essere adottate affinché l'attività risulti valida, richiedendo, a tal fine, la produzione di idonea attestazione.
L'attestazione deve garantire l'esattezza delle informazioni comunicate a distanza ma non deve essere dotata di particolare forma e contenuto; essa può, infatti, consistere, secondo quanto disposto dall'art. 30 del d. lgs., anche "in un bonifico eseguito a valere sul conto per il quale il cliente è stato identificato di persona, che contenga un codice rilasciato al cliente dall'intermediario che deve procedere all'identificazione".
Il notaio, dovrà, quindi, essere certo che il soggetto da sottoporre a verifica corrisponda a quello precedentemente identificato sulla base delle informazioni ricevute e procedere, eventualmente, ad una nuova identificazione qualora abbia un minimo dubbio sull'acquisita identità del cliente.
Tale modalità può essere attuata anche nelle ipotesi in cui il cliente non risulti presente; costituisce, infatti, requisito essenziale soltanto la previa identificazione diretta effettuata dal terzo qualificato al quale il cliente deve aver precedentemente conferito incarico a svolgere una prestazione professionale.
Il decreto legislativo si preoccupa, infine, di indicare il comportamento che i terzi devono assumere affinché sia garantita l'effettiva applicazione di tale particolare modalità di identificazione e verifica della clientela; essi devono, in particolare, assumere un atteggiamento collaborativo fornendo, a tal fine, immediatamente tutte le informazioni richieste e trasmettendo, senza ritardo, le copie di ogni documento pertinente richiesto.
Sotto la previgente disciplina il ricorso all'identificazione da parte dei terzi (identificazione a distanza) costituiva ipotesi residuale e di applicazione limitata; non aveva, in particolare, applicazione riguardo ai professionisti (16).
L'attuale formulazione della disposizione risolve i non indifferenti problemi interpretativi ed applicativi che hanno caratterizzato l'attività degli operatori giuridici; il notaio può ora, infatti, procedere alla verifica dell'identità in assenza del cliente avvalendosi dell'attestazione effettuata da altro professionista, prescindendo, quindi, dall'esame dell'atto pubblico stipulato ed, in particolare, dell'indicazione nel medesimo dei dati identificativi.
c)Obblighi di registrazione e conservazione
In linea generale per tutti i professionisti, gli obblighi di registrazione e conservazione (già disciplinati dall'art. 5 del D.M. 3 febbraio 2006 n. 141) sono ora contenuti negli articoli 36 ss. del decreto.
c1) Obblighi di registrazione
Gli obblighi di registrazione sono assolti riportando nel relativo archivio o repertorio o registro (art. 36, comma 2, lettera a):
-la data di instaurazione del rapporto
-i dati identificativi del cliente, e quindi (art. 1 comma 2, lett g):
-per le persone fisiche: il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, l'indirizzo, il codice fiscale e gli estremi del documento di identificazione;
-nel caso di soggetti diversi da persona fisica: la denominazione, la sede legale, il codice fiscale o la partita IVA
Tra i dati oggetto di registrazione obbligatoria scompare "l'attività lavorativa svolta dal cliente o dalla persona per conto della quale agisce", questa informazione, però, potrà costituire un elemento importante per definire il profilo economico del cliente ai fini di un'adeguata verifica dell'operazione, da acquisire e conservare liberamente, quindi anche mediante la conservazione della copia del documento di identità riportante la professione.
c2) Obblighi di conservazione
Gli obblighi di conservazione riguardano, per una durata decennale:
- i documenti acquisiti per assolvere gli obblighi di adeguata verifica della clientela (le scritture e le registrazioni, consistenti nei documenti originali o nelle copie aventi analoga efficacia probatoria nei procedimenti giudiziari) (17) (art. 36 – 1° comma);
- i dati relativi all'operazione (art. 36, 2^ comma - art. 38), e quindi: la data, la causale, l'importo, la tipologia dell'operazione, i mezzi di pagamento. Occorre notare che i dati relativi all'operazione non sono soggetti ad obbligo di registrazione, ma solo di conservazione nel fascicolo qualora il professionista abbia istituito il registro della clientela (di cui si dirà appresso).
I professionisti dovranno conservare nel fascicolo di ciascun cliente:le copie, i documenti originali e gli altri dati concernerti l'operazione; per questi ultimi, se risultanti dall'originale o dalla copia con analoga efficacia probatoria dell'operazione o della prestazione professionale, deve ritenersi che non vi sia un ulteriore obbligo né di conservazione né di registrazione.
c3) Modalità di assolvimento
Le modalità di registrazione sono differenziate in ragione della diversità dei soggetti passivi dell'obbligo.
Esse sono finalizzate ad evitare inutili appesantimenti dell'attività del professionista ed a calibrare gli obblighi sulla base alle dimensioni organizzative, differenziando i soggetti che operano nell'area finanziaria rispetto ai professionisti e, in modo specifico, ai notai.
Il decreto legislativo elenca le seguenti modalità di conservazione dei dati ed informazioni:
1.l'archivio unico informatico;
2.l'archivio formato e gestito a mezzo di strumenti informatici;
3.il registro della clientela;
4.la custodia dei documenti, delle attestazioni e degli atti presso il notaio e la tenuta dei repertori notarili, a norma della legge 16 febbraio 1913, n. 89, del regolamento 10 settembre 1914, n. 1326, e successive modificazioni e integrazioni;
5.la conservazione mediante sistemi informatici di cui sono dotati, alcuni soggetti passivi della normativi, per lo svolgimento della propria attività.
Sono tenuti obbligatoriamente alla tenuta dell'archivio unico informatico, previsto dall'art. 37 del decreto legislativo, gli intermediari finanziari indicati nell'articolo 11, comma 1, e comma 2, lettera a), le società di revisione indicate nell'articolo 13, comma 1, lettera a), e gli altri soggetti indicati nell'articolo 14, comma 1, lettera e).
Possono avvalersi della conservazione di cui al numero 5) del precedente elenco "i soggetti di cui all'articolo 14, comma 1, dalla lettera a) alla lettera d) e lettera f)" secondo quanto indicato all'art. 39 del D.lgs.
Per i professionisti ed i soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili, invece, l'art. 38 del decreto legislativo prevede, in via alternativa:
1.la tenuta di un archivio formato e gestito a mezzo strumenti informatici
2.il registro della clientela;
3.la custodia dei documenti, delle attestazioni e degli atti presso il notaio e la tenuta dei repertori notarili, a norma della legge 16 febbraio 1913, n. 89, del regolamento 10 settembre 1914, n. 1326, e successive modificazioni e integrazioni
1. L'archivio formato e gestito a mezzo strumenti informatici:
non è una duplicazione dell'archivio unico informatico, ma uno strumento con standard diversi che, comunque, devono essere in grado di provvedere alla corretta conservazione e alla reperibilità dei dati ed informazioni che il professionista è tenuto a registrare. Gli applicativi informatici per i professionisti, pur dovendo assicurare delle funzionalità idonee alle finalità della legge, potranno discostarsi da quanto previsto dall'art. 37 del decreto legislativo per gli enti creditizi e finanziari (e assimilati).
2. Il registro della clientela:
Il registro deve avere i seguenti requisiti:
-numerazione progressiva
-sigla in ogni pagina del soggetto obbligato o di un suo collaboratore delegato per iscritto,
-indicazione alla fine dell'ultimo foglio del numero delle pagine di cui è composto ed apposizione della firma delle suddette persone;
deve essere tenuto in maniera ordinata, senza spazi bianchi e abrasioni;
i dati e le informazioni inserite nel registro della clientela devono poter essere rese disponibili entro tre giorni dalla richiesta;
è consentito, inoltre, in caso di svolgimento dell'attività professionale in studi ubicati in più sedi la possibilità di istituire per ciascuna di esse un registro della clientela.
3. La custodia dei documenti, delle attestazioni e degli atti presso il notaio e la tenuta dei repertori notarili
I notai non sono obbligati ad istituire né l'archivio formato e gestito a mezzo strumenti informatici, né il registro della clientela, in quanto è loro riconosciuta la possibilità di adempiere agli obblighi di registrazione dei dati ed informazioni utilizzando gli strumenti di archiviazione e conservazione dati che già utilizzano nello svolgimento dell'attività istituzionale;
costituiscono infatti, per i soli notai, idonea modalità di registrazione dei dati e delle informazioni (art. 38):
-la custodia dei documenti, delle attestazioni e degli atti presso il notaio;
-la tenuta dei repertori notarili, a norma della legge 16 febbraio 1913, n. 89, del regolamento 10 settembre 1914, n. 1326, e successive modificazioni e integrazioni;
-la descrizione dei mezzi di pagamento ai sensi dell'articolo 35, comma 22, decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla Legge 4 agosto 2006, n. 248.
E' stata quindi riconosciuta la perfetta equivalenza, rispetto agli analoghi adempimenti antiriciclaggio ed antiterrorismo a carico degli altri soggetti passivi, dell'attività di repertoriazione e dell'attività di custodia degli atti e documenti, istituzionalmente svolta.
Rispetto a tali obblighi il limite temporale decennale previsto dalla normativa in esame per la conservazione e registrazione di dati, copie e documenti non è cogente, almeno per quanto riguarda i repertori e la custodia degli originali che per i notai è autonomamente disciplinata dalla legge professionale; diversamente la custodia delle altre informazioni e documenti nel fascicolo di studio potrà essere limitata al periodo indicato nel D.lgs in commento.
I dati e le informazioni indicati nell'art. 36 del decreto legislativo per i quali sussiste un obbligo di registrazione potranno essere contenuti sia all'interno dei documenti, attestazioni ed atti custoditi dal notaio e sia nei repertori notarili.
Gli altri mezzi di registrazione (registro della clientela o altro sistema informatico) potranno essere utilizzati dal notaio, sia in alternativa a quanto previsto nel suddetto 6° comma dell'art. 38, sia in via residuale, per le prestazioni professionali che non rientrano nella sua attività di pubblico ufficiale quale, ad esempio la consulenza e l'assistenza in operazioni che non si concludono con il ricevimento di un atto notarile.
Sul piano pratico va quindi segnalato che - in base al tenore della disposizione - è da ritenere che i dati ed informazioni che non sono contenuti nel repertorio degli atti notarili o negli atti pubblici (o scritture private autenticate), quali ad esempio gli estremi del documento d'identità o di riconoscimento, potranno comunque essere acquisiti e custoditi nei fascicoli di studio rientrando tale modalità nella generica previsione "custodia dei documenti, delle attestazioni e degli atti" (18).
L'acquisizione dei dati ed informazioni da parte del professionista deve avvenire in conformità alla legge sulla privacy, informando il cliente che gli stessi saranno utilizzati ai fini della normativa antiriciclaggio ed antiterrorismo e non ad altri fini, in ottemperanza, quindi, al disposto dell'art. 13 del codice sulla protezione dei dati personali (D.lgs. 193/2003) in tema di informativa.
La registrazione dei mezzi di pagamento
Quanto agli obblighi di registrazione, di immediato impatto pratico, occorre guardare alla registrazione dei mezzi di pagamento per operazioni di importo superiore ai 15.000 euro.
Permane il dubbio infatti, anche nel nuovo provvedimento, se sussista un obbligo del notaio – fermo restando il regime per esso delineato dall'art. 38 ult.co. - di indagare sui mezzi di pagamento relativi alle operazioni attuate con la sua attività.
In via generale può osservarsi che i professionisti non sono tenuti all'obbligo di registrare i mezzi di pagamento (previsto in via generale e generica per tutti i soggetti tenuti agli obblighi del presente decreto dall'art. 36 comma 2) qualora la loro prestazione professionale non abbia riguardato la predisposizione degli stessi o non abbiano agito quali mandatari in nome o per conto dei propri clienti in qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare.
In particolare per i notai nello svolgimento della loro attività istituzionale di pubblici ufficiali roganti o autenticanti, in mancanza di una norma espressa che obblighi la parte ad indicare il mezzo di pagamento analoga a quella contenuta nell'articolo 35, comma 22, decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla Legge 4 agosto 2006, n. 248 non è ipotizzabile un obbligo in tal senso; tuttavia, in presenza di indici di anomalia sarà compito del professionista valutare eventuali reticenze del cliente in ordine alle modalità di pagamento, ai fini dell'eventuale segnalazione dell'operazione sospetta.
Mancando infatti un obbligo generalizzato per i contraenti di comunicare i pagamenti e renderli tracciabili, non si rinviene neppure il fondamento del corrispondente obbligo del notaio di richiederli. Ciò del resto è confermato dalla previsione contenuta nell'art. 38 co. 6 che, facendo espresso riferimento alla "descrizione dei mezzi di pagamento" ai sensi dell'art. 35 comma 22 del primo decreto "Bersani" (D.L. 4 luglio 2006 n. 223), lascia intendere che un obbligo per i contraenti esiste solo nelle ipotesi tassativamente indicate dalla legge.
Deve essere quindi ridimensionato l'obbligo del notaio di registrare tali mezzi così come previsto dall'art. 36 co. 2 lett. b); soltanto quando i privati comunichino al notaio i mezzi di pagamento sorgerà per tale professionista l'obbligo di registrarli, salva la facoltà, in presenza di indici di anomalia, di richiedere informazioni (non solo sulla natura e sullo scopo dell'operazione, ma anche) sulle modalità di pagamento. (19)
A conferma dell'inesistenza di un obbligo per il notaio di indagare sui mezzi di pagamento, si consideri anche la definizione di "operazione" riferita ai professionisti. Per questi si sostanzia nella costituzione, modificazione o estinzione di situazioni giuridiche patrimoniali, realizzate a seguito dell'attività professionale nelle quali potrebbe non figurare alcuna movimentazione di mezzi di pagamento.
d) Obblighi di segnalazione
d1) Generalità
In base all'art. 41 l'obbligo di segnalazione a carico dei professionisti sorge se i medesimi sanno, sospettano, hanno motivi ragionevoli per sospettare, che siano in corso, che siano state compiute, che siano state tentate, operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
"Il sospetto è desunto dalle caratteristiche, entità, natura dell'operazione o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate";
va ribadito quindi che gli elementi devono essere acquisiti solo nell'ambito dell'attività professionale svolta, sulla base degli elementi a disposizione dei segnalanti, acquisiti nell'ambito dell'attività svolta (20) ovvero a seguito del conferimento di un incarico, con esclusione di indagini esterne o, comunque, estranee all'adempimento dell'incarico conferito.
L'area da cui attingere eventuali elementi di sospetto è comunque ampia e si riferisce alle circostanze oggettive e soggettive che accompagnano la prestazione professionale, ma non va dimenticando, comunque, che l'accento va sempre posto sulla ragionevolezza dei motivi che devono sussistere, non essendo sufficiente un indice di anomalia isolato ovvero congetture o illazioni da parte del professionista (21).
Come testualmente affermato dal ministero dell'economia e delle finanze nella relazione al Parlamento (22), quella strettamente connessa alle funzioni esercitate è l'unica attività di tipo "investigativo" di cui si può far carico al professionista, dovendosi escludere che al medesimo possa farsi carico di un obbligo di acquisire aliunde elementi per comprovare o per smentire eventuali ipotesi criminose ascrivibili al cliente, astrattamente rientranti nel paradigma "antiriciclaggio" ed "antiterrorismo".
d2) Gli indici di anomalia
Al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette, su proposta della UIF e sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, per i professionisti, saranno emanati e periodicamente aggiornati indicatori di anomalia con decreto del Ministro della giustizia, sentiti gli ordini professionali.
In forza del 1° comma dell'art. 66, fino all'emanazione dei nuovi decreti, ai fini considerati possono continuare ad essere presi in considerazione gli indicatori di anomalia già contenuti nel D.M. 141 del 2006 e nelle istruzioni applicative del 24 febbraio 2006 dell'UIC (vedi in Intranet RUN alla voce Speciali>Antiriciclaggio>Recepimento II Direttiva>UIC).
Gli indici di anomalia per individuare eventuali operazioni di sospetto finanziamento del terrorismo sono a tutt'oggi inesistenti per i professionisti.
E' da presumere che gli indici che saranno forniti siano coincidenti con quelli già forniti agli intermediari finanziari e relativi a soggetti indicati in liste compilate dalle competenti istituzioni internazionali, nonché:
1.l'impiego di canali di money remittance, ovvero di circuiti alternativi di trasferimento, specie se di natura abusiva;
2.effettuazione di bonifici internazionali che non recano l'indicazione della controparte;
3.l'effettuazione di frequenti bonifici disposti con provvista in contanti verso Paesi diversi da quello d'origine dell'ordine;
4.l'esecuzione di operazioni o di apertura di rapporti commerciali privi di apparente giustificazione tra imprese gestite o possedute da soggetti sospetti;
5.le disposizioni da parte di enti senza scopo di lucro di operazioni che dimostrano una incoerenza rispetto agli obiettivi perseguiti dagli stessi;
6.i comportamenti posti in essere con il possibile intento di eludere l'applicazione delle misure comunitarie di congelamento .
E' utile rammentare che in presenza di indici di anomalia, qualora, anche a seguito delle ulteriori informazioni fornite dal cliente, rimangano dubbi sulla liceità dell'operazione da svolgere, il notaio sarà tenuto alla segnalazione dell'operazione all'UIF, ma dovrà comunque prestare il proprio ministero non potendosi astenere dal ricevere l'atto notarile se non nei casi previsti dall'art. 28 della legge notarile.
Questa ipotesi, evidentemente, si verificherà se il notaio dovesse trovarsi in presenza di semplici indici di anomalia che possano far sorgere il sospetto che, in presenza di ulteriori elementi (non conosciuti dal notaio, non coevi all'atto, che possono realizzarsi o non realizzarsi) si possa concretizzare un'ipotesi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, nel caso, invece, in cui il notaio si dovesse trovare in presenza di elementi univoci ed idonei a far ritenere che sia stato commesso o che si stia consumando un reato l'atto notarile sarà irricevibile ed il notaio sarà tenuto alla segnalazione all'UIF ed eventualmente al rapporto all'autorità giudiziaria.
d3) L'obbligo di rapporto
Va osservato, sotto altro aspetto, che le nuove disposizioni nulla dispongono in ordine ai rapporti tra l'obbligo di segnalazione previsto nel decreto legislativo e l'obbligo di rapporto a carico del notaio previsto, in via generale dall'art. 361 c.p. (23).
E' da ritenere, condividendo le conclusioni cui era giunto lo studio n. 15-2006 del Consiglio Nazionale del Notariato (24), che la condotta del notaio che segnala un'operazione sospetta all'UIC (oggi all'UIF ovvero agli ordini professionali nei casi consentiti) realizza, al contempo, anche la condotta prescritta dall'art. 361 c.p.
d4) Le responsabilità connesse alle segnalazioni
Nel nuovo decreto legislativo è espressamente previsto, come già nel d.lgs previgente, che le segnalazioni effettuate per le finalità legali ed in buona fede non comportano responsabilità di alcun tipo ed in ogni caso non costituiscono violazione degli obblighi di segretezza, del segreto professionale o di eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni imposte in sede contrattuale o da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative (art. 41, comma 5°); sul punto è il caso di ricordare che:
-nel vigore della precedente normativa, l'UIC aveva lamentato un eccessivo ricorso allo strumento della segnalazione da parte dei notai che, forse preoccupati delle conseguenze derivanti dalla eventuale ingiustificata omissione, ponevano all'attenzione dell'Ufficio casi che non presentano alcun anomalia;
-ogni segnalazione attiva uno scambio di informazioni tra la UIF, la Guardia di Finanza e la DIA, organismi che, si ritiene, utilizzeranno le informazioni per le loro finalità investigative;
è quindiil caso di valutare attentamente le conseguenze dell'effettuazione di una segnalazione effettuata fuori dai casi previsti dalla legge.
d5) Modalità relative alle segnalazioni
Le segnalazioni sono trasmesse all'UIF (Unità di Informazione Finanziaria) cioè alla struttura nazionale incaricata di ricevere rapporti ed informazioni dai soggetti obbligati. L'art. 62, comma 4, tuttavia, prevede «che fino all'emanazione del regolamento di cui all'art. 6, comma 2, i compiti e le funzioni attribuiti alla UIF sono esercitate in via transitoria, dal servizio antiriciclaggio del soppresso Ufficio Italiano dei cambi».
In ordine alle modalità di segnalazione da parte dei professionisti, la nuova normativa prevede la possibilità che siano indirizzate agli Ordini professionali, in alternativa all'UIF. La disposizione sarà efficace, tuttavia, solo previa emanazione di apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro della giustizia.
d6) La riservatezza
La particolare attenzione sulla riservatezza e sulla protezione dei dati del segnalante si è tradotta in un gruppo di disposizioni miranti a garantire l'anonimato del segnalante stesso, obiettivo su cui si è appuntata la massima attenzione sia nella direttiva comunitaria, sia nella legge comunitaria e sia nel decreto legislativo.
Il rischio che il segnalante possa essere soggetto a rappresaglie da parte dei soggetti segnalati è un ostacolo concreto all'efficienza dell'intero sistema normativo poiché l'assenza o l'inadeguatezza di misure a garanzia dell'effettiva incolumità del soggetto chiamato a collaborare può, di fatto, costituire un'insuperabile remora al puntuale adempimento degli obblighi di segnalazione.
A tal fine è previsto, espressamente, che in caso di denuncia o di rapporto, ai sensi degli articoli 331 e 347 del codice di procedura penale, l'identità delle persone fisiche che hanno effettuato le segnalazioni, anche qualora sia conosciuta, non è menzionata e svelata salvo che ciò non sia indispensabile e su decisione dell'autorità giudiziaria (con decreto motivato), ai fini dell'accertamento dei reati per i quali si procede.
La riservatezza del segnalante deve, altresì, essere assicurata anche in caso di sequestro di atti o documenti.
e) Obblighi di comunicazione delle infrazioni per uso del contante
e1) Le nuove limitazioni all'uso del contante
Il nuovo decreto riscrive il contenuto dell'art. 1 del D.L. n. 143 del 1991 (c.d. legge antiriciclaggio), provvedimento, questo, quasi totalmente abrogato dal decreto.
Si segnala in particolare che il divieto di trasferire denaro contante, libretti di deposito bancario o postali al portatore o di titoli al portatore, tra soggetti diversi (25) e a qualsiasi titolo, opera semplicemente se il valore dell'operazione, "anche frazionata", è complessivamente pari o superiore a 5.000 euro. (art. 49 co. 1).
Il confronto con la formulazione dell'art. 1 co. 1 della legge antiriciclaggio pone in evidenza, dunque, che la limitazione all'uso del contante e dei titoli al portatore scattava con esclusivo riferimento al valore da trasferire che doveva essere "complessivamente superiore ai 12.500 euro", e quindi prescindendo totalmente dal valore dell'operazione che avrebbe potuto essere anche di valore elevatissimo o indeterminato.
Proprio con riferimento alle operazioni di valore indeterminato, pertanto, sorge il dubbio ora se la nuova disposizione possa trovare applicazione, posto che il precetto sanzionatorio è da considerarsi integrato solo con riferimento al valore dell'operazione e non più rispetto al valore del trasferimento dei mezzi di pagamento.
Sembra che alla luce della definizione di "operazione frazionata", per i notai e per i professionisti in genere – anche sulla scorta della nozione di "operazione" ad essa riferibile (diversa, come detto, rispetto a quella delle banche) - all'avverbio "complessivamente" debba essere data una lettura "teleologica", così da collocare il pagamento in una dimensione non più fine a sé stessa, ma all'interno di una prestazione sorretta da precisi profili causali anche se frazionata nel tempo.
La disposizione contenuta nell'art. 49 sembra, quindi, assumere una valenza diversa in ragione del diverso modo di operare dei soggetti passivi tenuti al controllo del rispetto della norma stessa.
Rinviando il tema ad approfondimenti successivi, ai fini della cumulabilità va, dunque, verificato l'oggetto della prestazione dedotta in contratto al fine di accertarsi se la pluralità di pagamenti costituiscono frazioni di un'unica prestazione, anche se cadenzati in un arco temporale superiore a sette giorni, ovvero se la pluralità di pagamenti corrispondono ad una pluralità di prestazioni ciascuna caratterizzata da una sua genesi causale (si pensi ad esempio alla caparra che è oggetto di prestazione concettualmente diversa dall'acconto di pagamento del prezzo, così come i singoli pagamenti di un contratto di somministrazione non potranno essere cumulati mantenendo ciascuno una sua autonomia rispetto agli altri) (26).
Da segnalare inoltre nella medesima prospettiva di maggior rigore nel limitare l'uso di denaro contante:
-l'obbligo generalizzato della clausola di non trasferibilità sugli assegni bancari e postali si è abbassata da 12.500 euro a 5.000 euro. L'importo pari o superiore a 5.000 euro è previsto per ogni singolo assegno e non per l'ammontare complessivo degli assegni
-i moduli di assegni bancari e postali sono rilasciati dalle banche e da Poste Italiane S.p.A. muniti della clausola di non trasferibilità. Il cliente può richiedere, per iscritto, il rilascio di moduli di assegni bancari e postali in forma libera."
-il divieto di emissione degli assegni all'ordine del traente (noti come assegni a m.m., a me medesimo o a sé stessi), salvo la possibilità di un tale forma di emissione per essere girare gli assegni stessi a una Banca o alle Poste Italiane S.p.a. per l'incasso. La norma pone un limite importante ad una prassi che consentiva di fatto una circolazione "al portatore" di titoli all'ordine.
-l'emissione degli assegni circolari, vaglia postali e cambiari, normalmente con la clausola di non trasferibilità, è consentita - su richiesta scritta dal cliente - senza la clausola di non trasferibilità, solo per quelli di importo inferiore a 5.000 euro.
-per gli assegni per i quali non è apposta la clausola di non trasferibilità, la validità della girata è condizionata all'apposizione del codice fiscale del girante.
La girata in bianco non potrà essere più eseguita con modalità che assicuravano di fatto, come gli assegni a favore del traente, una circolazione "al portatore" dell'assegno. L'apposizione del codice fiscale del girante (richiesta a pena di nullità della girata) non consentirà l'anonimato dei vari soggetti che hanno ricevuto l'assegno in pagamento (27)
Analoghe disposizioni limitative sono disposte per i libretti di deposito bancari o postali al portatore d'importo pari o superiore a 5.000 euro e per il loro trasferimento.
L'art. 49, fa salve, comunque, le disposizioni relative ai pagamenti effettuati allo Stato o agli altri enti pubblici e alle erogazioni da questi comunque disposte verso altri soggetti.
È altresì fatta salva la possibilità di versamento prevista dall'articolo 494 del codice di procedura civile.
e2) Le comunicazioni a carico dei professionisti
Le comunicazioni d'infrazioni, ai sensi dell'art. 51 sono relative a:
1.divieto di trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore dell'operazione, anche frazionata, è complessivamente pari o superiore a 5.000 euro;
2.assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a 5.000 euro senza recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità;
3.assegni bancari e postali emessi all'ordine del traente non girati unicamente per l'incasso a una banca o a Poste Italiane s.p.a;
4.assegni circolari, vaglia postali e cambiari emessi senza l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità;
5.divieto di saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore pari o superiore a 5.000 euro;
6.libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo pari o superiore a 5.000 euro, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, non estinti dal portatore ovvero con il loro saldo non ridotto a una somma non eccedente il predetto importo entro il 30 giugno 2009;
7.omissione in caso di trasferimento di libretti di deposito bancari o postali al portatore, della comunicazione da parte del cedente, entro 30 giorni, alla banca o a Poste Italiane S.p.A, dei dati identificativi del cessionario e della data del trasferimento.
I professionisti che accertano una infrazione ne riferiscono entro trenta giorni al Ministero dell'economia e delle finanze per la contestazione e gli altri adempimenti previsti dall'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
L'elenco degli uffici competenti a ricevere tali segnalazioni è contenuto nella Circ. n. 46213 del 3 maggio 2006 (reperibile all'indirizzo
http://www.notartel.it/Special/Antiriciclaggio/allegati/faq%20antiriciclaggioRev01_vg.pdf);
Con disposizione analoga a quella già contenuta nella precedente normativa antiriciclaggio (art. 7 D.lgs n. 56 del 2004), è espressamente previsto che per le infrazioni riguardanti assegni bancari, assegni circolari, libretti al portatore o titoli similari, la comunicazione deve essere effettuate dalla banca o da Poste italiane S.p.A. che li accetta in versamento e dalla banca o da Poste italiane S.p.A. che ne effettua l'estinzione (art. 51, 2° comma).
Dunque, sembra che gli altri soggetti passivi della normativa non siano tenuti ad alcuna comunicazione, qualora nello svolgimento della propria prestazione professionale rilevino irregolarità del tipo indicato, fermo restando l'obbligo di segnalazione dell'operazione stessa qualora sussistano elementi di sospetto (28).
Peraltro, in un'ottica di semplificazione e per evitare una duplicazione di adempimenti è previsto che qualora oggetto dell'infrazione sia un'operazione di trasferimento già segnalata come operazione sospetta all'UIF (o all'ordine professionale) ai sensi dell'articolo 41, comma 1, il soggetto che ha effettuato la segnalazione di operazione sospetta non è tenuto alla comunicazione dell'infrazione al Ministero dell'economia e finanze.
E' fatto divieto al professionista di comunicare al soggetto interessato o a terzi (salvo espresse eccezioni contenute nell'art. 46 del decreto legislativo) l'avvenuta segnalazione di operazione sospetta o che è in corso o può essere svolta un'indagine in materia di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
E' stato precisato (art. 46, comma 7) che il tentativo del professionista di dissuadere il cliente dal porre in atto un'attività illegale non concretizza la comunicazione vietata.
e3) Le sanzioni
Per quanto riguarda la procedura di applicazione delle sanzioni amministrative, l'art. 60 del d.lgs. prevede che per le infrazioni di cui agli artt.57 e 58, si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Il pagamento in misura ridotta, di cui all'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, si applica, tuttavia solo per le violazioni relative al divieto di uso di denaro contante e titoli al portatore ovvero di mancata apposizione della clausola di non trasferibilità, se obbligatoria (cfr. art. 49, commi 1, 5 e 7), il cui importo non sia superiore a 250.000 euro.
Inoltre, il pagamento in misura ridotta non è esercitatile da chi si è già avvalso della medesima facoltà per altra violazione dell'articolo 49, commi 1, 5 e 7, il cui atto di contestazione sia stato ricevuto dall'interessato nei 365 giorni precedenti la ricezione dell'atto di contestazione concernente l'illecito per cui si procede.
Competente in caso di opposizione all'ingiunzione di pagamento delle sanzione è il Tribunale ratione materiae e non il Giudice di Pace, ai sensi dell'art.22 bis della legge 689 del 1991, come modificato dal d.lgs. 30 dicembre 1999 n. 507, trattandosi di norme di tipo valutario (29)
f) Obbligo di formazione del personale
L'art. 54 d.lgs. dispone che: "i destinatari degli obblighi e degli ordini professionali adottare misure di adeguata formazione del personale e dei collaboratori al fine della corretta applicazione delle disposizioni del presente decreto".
Le misure di adeguata formazione del personale, ai sensi del secondo comma dell'art. 54 cit., comprendono programmi di formazione finalizzati a riconoscere attività potenzialmente connesse al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo.
Si noti come il successivo art. 56 del d.lgs. prevede una sanzione per la violazione del suddetto obbligo esclusivamente a carico dei soggetti di area finanziaria e non per i professionisti.
Ne consegue che la violazione del predetto obbligo da parte del singolo professionista (30) non è sanzionata.
6. Controlli
Normativa di riferimento: artt. 52 e ss.
I controlli sui professionisti sono effettuati da:
1.gli ordini professionali
2.nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di Finanza (art. 53, comma 3), quest'ultimo può effettuare ispezioni e richiedere l'esibizione o la trasmissione di documenti, atti, nonché di ogni altra informazione utile (art. 53, comma 5).
UIF
La UIF, non ha poteri di controllo generali, ma ai sensi dell'art. 53, comma 4 verifica il rispetto delle disposizioni in tema di prevenzione e contrasto del riciclaggio o del finanziamento del terrorismo con riguardo alle segnalazioni di operazioni sospette e ai casi di omessa segnalazione di operazione sospetta. A tal fine può chiedere la collaborazione del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza.
Ordini Professionali
Deve essere coordinato con la parte sviluppata sopra: ripete gli stessi concetti (vd. Anche nt. 9).
Gli Ordini Professionali, accanto a funzioni di tipo consultivo, dovranno, come sopra osservato:
-promuovere e controllare l'applicazione della nuova normativa (V. art. 8 del D.Lgs.),
-veicolare dati ed informazioni dai propri iscritti alle Autorità preposte,
-veicolare indicazioni di nuove strategie e di nuove prassi applicative dall'Autorità competente agli iscritti agli Albi.
A carico degli ordini sussiste un obbligo specifico di formazione dei propri iscritti, tale obbligo formativo è poi previsto anche a carico dei destinatari degli obblighi, ivi inclusi i professionisti, nei confronti del proprio personale (art. 54).
In ogni caso gli Ordini Professionali dovranno informare la UIF delle ipotesi di omissione delle segnalazioni di operazioni sospette e di ogni fatto che potrebbe essere correlato a riciclaggio o finanziamento del terrorismo, rilevato nei confronti dei propri iscritti (art.9, comma 6).
Il potere di vigilanza degli ordini professionali non è comunque esclusivo, restando fermo, ai sensi dell'art. 53 cit., il potere di eseguire controlli da parte del Nucleo speciale polizia valutaria della Guardia di finanza e dell'UIF secondo quanto sopra indicato.
Le informazioni ed i dati in possesso degli Ordini Professionali, in ragione del nuovo ruolo assegnato, sono coperte dal segreto d'ufficio, ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs.
Il segreto d'ufficio può essere opposto anche alla pubblica amministrazione, essendo fatti salvi esclusivamente i casi di comunicazione espressamente previsti dalla legislazione vigente ed ovviamente le ipotesi in cui le informazioni sono richieste dall'autorità giudiziaria per le indagini o i procedimenti relativi a violazioni sanzionate penalmente.
Ai sensi dell'art. 9, comma 5° del D.Lgs, inoltre, il segreto d'ufficio non può essere opposto dagli Ordini Professionali nell'attività di collaborazione e di richiesta di informazioni da parte dell'UIF.
7. Sanzioni
Per quanto attiene alle sanzioni gli articoli di riferimento sono l'art. 55 ( per ciò che riguarda le sanzioni penali) e gli artt. 57-58 ( per ciò che attiene alle sanzioni di tipo amministrativo).
SCHEMA RIASSUNTIVO
*Violazione dell'obbligo di identificazione e di adeguata verifica (salvo che il fatto costituisca più grave reato)
SANZIONE: multa da 2.600 a 13.000 euro.
*Violazione dell'obbligo da parte dell'esecutore dell'operazione di fornire informazioni sullo scopo e sulla natura prevista del rapporto continuativo o della prestazione professionale ovvero rilascio di false dichiarazioni (salvo che il fatto costituisca più grave reato):
SANZIONE: arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda da 5.000 a 50.000 euro.
**Omissione da parte dell'esecutore dell'operazione, salvo che il fatto costituisca più grave reato, di indicare le generalità del soggetto per conto del quale eventualmente esegue l'operazione o falsa indicazione (salvo che il fatto costituisca più grave reato)
SANZIONE:, la reclusione da sei mesi a un anno e con la multa da 500 a 5.000 euro.
*Omessa, tradiva ed incompleta registrazione dei dati di cui di cui all'articolo 36,
SANZIONE: multa da 2.600 a 13.000 euro. (31)
*Violazione di dare comunicazione a terzi dell'avvenuta segnalazione fuori dai casi previsti dal presente decreto (salvo che il fatto costituisca più grave reato):
SANZIONE: arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da 5.000 a 50.000 euro.
*Omessa istituzione del registro della clientela di cui all'articolo 38 ovvero la mancata adozione delle modalità di registrazione di cui all'articolo 39:
SANZIONE amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro
*Omessa segnalazione di operazioni sospette (salvo che il fatto costituisca reato):
SANZIONE amministrativa pecuniaria dall'1 per cento al 40 per cento dell'importo dell'operazione non segnalata (32)
*Violazioni degli obblighi informativi nei confronti della UIF:
SANZIONE amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro.
*Riguardo alla violazione delle disposizioni sull'uso del contante e dei titoli al portatore, oltre a quanto già detto al paragrafo e), l'art. 58 prevede che :
-fatta salva efficacia dell'atto si applica una SANZIONE amministrativa pecuniaria dall'1 per cento al 40 per cento dell'importo trasferito;
-in caso di omessa comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze delle infrazioni, ex art. 51 del d.lgs.: SANZIONE amministrativa pecuniaria dal 3 per cento al 30 per cento dell'importo dell'operazione, del saldo del libretto ovvero del conto.
Riguardo alle modalità di applicazione delle sanzioni occorre fare riferimento all'art. 60 del d.lgs.
A cura del Gruppo di Studio Antiriciclaggio
Commissione Legislativa
e dell'Ufficio Studi
_______________
1)Ai sensi dell'art. 64 sono, più precisamente abrogati:
a)il Capo I del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito in legge con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, ad eccezione dell'articolo 5, commi 14 e 15, nonché gli articoli 10, 12, 13 e 14 e i relativi provvedimenti di attuazione;
b)gli articoli 1, 4, 5, 6 e 7 del decreto legislativo 25 settembre 1999, n, 374;
c)gli articoli 150 e 151 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
d)il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56, e i relativi regolamenti di attuazione;
e)l'articolo 5-sexies del decreto legge 31 gennaio 2005,n. 7 convertito in legge 31 marzo 2005 n.43;
f)i commi 5 e 6 dell'articolo 10 della legge 16 marzo 2006, n. 146, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 e il 31 maggio 2001;
g)il secondo periodo dell'articolo 1, comma 882, della legge 27 dicembre 2006 n. 2961;
h)gli articoli 8, 9, 10, commi 2 e 3 e l'articolo 13, commi 4 e 5 del decreto legislativo 22 giugno 2007 n. 109.
E' utile sottolineare che le disposizioni emanate in attuazione delle norme abrogate continueranno, comunque, ad essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti attuativi del decreto, come disposto dall'art. 66 del d.lgs
2)Si vedano, sul punto, gli artt. 270 bis e 270 sexies c.p..
3)In tal senso lo studio: I decreti legislativi di attuazione della direttiva 26 ottobre 2005 n. 2005/60/CE (c.d. III direttiva) in materia di antiriciclaggio ed antiterrorismo, di M. Krogh, in corso di approvazione.
4)Il Comitato di sicurezza finanziaria è stato istituito con decreto-legge 12 ottobre 2001, n. 369, convertito, con modificazioni, nella legge 14 dicembre 2001 n. 431, e successivamente disciplinato con il decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e svolge le seguenti attività:
a.funzioni di analisi e coordinamento in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;
b.entro il 30 maggio di ogni anno presenta al Ministro dell'economia e delle finanze una relazione contenente la valutazione dell'attività di prevenzione del riciclaggio o del finanziamento del terrorismo e proposte dirette a renderla più efficace. A tal fine la UIF, le autorità di vigilanza di settore, le amministrazioni interessate, gli ordini professionali, la Guardia di finanza e la DIA forniscono, entro il 30 marzo di ogni anno, i dati statistici e le informazioni sulle attività rispettivamente svolte, nell'anno solare precedente, nell'ambito delle funzioni di vigilanza e controllo. I dati statistici riguardano quanto meno il numero di segnalazioni di operazioni sospette inviate all'UIF e il seguito dato a tali segnalazioni, il numero di casi investigati, di persone perseguite, di persone condannate per reati di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo e gli importi dei beni congelati, sequestrati o confiscati, ai sensi del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109;
c.formula i pareri richiesti ai sensi del presente decreto;
d.fornisce consulenza sulla materia oggetto del presente decreto al Ministro dell'economia e delle finanze.
5)Si tratta, dei dati relativi alla propria operatività trasmessi dagli intermediari finanziari indicati nell'articolo 11, comma 1, dalla lettera a) alla lettera g), lettera l), lettera n) e lettera o), e comma 2, lettera a) e lettera d) e dalle società di revisione indicate nell'articolo 13, comma 1, lettera a), alla UIF.
6)Trattasi dell'Art. 7, commi 6 e 11, del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 605 e successive modifiche che consente l'uso delle informazioni per gli accertamenti di carattere per le finalità di prevenzione previste da specifiche disposizioni di legge.
7)Le Autorità di vigilanza di settore, quali autorità preposte, ai sensi della normativa vigente, alla vigilanza e al controllo dei soggetti indicati agli articoli 10, comma 2, dalla lettera a) alla lettera d), degli intermediari finanziari e degli altri soggetti esercenti attività finanziaria (art. 11) e delle società di revisione iscritte nell'albo speciale previsto dall'articolo 161 del TUF, (art. 13, comma 1, lettera a), sovraintendono al rispetto degli obblighi prescritti da parte dei soggetti rispettivamente vigilati, e possono, a tal fine, emanare disposizioni circa le modalità di adempimento degli obblighi di adeguata verifica del cliente, l'organizzazione, la registrazione, le procedure e i controlli interni volti a prevenire il riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
8)Vedi nota 6.
9)Come espressamente chiarito nella Relazione illustrativa al decreto legislativo, l'attività informativa egli ordini professionali nei confronti della UIF è limitata all'ambito delle rispettive funzioni disciplinari; gli ordini professionali, le cui competenze rimangono sostanzialmente immutate, sono, infatti, chiamati ad operare esclusivamente nell'ambito del quadro normativo di riferimento.
10)Si noti che, ai fini dell'attività notarile, non rileva la nozione di "rapporto continuativo" che, come si evince dalla definizione di cui alla lettera s) dell'art. 1, è riferito agli intermediari finanziari e ad altri soggetti esercenti attività finanziaria (art. 11).
11)Trattasi, più precisamente, di: banche, Poste italiane S.p.A., istituti di moneta elettronica, società di intermediazione mobiliare (SIM), società di gestione del risparmio (SGR), società di investimento a capitale variabile (SICAV), imprese di assicurazione che operano in Italia nei rami di cui all'articolo 2, comma 1, del CAP, agenti di cambio, società che svolgono il servizio di riscossione dei tributi, intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107 del TUB, intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale previsto dall'articolo 106 del TUB, succursali italiane dei soggetti indicati alle lettere precedenti aventi sede legale in uno Stato estero nonché le succursali italiane delle società di gestione del risparmio armonizzate e delle imprese di investimento, Cassa depositi e prestiti S.p.A., soggetti operanti nel settore finanziario iscritti nelle sezioni dell'elenco generale previste dall'articolo 155, comma 4, del TUB, soggetti operanti nel settore finanziario iscritti nelle sezioni dell'elenco generale previste dall'articolo 155, comma 5, del TUB.
12)Art. 4 dell'Allegato tecnico.
1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 26, per soggetti e prodotti che presentano un basso rischio di riciclaggio dei proventi di attività criminose o di finanziamento del terrorismo, s'intendono:
a. autorità o organismi pubblici che agiscano come clienti, a condizione che siano soddisfatti tutti i seguenti requisiti:
1. il cliente sia stato incaricato di funzioni pubbliche conformemente al trattato sull'Unione europea, ai trattati sulle Comunità europee o alla legislazione secondaria della Comunità europea;
2. l'identità del cliente sia pubblicamente disponibile, trasparente e certa;
3. le attività del cliente, così come le sue pratiche contabili, siano trasparenti;
4. il cliente renda conto del proprio operato a un'istituzione europea o alle autorità di uno Stato comunitario, ovvero esistano procedure di controlli e contrappesi che assicurino la verifica dell'attività del cliente;
b entità giuridiche diverse dalle autorità o organismi pubblici di cui alla precedente lettera a), che agiscano come clienti, a condizione che siano soddisfatti tutti i seguenti requisiti:
1. il cliente sia un'entità che eserciti attività finanziarie che esulino dall'ambito di applicazione dell'articolo 2 della direttiva 2005/60/CE ma alle quali sia stata estesa la legislazione nazionale conformemente all'articolo 4 di tale direttiva;
2. l'identità del cliente sia pubblicamente disponibile, trasparente e certa;
3. in base al diritto nazionale, il cliente abbia ottenuto un'autorizzazione per esercitare le attività finanziarie e l'autorizzazione possa essere rifiutata se le autorità competenti non ottengano soddisfacente convinzione circa la competenza e l'onorabilità delle persone che dirigono o dirigeranno effettivamente l'attività di tale entità o del suo titolare effettivo;
4. il cliente sia soggetto a controllo, ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 3 della direttiva 2005/60/CE, da parte delle autorità competenti per quanto riguarda l'osservanza della legislazione nazionale adottata conformemente a tale direttiva e, laddove applicabile, degli obblighi aggiuntivi previsti dalla legislazione nazionale;
5. la mancata osservanza degli obblighi di cui al numero 1) da parte del cliente sia soggetta a sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, compresa la possibilità di adeguate misure amministrative o l'imposizione di sanzioni amministrative;
c. prodotti o operazioni collegate a tali prodotti che soddisfino tutti i seguenti requisiti:
1. il prodotto abbia una base contrattuale scritta;
2. le operazioni in questione siano eseguite tramite un conto del cliente presso un ente creditizio soggetto alla direttiva 2005/60/CE o presso un ente creditizio situato in un paese terzo che imponga obblighi equivalenti a quelli stabiliti da tale direttiva;
3. il prodotto o l'operazione in questione non siano anonimi e la loro natura sia tale da consentire la tempestiva applicazione dell'articolo 7, lettera c) della direttiva 2005/60/CE;
4. vi sia un limite predeterminato di valore massimo per il prodotto;
5. i vantaggi del prodotto o dell'operazione in questione non possano andare a beneficio di terzi, salvo in caso di decesso, invalidità, sopravvivenza a una predeterminata età avanzata o eventi analoghi;
6. nel caso di prodotti o operazioni che prevedono l'investimento di fondi in attività finanziarie o crediti, compresa l'assicurazione o altro tipo di crediti potenziali, i vantaggi del prodotto o dell'operazione siano realizzabili soltanto nel lungo termine, il prodotto o l'operazione non possano essere utilizzati come garanzia, non vengano fatti pagamenti anticipati, non vengano utilizzate clausole di riscatto e non vi sia recesso anticipato durante la relazione contrattuale.
1. Il criterio di cui al punto 1, lettera a), numero 1, si applica soltanto al cliente, non alle sue controllate, a meno che anch'esse non soddisfino i criteri per proprio conto.
2. Ai fini dell'applicazione del punto 1, lettera a), numero 3, l'attività esercitata dal cliente è soggetta a vigilanza da parte delle autorità competenti. In questo contesto per vigilanza si intende quella basata sui poteri di controllo più intensi, compresa la possibilità di effettuare ispezioni sul posto. Tali ispezioni possono includere la revisione di politiche, procedure, libri e registrazioni e comprendere verifiche a campione.
3. Ai fini dell'applicazione del punto 1, lettera c), numero 4, le soglie stabilite all'articolo 25, comma 6, lettera a) del presente decreto si applicano in caso di polizze assicurative o prodotti di risparmio di natura analoga. Senza pregiudizio del seguente comma, negli altri casi la soglia massima è 15.000 euro. È possibile derogare a questa soglia nel caso di prodotti che siano collegati al finanziamento di attività materiali e quando la titolarità legale ed effettiva delle attività non venga trasferita al cliente fino alla conclusione della relazione contrattuale, purché la soglia stabilita per le operazioni collegate a questo tipo di prodotto, indipendentemente dal fatto che siano effettuate con un'operazione unica o con diverse operazioni che appaiono collegate, non superi 25.000 euro all'anno.
4. Si può derogare ai criteri di cui al punto 1, lettera c), numeri 5) e 6), nel caso di prodotti le cui caratteristiche siano determinate dal Ministro dell'economia e delle finanze per finalità di interesse generale, che beneficino di speciali vantaggi dallo Stato sotto forma di erogazioni dirette o rimborsi fiscali e il cui utilizzo sia sottoposto a controllo da parte delle autorità pubbliche, purché i vantaggi dei prodotti siano realizzabili solo nel lungo termine e la soglia stabilita ai fini dell'applicazione della lettera c), numero 4) sia sufficientemente bassa. Se del caso, questa soglia può essere stabilita nella forma di un ammontare massimo su base annuale.
5. Nel valutare se i clienti o i prodotti e le operazioni di cui alle lettere a), b) e c) presentino un basso rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, il Ministro dell'economia delle finanze presta particolare attenzione a qualsiasi attività di tali clienti o a qualsiasi tipo di prodotti o operazioni che possono essere considerati come particolarmente suscettibili, per loro natura, di uso o abuso a fini di riciclaggio dei proventi di attività criminose o di finanziamento del terrorismo. I clienti o i prodotti e le operazioni di cui al punto 1, lettere a), b) e c) non possono essere considerati a basso rischio di riciclaggio dei proventi di attività criminose o di finanziamento del terrorismo se le informazioni a disposizione indicano che il rischio di riciclaggio dei proventi di attività criminose o di finanziamento del terrorismo può non essere basso.
13)Ai sensi dell'art. 1 lett. o del decreto legislativo appartengono a tale categoria "le persone fisiche cittadine di altri Stati comunitari o di Stati extracomunitari che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche come pure i loro familiari diretti o coloro con i quali tali persone intrattengono notoriamente stretti legami". L'elenco dettagliato delle persone politicamente esposte è contenuto nell'art. 1 dell'Allegato tecnico che, riproducendo l'art. 1 della direttiva 2006/70/CE del 1° agosto 2006 del 1° agosto 2006 recante misure di esecuzione della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la definizione di «persone politicamente esposte» e i criteri tecnici per le procedure semplificate di adeguata verifica della clientela e per l'esenzione nel caso di un'attività finanziaria esercitata in modo occasionale o su scala molto limitata, si riferisce a:
a)i capi di Stato, i capi di governo, i ministri e i vice ministri o sottosegretari;
b)i parlamentari;
c)i membri delle corti supreme, delle corti costituzionali e di altri organi giudiziari di alto livello le cui decisioni non sono generalmente soggette a ulteriore appello, salvo in circostanze eccezionali;
d)i membri delle Corti dei conti e dei consigli di amministrazione delle banche centrali;
e)gli ambasciatori, gli incaricati d'affari e gli ufficiali di alto livello delle forze armate;
f)i membri degli organi di amministrazione, direzione o vigilanza delle imprese possedute dallo Stato.
I soggetti considerati familiari diretti sono:
a)il coniuge;
b)i figli e i loro coniugi;
c)coloro che nell'ultimo quinquennio hanno convissuto con i soggetti di cui alle precedenti lettere;
d)i genitori.
Infine, per persone che intrattengono notoriamente stretti legami con le persone politicamente esposte si intende:
a)qualsiasi persona fisica che ha notoriamente la titolarità effettiva congiunta di entità giuridiche o qualsiasi altra stretta relazione d'affari con una persona politicamente esposta;
b)qualsiasi persona fisica che sia unica titolare effettiva di entità giuridiche o soggetti giuridici notoriamente creati di fatto a beneficio della persona politicamente esposta.
14)Provvedimento UIC 24 febbraio 2006 – Parte II, Identificazione dei clienti, paragrafo 5, e art. 4 decreto MEF 3 febbraio 2006 n. 141.
15)Trattasi di: banche, Poste italiane S.p.A., istituti di moneta elettronica, società di intermediazione mobiliare (SIM), società di gestione del risparmio (SGR), società di investimento a capitale variabile (SICAV), imprese di assicurazione che operano in Italia nei rami di cui all'articolo 2, comma 1, del CAP, agenti di cambio, società che svolgono il servizio di riscossione dei tributi, intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107 del TUB, intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale previsto dall'articolo 106 del TUB, succursali italiane dei soggetti indicati alle lettere precedenti aventi sede legale in uno Stato estero nonché le succursali italiane delle società di gestione del risparmio armonizzate e delle imprese di investimento, Cassa depositi e prestiti S.p.A.,
16)Provvedimento UIC 24 febbraio 2006 – Parte II, Identificazione dei clienti, paragrafo 6.
17)In tal senso lo studio: I decreti legislativi di attuazione della direttiva 26 ottobre 2005 n. 2005/60/CE (c.d. III direttiva) in materia di antiriciclaggio ed antiterrorismo, di M. Krogh, in corso di approvazione.
18)In tal senso lo studio: I decreti legislativi di attuazione della direttiva 26 ottobre 2005 n. 2005/60/CE (c.d. III direttiva) in materia di antiriciclaggio ed antiterrorismo, di M. Krogh, in corso di approvazione.
19)In questo senso In tal senso lo studio: I decreti legislativi di attuazione della direttiva 26 ottobre 2005 n. 2005/60/CE (c.d. III direttiva) in materia di antiriciclaggio ed antiterrorismo, di M. Krogh, in corso di approvazione.
20)In base alla nuova normativa, il professionista ha l'obbligo, in presenza di indici di anomalia di chiedere al cliente informazioni sullo scopo e sulla natura prevista del rapporto continuativo o della prestazione professionale e, quindi di acquisire dal cliente stesso dati ed informazioni ulteriori per valutare l'opportunità di segnalare o meno l'operazione all'UIF
21)In tal senso lo studio: I decreti legislativi di attuazione della direttiva 26 ottobre 2005 n. 2005/60/CE (c.d. III direttiva) in materia di antiriciclaggio ed antiterrorismo, di M. Krogh, in corso di approvazione.
22)Relazione del Ministro dell'economia e delle finanze alle competenti Commissioni parlamentari sull'applicazione delle norme relative all'obbligo di registrazione delle transazioni per l'anno 2006 ai sensi dell'articolo 2, comma 3 della legge 5 luglio 1991, n. 197 - legge antiriciclaggio. In detta relazione si legge che"… L'intermediario deve valutare le operazioni sulla base degli elementi informativi in suo possesso e la segnalazione è un contributo conoscitivo che può attivare eventuali indagini volte ad accertare fatti penalmente rilevanti. L'efficacia del processo di valutazione dipende dalla conoscenza del cliente, in particolare della sua attività o professione. Gli intermediari devono perciò tenere conto di eventuali collegamenti significativi che i clienti intrattengono tra loro o con altri soggetti, comprese le relazioni societarie e di gruppo, nonché i legami contrattuali, finanziari o commerciali che consentono di cogliere la giustificazione delle transazioni. Una discrasia tra l'operazione e il profilo economico – finanziario del soggetto che la effettua, costituisce una possibile base per qualificare l'operazione come sospetta".
23)Art. 361 c.p. - (Omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale) - Il pubblico ufficiale, il quale omette o ritarda di denunciare all'Autorità giudiziaria, o ad un'altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferire, un reato di cui ha avuto notizia nell'esercizio o a causa delle sue funzioni, è punito con la multa da lire sessantamila (€ 30,99) a un milione (€ 516,46).
La pena è della reclusione fino a un anno, se il colpevole è un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria, che ha avuto comunque notizia di un reato del quale doveva fare rapporto.
Le disposizioni precedenti non si applicano se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa
24)Cfr.:Le sanzioni; il reato di riciclaggio e il concorso del professionista – studio 15 – 2006, approvato dal CNN il 31 luglio 2006, autore Vincenzo D'Ascola.
25)Il Ministero dell'economia e delle finanze nel documento sull'antiriciclaggio messo a punto dopo il D.lgs. 56/2004 e reperibile all'indirizzo http //www.dt.tesoro.it/Aree-Docum/Prevenzion/Antiriciclaggio/Documentaz/Antiriciclaggio---violazioni-di-natu.pdf, ha precisato che "soggetti diversi" sono quelli costituenti distinti centri di interesse. Si è quindi considerato come effettuato tra "soggetti diversi" sia il trasferimento di denaro intervenuto (ad es. a titolo di conferimento di capitale o di pagamento dei dividendi) tra il socio e la società di cui questi fa parte, ovvero tra società controllata e società controllante, sia quello intervenuto tra società appartenenti allo stesso gruppo, le quali sotto il profilo soggettivo rimangono entità tra loro distinte.
26)M.Krogh, cit.,.
27)La girata può essere fatta: in pieno, quando contiene il nome del giratario o in bianco quando viene apposta solamente la firma del girante; in tal caso l'art. 2011, II comma, c.c. offre al portatore del titolo le seguenti alternative: riempire la girata con il proprio nome; riempire la girata con il nome di un altro soggetto cui trasferisce il titolo; apporre una successiva girata, in pieno o in bianco; limitarsi alla semplice consegna del titolo al terzo, in modo tale che il titolo girato in bianco circoli manualmente. Tuttavia il relativo titolo non assume la qualifica di titolo al portatore, in quanto è sempre possibile riprendere la circolazione documentata.
28)CNN studio Decreto legge 4 luglio 2006 n. 223 e limitazione dell'uso del contante e dei titoli al portatore n. 442/2006, pubblicato su CNN Notizie del 2 agosto 2006 e su Studi e Materiali 2/2006, p. 1453
29)Cfr. Cass. sez. II civ. 16 maggio 2006 n. 11408.
30)Dubbi esistono riguardo alla possibilità di comprendere tra i soggetti destinatari degli obblighi di formazione di cui all'art. 54 del d.lgs. anche ai singoli professionisti. Sul punto si rinvia per maggiori approfondimenti allo studio: I decreti legislativi di attuazione della direttiva 26 ottobre 2005 n. 2005/60/CE (c.d. III direttiva) in materia di antiriciclaggio ed antiterrorismo, di M. Krogh, in corso di approvazione
31)Si osserva come il comma 5 dell'art. 55 prevede che laddove gli obblighi di identificazione e registrazione siano assolti avvalendosi di mezzi fraudolenti, idonei ad ostacolare l'individuazione del soggetto che ha effettuato l'operazione, la sanzione penale di cui ai commi 1, 2 e 3 è raddoppiata.
32)Si noti che nei casi più gravi, tenuto conto della gravità della violazione desunta dalle circostanze della stessa e dall'importo dell'operazione sospetta non segnalata, con il provvedimento di irrogazione della sanzione è ordinata la pubblicazione per estratto del decreto sanzionatorio su almeno due quotidiani a diffusione nazionale di cui uno economico, a cura e spese del sanzionato.